Cassazione, sentenza n. 10672 del 17/04/2019
Sentenza n. 10672 del 17/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10672
- Data
- 17/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo una precedente decisione che imponeva di rideterminare l’ICI 2004 secondo la reale classificazione catastale, il Comune aveva emesso un’ingiunzione richiamando il vecchio accertamento e sottraendo soltanto l’imposta relativa a un immobile escluso. La Cassazione ha ritenuto che le difese formulate dal Comune in appello non fossero eccezioni nuove, ma ha rilevato che l’accertamento precedente non era definitivo e che occorreva un nuovo atto motivato sulla correttezza delle rendite utilizzate. Ha quindi cassato la sentenza e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario della contribuente.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. F. Immobiliare s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento con cui il Comune di Civitavecchia aveva richiesto il pagamento della maggiore Ici per l'anno 2004 dovuta in relazione a taluni fabbricati. La commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 56/17/08, accoglieva parzialmente il ricorso affermando che l'imposta non era dovuta per l'immobile sito in (OMISSIS) alla (OMISSIS) in quanto non di proprietà della ricorrente e che, in relazione agli altri immobili, era necessario che il Comune provvedesse a determinare l'imposta sulla base della reale classificazione catastale che era stata oggetto di contestazione.
Il Comune di Civitavecchia notificava ingiunzione di pagamento con cui richiedeva il versamento del medesimo importo di cui all'avviso di accertamento, maggiorato delle sanzioni, relativo agli immobili per i quali la CTP aveva previsto dovesse essere determinata l'imposta sulla base della reale classificazione catastale.
La contribuente proponeva ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento sostenendo che il Comune, alla luce della sentenza n. 56/17/08, avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento motivato in ordine al calcolo della somma dovuta tenuto conto della classificazione catastale di ciascun immobile.
La CTP di Roma accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune, la CTR del Lazio lo accoglieva sul rilievo che i giudici di primo grado avevano interpretato erroneamente la sentenza n. 56/17/08 poichè essa imponeva solamente al Comune di ricondurre alla classificazione catastale reale quella posta a fondamento della pretesa impositiva. Inoltre l'atto non era a contenuto discrezionale ed era frutto di mero calcolo matematico che era agevolmente verificabile da parte del contribuente.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione F. s.r.l., già F. Immobiliare s.r.l., svolgendo cinque motivi illustrati con memoria. Il Comune di Civitavecchia si è costituito in giudizio con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Sostiene che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello del Comune di Civitavecchia in quanto esso era rimasto contumace nel giudizio di primo grado e, costituendosi nel giudizio d'appello, aveva proposto eccezioni nuove estranee alla materia del contendere in quanto, in particolare, aveva dedotto che la sentenza n. 56/17/08 non avrebbe imposto l'adozione di un provvedimento recante la corretta determinazione della pretesa impositiva sanzionatoria.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 2909 c.c., per non essersi attenuta la CTR al giudicato formatosi sulle statuizioni di cui alla sentenza n. 56/17/08.
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente i giudici d'appello ritenuto che il Comune avesse legittimamente emesso l'ingiunzione di pagamento, con ciò escludendo la sussistenza del difetto di motivazione dato che l'ingiunzione non avrebbe avuto contenuto discrezionale ma avrebbe integrato un mero calcolo aritmetico agevolmente verificabile dal contribuente.
4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, per non aver la CTR considerato che l'atto impositivo del comune di Civitavecchia avrebbe dovuto essere motivato in ordine alla reale classificazione catastale degli immobili.
5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR compensato le spese di lite anzichè porle a carico del Comune, da ritenersi soccombente.
6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero le argomentazioni svolte dal Comune nel giudizio di appello concernenti la interpretazione della sentenza n. 56/17/08, in quanto volte a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, costituiscono, al pari della produzione documentale consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, mera difesa e non una eccezione in senso stretto, per la quale sola opera la preclusione di cui al decreto medesimo, art. 57, (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 8313 del 04/04/2018; Cass. n. 29568 del 16/11/2018).
7. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono fondati. Ciò in quanto la commissione tributaria provinciale, con la sentenza n. 56/17/08, oltre a prevedere la non debenza dell'imposta per l'immobile sito in (OMISSIS) alla (OMISSIS), aveva previsto che, in relazione agli altri immobili di proprietà della ricorrente, il Comune avrebbe dovuto rideterminare l'imposta sulla base della reale classificazione catastale che era stata oggetto di contestazione. Il comune ha notificato l'ingiunzione oggetto del presente giudizio con la quale ha richiamato il precedente avviso di accertamento n. (OMISSIS) notificato il 17/10/2006 (ove l'imposta complessivamente dovuta era indicata in Euro 4.356,51) ingiungendo il pagamento della somma di Euro 4.045,70, oltre alle sanzioni ed agli interessi. Ciò facendo il Comune si è limitato a sottrarre l'imposta dovuta per l'immobile di (OMISSIS), accertato come escluso dalla base imponibile, senza dare conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di richiedere nuovamente la medesima imposta per gli altri immobili in relazione ai quali avrebbe dovuto compiere, secondo quanto accertato dalla CTP con la sentenza n. 56/17/08, la verifica della reale classificazione catastale, tenuto conto del fatto che la parte aveva contestato gli importi pretesi assumendo che gli stessi facevano riferimento a rendite non conformi a quelle che si evincevano dal catasto.
Il Comune non avrebbe potuto, quindi, notificare l'ingiunzione di che trattasi facendo mero riferimento all'indicazione della causale costituita dal pregresso avviso di accertamento e all'ammontare del pagamento richiesto. Ciò in quanto, nel caso di specie, la CTP, lungi dal confermare l'avviso di accertamento impugnato – per il che esso non costituiva atto definitivo cui fare seguire l'ingiunzione – aveva demandato all'ente impositore di verificare la rispondenza delle rendite indicate nell'atto a quelle risultanti dal catasto, giusta la contestazione effettuata dalla contribuente sul punto. Il Comune avrebbe dovuto, dunque, emettere un atto accertativo motivato onde dare conto delle ragioni per le quali, tenuto conto dei rilievi della contribuente, riteneva che le rendite poste alla base della pretesa impositiva erano corrette.
8. Il quinto motivo rimane assorbito.
Il ricorso va dunque accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione delle alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna il Comune di Civitavecchia a rifondere alla contribuente le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019
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