Cassazione, sentenza n. 11414 del 30/04/2019

Sentenza n. 11414 del 30/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
11414
Data
30/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società aveva impugnato una cartella ICI deducendo di non avere ricevuto i prodromici avvisi di accertamento, notificati per posta al legale rappresentante presso il suo domicilio e perfezionati per compiuta giacenza; i giudici di merito avevano reputato regolare la notificazione. La Cassazione ha chiarito che il domicilio può trovarsi anche fuori dal Comune del domicilio fiscale, ma la compiuta giacenza è utilizzabile soltanto quando risulti impossibile procedere nelle forme ordinarie e sia indicata la qualità del destinatario. Non essendo stato verificato tale presupposto, ha cassato con rinvio per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1.-. La società P. ha impugnato la cartella di pagamento notificatole in data 26.3.2012 dal Comune di Napoli, con la quale è stato richiesto il pagamento dell'ICI per gli anni 2006 e 2007, richiamando rispettivamente due avvisi di accertamento, notificati l'uno in data 17.1.2010 e l'altro in data 10.12.2009. La società deduce che nessun avviso di accertamento le è stato notificato e quindi la cartella è da annullare per difetto degli atti presupposti e per violazione dell'obbligo di motivazione.

2. Il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione della società ritenendo che gli avvisi di accertamento siano stati regolarmente notificati e la CTR, con sentenza depositata il 20 gennaio 2015, non notificata, ha rigettato l'appello della contribuente, ritenendo regolare la notifica degli avvisi di accertamento e insussistente il vizio di motivazione, in quanto la cartella è stata preceduta dai predetti atti prodromici esplicativi della pretesa tributaria.

3. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società, affidandosi a quattro motivi. Resiste il Comune con controricorso.

Motivi della decisione

4.- Con il primo motivo di ricorso la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c..

Il Comune di Napoli ha depositato copia di avvisi di accertamento, prodromici alle cartelle di cui si tratta, notificati a mezzo posta e perfezionati per compiuta giacenza, a M.M., legale rappresentante della società, nel suo domicilio in (OMISSIS). La CTR ha ritenuto regolare detta notifica, mentre, lamenta la società, essa è da considerarsi inesistente, per violazione dell'art. 145 c.p.c., e cioè per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perchè l'art. 145 c.p.c., si deve leggere in necessario coordinamento con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e quindi detta notifica non è consentita nel domicilio del legale rappresentante se esso ricade in un Comune diverso da quello di domicilio fiscale della società; inoltre perchè l'art. 145 c.p.c., non consente la notifica a mezzo posta al legale rappresentante della società – del quale peraltro non sarebbe stata indicata la qualità- ma solo la notifica nelle forme ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.. Con gli ulteriori motivi di ricorso si lamenta: la nullità della cartella per omessa notificazione degli atti presupposti; la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, atteso che il Comune non poteva procedere a iscrivere a ruolo la tassa di cui si discute se non dopo avere notificato avviso di accertamento; la violazione dell'obbligo di motivazione poichè la mancata notificazione al contribuente dell'atto impositivo o di accertamento anteriormente alla cartella di pagamento costituisce circostanza atta ad escludere la sussistenza di motivazione.

4.- Il primo motivo è parzialmente fondato.

4.1.- La facoltà di notificare l'atto al legale rappresentante della società non è invero limitata dall'obbligo di notificare l'atto unicamente nell'ambito del Comune ove la società ha il suo domicilio fiscale. Questa Corte ha già affermato – e al predetto orientamento si intende dare continuità – che la limitazione territoriale indicata il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente deve essere fatta nel comune dove quest'ultimo ha il domicilio fiscale, "non può essere fraintesa come garanzia del contribuente, ma a tutela dell'operatività dell'ufficio, che – ove il legale rappresentante sia altrove domiciliato – non ha l'onere di ricercarlo ulteriormente rispetto al domicilio fiscale della società (ciò che vanificherebbe la "ratio" della previsione di tale domicilio), con la conseguenza che essa resta in tal caso facultata (ma non obbligata) a porre in essere notifiche con forme meno garantite. Essendo dunque la disciplina in parola posta a garanzia dell'amministrazione finanziaria, quando venga seguita una procedura più garantista nei confronti del contribuente, quale è la notificazione al legale rappresentante della società, indicato negli atti, presso la sua residenza sita in un comune diverso dal domicilio fiscale dell'ente, cui comunque l'amministrazione abbia inteso indirizzare l'atto rinunciando alla limitazione territoriale delle ricerche, non ne consegue l'illegittimità del procedimento notificatorio" (Cass. n. 26546/2016; Cass. n. 1206/2011; Cass. n. 18934/2015).

4.2- E' però parzialmente fondata la seconda censura. Nel notificare l'atto al legale rappresentante di una società, la cui qualità deve essere chiaramente indicata in modo da rendere noto al destinatario che l'avviso gli viene notificato nella la qualità di legale rappresentante della società, devono rispettarsi le forme previste dall'art. 145 c.p.c..

L'art. 145 c.p.c., comma 1, prevede che la notifica al legale rappresentante nel suo domicilio possa farsi, in alternativa alla notifica alla società nella sede legale, eseguendo la notifica a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., mentre il comma 3, prevede che la notifica al legale rappresentante possa farsi anche ex art. 140 c.p.c., (e quindi anche con gli avvisi di deposito previsti dalla L. n. 89 del 1982, art. 8, modalità considerata equipollente, si veda quanto affermato da Cass. n. 18762/2001), quando non è possibile la notifica nei termini di cui al comma 1.

In merito questa Corte ha enunciato il seguente principio cui si intende dare continuità "Laddove l'art. 145 c.p.c., comma 3, consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., solo nei casi in cui sia specificato il nominativo ed il recapito del legale rappresentante e risulti impossibile poterlo consegnare presso la sede legale della società, per l'assenza di persone che possano riceverlo" (Cass. sez. L. n. 6654/2018).

Pertanto mentre può senz'altro considerarsi alternativa alla notifica alla società la notifica al legale rappresentante, di cui si indichi la qualità ed il domicilio, qualora detta notifica venga eseguita a mani proprie o con le modalità previste di cui all'art. 139 o 141 c.p.c., la notifica a mezzo posta per compiuta giacenza eseguita nei confronti del legale rappresentante, pur se consentita, può considerarsi validamente eseguita solo nei casi in cui risulti impossibile eseguirla ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c..

Ciò non è stato accertato dalla CTR, la quale osserva che sulla regolarità della notifica a mezzo posta (avviso, invio della raccomandata informativa) nessuna censura è stata svolta. Ma non si tratta qui di verificare la regolarità della procedura di notifica a mezzo posta, bensì se ne sussistevano i presupposti, nei termini sopra esposti.

L'accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto agli altri.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio alla CTR in diversa composizione, affinchè verifichi se prima di eseguire la notifica a mezzo posta (compiuta giacenza) degli avvisi di accertamento di cui si tratta, è stata attesta la impossibilità di eseguire la notifica ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., a M.M., indicato quale legale rappresentante della società e anche per l'eventuale esame delle questioni assorbite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche delle questioni assorbite.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.