Cassazione, sentenza n. 12757 del 14/05/2019

Sentenza n. 12757 del 14/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
12757
Data
14/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento ICI per omessa dichiarazione riferita a immobili interessati da operazioni societarie straordinarie; la CTR aveva annullato l’atto per carenza di motivazione e confermato l’illegittimità delle sanzioni. La Cassazione ha ritenuto l’avviso sufficientemente motivato, perché indicava contribuente, verifiche, fonti informative, operazioni e ragioni della pretesa, consentendo una difesa effettiva. Ha cassato la decisione e respinto nel merito il ricorso originario, lasciando ferma la statuizione sulle sanzioni, non impugnata dal Comune.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società M. s.r.l. proponeva ricorso avanti alla CTP di Roma avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Roma relativamente all'anno 2009 per una imposta complessiva di Euro 658.122,69 contestando la carenza di motivazione dell'atto impositivo e la non corretta applicazione delle aliquote e delle sanzioni.

Si costituiva il Comune di Roma Capitale contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 6857/2015 la CTP rigettava il ricorso ritenendo correttamente motivato il provvedimento impositivo e legittimamente applicata l'aliquota del 9 per mille prevista per le unità immobiliari per le quali al primo gennaio non risultavano registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società M. s.r.l. chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'avviso di accertamento.

Si costituiva il Comune di Roma Capitale contestando il fondamento del gravame e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 3416/2016 la CTR accoglieva l'appello ritenendo che l'avviso di accertamento non contesse alcuno degli elementi previsti dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, in grado di mettere il contribuente nelle condizioni di difendersi. Rilevava poi che l'irrogazione della sanzione per omessa dichiarazione Ici doveva ritenersi illegittima alla luce della previsione contenuta nel D.L. n. 223 del 2006, art. 37, che aveva soppresso la misura afflittiva a decorrere dal 22.12.2007.

Avverso detta sentenza il Comune di Roma Capitale propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico articolato motivo cui resiste con controricorso società M. s.r.l..

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del disposto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, nonchè della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè dell'art. 2697 c.c., e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene infatti che l'Amministrazione avrebbe ottemperato al paradigma normativo previsto dal nostro ordinamento combinando il principio generale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c., con quello che disciplina la base imponibile del tributo Ici fissato al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, dando la dimostrazione della propria pretesa impositiva.

Afferma che la conclusione raggiunta dalla CTR sarebbe in contrasto con la trascrizione dell'avviso di accertamento redatto in modo rispondente ai principi codificati nella L. n. 212 del 2000, art. 7.

Il motivo è fondato.

Occorre ricordare che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. 26431/2017; Cass. 2019 n. 8248).

Ciò posto nel caso di specie l'avviso di accertamento nella parte iniziale ha fatto riferimento alla norma che ha giustificato l'avvio della verifica richiamando il disposto della L. n. 296 del 2006, comma 16, che consente agli enti locali relativamente ai tributi di loro competenza di procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni ed ha poi individuato il contribuente e le comunicazioni che erano state presentate.

Nel provvedimento in questione si puntualizza poi che i dati erano stati incrociati con le informazioni sul patrimonio immobiliare desumibile dal catasto edilizio urbano, dalla conservatoria dei registri immobiliari, nonchè con i dati reperibili presso l'anagrafe comunale e tributaria al fine di quantificare l'imposta dovuta.

Nel corpo del predetto avviso si dava atto dei risultati emersi nell'ambito istruttorio "al fine di chiarire il collegamento fra la società E. SA e la società contribuente e si era fatto riferimento nella ricostruzione del patrimonio immobiliare all'atto del notaio P. avente n. 30858 con repertorio n. 111.369 del 12.7.2007 nonchè erano state enunciate le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa impositiva individuate nell'omessa presentazione della dichiarazioni Ici con riferimento a immobili oggetto di operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni e altro) cui ha fatto seguito l'applicazione della relativa sanzione.

La ricostruzione del contenuto dell'atto nei termini sopra esposti delinea nei tratti essenziali il motivo della richiesta individuata a pag. 21 rappresentata nell'Omessa presentazione Ici riguardanti immobili oggetto di operazioni societarie straordinarie delle quali sono state indicati i dati essenziali per consentire al contribuente l'adeguata predisposizione di un atto difensivo.

A ciò va aggiunto che è insegnamento di questa Corte quello secondo cui l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dallo Statuto del contribuente, art. 7, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza, rispettivamente espressi dagli artt. 2 e 3 Cost., che deve reciprocamente ispirare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino anche nei rapporti tributari (Cass. 17 gennaio 2018, n. 1009), atteso che la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo sulla sua sfera giuridica (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del 09/05/2018, Rv. 648361).

Nella specie, pur soprassedendo sul fatto che l'atto impositivo era comunque idoneamente motivato riportando il contenuto essenziale della pretesa impositiva, dalla sentenza della CTR neppure emerge che la contribuente abbia prospettato le ragioni per le quali l'omessa comunicazione o allegazione all'atto impositivo di quel documento avrebbe comportato una lesione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo. In tal modo il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata.

Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia ben può essere decisa nel merito: tenuto conto, infatti, della legittimità della motivazione sottesa all'avviso di accertamento impugnato va rigettato l'originario ricorso proposto dal contribuente fatta eccezione per la parte relative alla sanzioni non oggetto di censura da parte del Comune e quindi coperte dal giudicato Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per la fase di legittimità secondo i criteri del D.M. n. 37 del 2018.

Vanno compensate le spese della fase di merito stante l'alternanza delle decisioni.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata ad eccezione della statuizione relativa alle sanzioni e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente che lo condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di Euro 7000,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge; dichiara compensate le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2019

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