Cassazione, sentenza n. 13134 del 16/05/2019

Sentenza n. 13134 del 16/05/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
13134
Data
16/05/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente impugnava intimazioni relative a tasse automobilistiche, deducendo la prescrizione delle pretese e dell’azione di riscossione; i giudici di merito avevano respinto le contestazioni. La Cassazione ritiene inammissibile l’eccezione concernente gli avvisi ormai definitivi, perché proponibile mediante la loro tempestiva impugnazione, e precisa che alla riscossione della tassa automobilistica definitivamente accertata si applica la prescrizione ordinaria decennale, non il termine invocato per le imposte sui redditi. Pur rilevando l’omessa pronuncia della commissione regionale, decide la questione di diritto e rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1) In data 31 dicembre 2005, la Regione Abruzzo consegnava all'agente postale gli avvisi di accertamento per tasse automobilistiche dovute da D.C.M. per l'anno 2001 e 2002; gli avvisi venivano recapitati il 13 gennaio 2006; in data 11 ottobre 2008 la Regione notificava al contribuente altro avviso relativo alla tassa dovuta per l'anno 2005; nel novembre 2014 la Regione, tramite la società concessionaria del servizio di riscossione, S. spa, notificava al debitore le intimazioni di pagamento aventi a presupposto gli avvisi suddetti.

2) Il contribuente impugnava le intimazioni di fronte alla commissione tributaria provinciale de L'Aquila e ne chiedeva l'annullamento facendo valere, in primo luogo e con riguardo alla pretesa impositiva per gli anni 2001 e 2002, la prescrizione di cui al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, convertito in L. n. 53 del 1983, dovendosi considerare rilevante, ai fini della interruzione della prescrizione, non il giorno di spedizione degli avvisi (incontestatamente in termine) ma il giorno della relativa consegna al destinatario (incontrovertibilmente oltre il termine) e, in secondo luogo e con riguardo anche alla pretesa per l'anno 2005, la prescrizione dell'azione di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), per essere decorso un tempo superiore al biennio tra la data di notifica degli avvisi di accertamento e la notifica delle intimazioni.

3) La commissione rigettava il ricorso affermando, da un lato e in riferimento alla notifica degli avvisi degli anni 2001 e 2002, che valeva il principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario, dall'altro lato, che non si era verificata la prescrizione dell'azione di riscossione in quanto il termine di prescrizione era non quello invocato dal ricorrente ma quello ordinario, decennale di cui all'art. 2946 c.c..

4) La commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in data 10 marzo 2016, emetteva la sentenza n. 267, con la quale rigettava l'appello proposto dal contribuente confermando la prima delle affermazioni dei giudici della commissione provinciale.

5) Il contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della commissione regionale.

6) La Regione Abruzzo resiste con controricorso illustrato con memoria.

7) La S. Spa non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione o falsa applicazione del d.L. n. 953 del 1982, art. 5, convertito in L. n. 53 del 1983, e successive modifiche, artt. 1334 e 1335 c.c., per avere la commissione regionale errato nel ritenere infondata l'eccezione di prescrizione del credito vantato dalla Regione per gli anni 2001 e 2002, considerando la spedizione degli avvisi di accertamento di per sè idonea ad interrompere il termine prescrizionale di cui alla L. n. 53 del 1983, art. 5, come prorogato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 37, comma 1, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, laddove invece avrebbe dovuto ritenere il termine interrotto solo dal recapito degli avvisi al destinatario.

2) Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per avere la commissione regionale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale esso contribuente aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto di prescrizione dell'azione di riscossione per mancato rispetto del termine previsto dal suddetto art. 25, tra la notifica degli avvisi e la notifica della intimazione di pagamento.

3) E' opportuno dare priorità all'esame del secondo motivo di ricorso che, a differenza del primo, concerne tutte le annualità d'imposta. La commissione ha in effetti omesso di pronunciarsi sulla questione sottopostale. Ciò detto, deve richiamarsi il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 16171 del 28/06/2017: "Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto". In base a tale principio la denunciata mancanza di pronuncia può essere superata dichiarandosi infondata la questione posta con il motivo in esame atteso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, riguarda la riscossione delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 1), e non è richiamato in tema di tassa automobilistica e che la riscossione della tassa, una volta che la relativa debenza sia stata accertata in via definitiva per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento, è soggetta a termine di prescrizione ordinario, decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., (in questo senso Cass. ordinanza n. 701 del 15/01/2014).

4) Con riferimento al primo motivo il Collegio rileva che, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, il ricorso alla commissione tributaria provinciale avverso uno degli atti elencati dall'art. 19, (tra cui gli avvisi di accertamento) deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto medesimo, che, ai sensi del medesimo art. 19, "ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri", che, pertanto, è intempestiva e inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento avente titolo in un avviso di accertamento precedentemente notificato e non impugnato, fondata non su vizi propri dell'intimazione medesima ma su eccezioni afferenti alla pretesa impositiva e che, come tali, avrebbero dovuto essere fatte valere come vizi dell'avviso di accertamento mediante la relativa impugnazione, che, ancora, la tempestività del ricorso costituisce un presupposto processuale ed è pertanto soggetta a verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvi i limiti del giudicato (Cass. 9613/1998), che, in ragione di quanto precede, il primo motivo di ricorso, incentrato su aspetto – la prescrizione della pretesa impositiva – che avrebbe dovuto essere fatto valere come vizio degli avvisi di accertamento sottesi alle intimazioni impugnate e mediante l'impugnazione dei medesimi avvisi, deve essere dichiarato inammissibile (senza che a ciò ostino limiti di giudicato posto che la questione non è stata affrontata nei precedenti gradi di giudizio).

4) Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato 5) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla Regione Abruzzo le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 400,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019

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