Cassazione, sentenza n. 16566 del 20/06/2019

Sentenza n. 16566 del 20/06/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
16566
Data
20/06/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una cooperativa contestava gli accertamenti TARSU comunali per omessa dichiarazione, deducendo decadenza, carenze motivazionali, errata superficie imponibile e illegittimità della tariffa. La Corte ritiene tempestiva la notifica degli avvisi relativi alle annualità 2003-2007 e giudica inammissibili diverse censure per difetto di specificità e autosufficienza; precisa inoltre che può essere legittima una tariffa per strutture alberghiere superiore a quella delle abitazioni, data la diversa capacità di produrre rifiuti. Il ricorso è integralmente respinto, senza statuizione sulle spese perché il Comune non si era difeso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 1022/07 depositato il 22/11/07, la società cooperativa G. proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento TARSU emessi dal Comune di Melfi, e notificati il 15/09/07, n. 1192 per gli anni 2003 e 2004 e n. 1193 per gli anni 2005, 2006 e2007.

Il contribuente ne eccepiva la nullità per violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, e del D.Lgs. n. 597 del 1993, art. 71, comma 1, e per carenza di motivazione.

Si costituiva in giudizio la Gestor S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Melfi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, con sentenza n. 41/02/08 del 15/05/08, rigettava il ricorso, ritenendo l'infondatezza dei motivi dedotti e rilevando, in particolare, che il Comune aveva verificato la mancata presentazione, da parte della società ricorrente, delle dichiarazioni di rito per le annualità dal 2003 al 2007, ragione per cui aveva notificato regolari avvisi di accertamento.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso il contribuente alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza.

L'appellante chiedeva l'annullamento degli avvisi di accertamento riproponendo le ragioni addotte in primo grado ed in particolare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., l'omessa considerazione delle domande presentate in primo grado, l'omessa ed insufficiente motivazione della sentenza impugnata, la nullità dell'accertamento per violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, nonchè l'illegittimità della tariffa applicata dei regolamenti e delle relative delibere comunali.

Con sentenza del 25.3.2013 la CTR della Basilicata accoglieva l'appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) dalla documentazione in atti si evinceva che gli accertamenti erano stati legittimamente notificati;

2) quanto alla presunta prescrizione della pretesa tributaria, gli avvisi di accertamento scaturivano da una omissione posta in essere dalla ricorrente, che non aveva presentato le dichiarazioni di rito e, conseguentemente, non aveva effettuato i relativi pagamenti della l'Tarsu per le annualità 2000, 2001 e 2002;

3) quanto alle annualità dal 2003 al 2007, l'ente locale aveva applicato correttamente il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 cosi come modificato dalla L. n. 296 del 2006, secondo cui "gli Enti locali, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere effettuata, possono procedere all'accertamento d'Ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando apposito avviso di accertamento";

4) la sentenza di primo grado era sufficientemente motivata, anche se in maniera sintetica;

5) risultava insussistente la violazione della L. n. 296 del 2006 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 in quanto "rappresenta mero richiamo ‹' stilistico";

6) in riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70 premesso che i soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare la denunzia di inizio occupazione o detenzione entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione medesima, nel caso specifico l'obbligo era stato disatteso;

7) quanto alla tariffa applicata, il Comune aveva correttamente applicato il Regolamento comunale, anche nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 e successive modificazioni;

8) non era, infine, meritevole di accoglimento la richiesta di annullamento degli avvisi di accertamento per illegittimità dei Regolamenti e delle relative Delibere Comunali per costante giurisprudenza.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Società Cooperativa "G.", sulla base di sette motivi. Il Comune di Melfi non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'omessa motivazione della sentenza "di primo grado" circa fatti controversi e decisivi per il giudizio e la violazione dell'art. 132 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè l'erronea valutazione dei fatti dedotti in giudizio per falsa applicazione dei presupposti di diritto, per aver la CTR espresso una mera approvazione acritica all'azione amministrativa dell'ente comunale e per aver confuso la nozione di decadenza con quella di prescrizione (peraltro mai eccepita in giudizio).

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Premesso che il pur erroneo riferimento, operato nella sentenza impugnata, alle annualità 2000, 2001 e 2002 (in luogo di quelle, oggetto dell'avviso di accertamento, che vanno dal 2003 al 2007) rappresenta all'evidenza un mero errore materiale che non ha avuto alcun riflesso sulla decisione finale, la motivazione resa dalla CTR con riferimento al profilo della eccepita decadenza (per quanto erroneamente qualificata come eccezione di prescrizione, a dire della ricorrente mai sollevata), sebbene sintetica, non integra una motivazione apparente o, addirittura, omessa. Invero, richiamando il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 (come modificato dalla L. n. 296 del 2006), i giudici di merito hanno implicitamente rilevato che l'avviso di accertamento era stato notificato alla contribuente entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere effettuata.

Nè con il motivo in esame la ricorrente ha dedotto l'applicabilità, nel caso di specie, di un differente termine o la necessità di individuare un diverso dies a quo di decorrenza del termine quinquennale.

Con riferimento alla laconica affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui "Risulta insussistente la violazione della L. n. 296 del 2006 e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 in quanto rappresenta mero richiamo stilistico", la ricorrente si è limitata apoditticamente a denunciarne l'incomprensibilità, senza però, anche in osservanza del principio di specificità, trascrivere (neppure nella parte dedicata alla esposizione dei fatti), almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, il motivo di doglianza nel suo sviluppo logico-giuridico.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 112 c.p.c. (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello concernente la omessa pronuncia, da parte della CTP, sulle sue istanze istruttorie (avuto particolare riguardo alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio).

2.1. Il motivo è inammissibile.

Per quanto la ricorrente abbia esplicitato quale fosse lo scopo perseguito attraverso l'espletamento di una c.t.u. (vale a dire quello di accertare esattamente le superfici occupate rispetto al complesso edilizio di proprietà della Diocesi di Melfi, Rapolla, Venosa, onde stabilire l'effettiva consistenza delle superfici sfruttate e, quindi, considerabili ai fini della tassazione), il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016; conf. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017).

D'altra parte, anche nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrava, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l'istanza istruttoria non esaminate attenessero a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 30/01/2006).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza della sentenza circa fatti controversi e decisivi per il giudizio e l'omesso esame (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (modificativo del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1) del Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (giusta DEL. C. Comunale n. 82 del 1995) e travisamento dei fatti di causa, per aver la CTR ritenuto che l'Amministrazione comunale non fosse incorsa in decadenza nella sua azione, senza considerare che il termine di presentazione della denuncia scadeva il 20 gennaio 2001, sicchè il Comune di Melfi avrebbe dovuto emettere l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2006, anzichè, come aveva fatto, il 15 settembre 2007.

3.1. Il motivo è inammissibile.

In base alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".

Orbene, la ricorrente, onde individuare il termine di presentazione della denuncia, opera il riferimento ad un contratto di comodato del 5.2.2000 (cfr. pag. 14 del ricorso), senza, tuttavia, trascriverne il contenuto e, ancor prima, evidenziarne la rilevanza.

Viceversa, riguardando gli avvisi di accertamento impugnati le annualità dal 2003 al 2007, in difetto di elementi oggettivi di segno contrario, risulta tempestiva la notifica degli stessi avvenuta il 15.9.2007.

3.2. La doglianza concernente l'asserita tardività con la quale sarebbero stati notificati i ruoli di riscossione coattiva (pag. 16 del ricorso), invece, concernendo una questione di cui non vi è cenno nella sentenza qui impugnata, è inammissibile, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l'avesse tempestivamente sollevata.

3.3. Da ultimo, la censura avente ad oggetto la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., n. 4, del diritto conteso (pag. 16 del ricorso), oltre ad incorrere nel rilievo che precede, è del tutto incompatibile con la precedente affermazione (cfr. pag. 8 del ricorso) secondo cui una eccezione di tal fatta non sarebbe mai stata eccepita in giudizio dall'odierna ricorrente. Senza tralasciare che, alla luce di quanto rappresentato nell'analisi dell'eccezione di decadenza, si rivelerebbe altresì infondata.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 112 c.p.c. (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè della violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162 (in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1), per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello concernente la inadeguata motivazione degli avvisi di accertamento, siccome contenenti la mera enunciazione di criteri astratti e un'errata indicazione delle norme applicabili.

4.1. Il motivo è inammissibile, atteso che, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno dei loro passaggi salienti, l'atto di appello (per consentire di scrutinare se e in che termini la doglianza fosse stata reiterata in sede di gravame) e gli avvisi di accertamento (per verificare la fondatezza dell'assunto, avuto in particolare riguardo all'asserito inconferente richiamo negli stessi operato al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73).

Invero, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata (Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018).

D'altra parte, l'affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe occupato solo parte degli immobili di proprietà della Diocesi risulta, in assenza di elementi oggettivi a sostegno, oltre che generica, apodittica, viepiù se si considera che non vengono specificati i "documenti" (pag. 18 del ricorso) attraverso i quali la stessa avrebbe, già nei gradi di merito, provato l'erroneità della rilevazione catastale rispetto alla reale superficie tassabile.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 112 c.p.c. (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello concernente l'errata individuazione della superficie da considerare ai fini dell'imposizione (931,25 mq, in luogo di 1.500 mq).

5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso di trascrivere il relativo motivo di appello, essendosi limitata, a pagina 4 del ricorso, ad indicare le disposizioni normative sulle quali sarebbero stati fondati i motivi di gravame.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza della sentenza circa fatti controversi e decisivi per il giudizio e l'omesso esame (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68 in relazione alla tariffa applicata e l'illegittima ed erronea applicazione delle tariffe vigenti, per non aver la CTR considerato che il Comune aveva applicato un coefficiente superiore a quello stabilito per le abitazioni private, da estendersi agli esercizi alberghieri.

6.1. Il motivo, per quanto la motivazione resa sul punto dalla CTR sia apodittica ("Quanto alla tariffa applicata il Comune ha correttamente applicato il regolamento comunale, anche nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71 e successive modificazioni"), è inammissibile per carenza di interesse.

Invero, sì come già evidenziato in precedenza nell'analizzare il quarto motivo, il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perchè meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019).

Orbene, in tema di TARSU, è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi (Sez. 5, Sentenza n. 8308 del 04/04/2018).

In questi termini corretta la motivazione, il dispositivo si rivela corretto.

7. Con il settimo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè il travisamento dei fatti e l'erronea considerazione delle questioni ai fini della decisione, per non essersi la CTR pronunciata sulla richiesta di disapplicazione degli atti amministrativi regolanti la materia della determinazione e riscossione dei tributi locali.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, nel ribadire che, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata (Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018), va qui richiamato l'indirizzo avallato da questa Sezione con la recente pronuncia n. 8308/2018 (v. motivo n. 6) Senza tralasciare che non si sarebbe al cospetto di una omissione di pronuncia, atteso che, sia pure in modo laconico ("Non è meritevole di accoglimento l'annullamento degli avvisi di accertamento per illegittimità dei Regolamenti e delle relative Delibere Comunali per costante giurisprudenza."), la CTR ha preso posizione sulla specifica questione.

9. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente grado di giudizio, non avendo l'intimato svolto difese.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2019

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