Cassazione, sentenza n. 29533 del 08/07/2019
Corte di Cassazione - Sentenza - Sezione III - 8 luglio 2019 n. 29533 REATI TRIBUTARI - Confisca per equivalente - art. 12-bis Decreto Legislativo n. 74 del 2000 - Individuazione dei beni - Competenza del giudice.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29533
- Data
- 08/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo il patteggiamento per indebita compensazione di un credito IVA non spettante, il giudice aveva disposto la confisca per equivalente dei beni dell’amministratore sino all’ammontare dell’imposta evasa, senza un precedente sequestro né l’indicazione dei singoli cespiti. La Cassazione afferma che il giudice della cognizione può limitarsi a determinare il valore del profitto, mentre l’individuazione dei beni esistenti nella disponibilità del destinatario compete alla fase esecutiva; l’interessato potrà contestare in quella sede selezione ed eccedenza di valore. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Massima
Il giudice nel provvedimento di confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al Pubblico Ministero. Nel caso di specie, il legale rappresentante di società, già condannato per frode fiscale, patteggiava la pena per il reato di indebita compensazione di un credito IVA non spettante. Il GIP disponeva la confisca per equivalente dei beni dell'imputato fino all'ammontare dell'imposta evasa. In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato – corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco – sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica. Pertanto, in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione può disporre, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, il provvedimento ablatorio, anche in mancanza di un precedente sequestro e senza l'individuazione di beni, per il fatto che il destinatario può ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora ritenga non corretto il criterio adottato nella selezione dei cespiti da confiscare.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 12.09.2018, il tribunale di Rovereto applicava ex art. 444 c.p.p. al B., in continuazione con la sentenza di condanna 10.11.2016 per frode fiscale, la pena di gg. 15 di reclusione, sostituita dalla multa di Euro 3.750,00 per il reato di cui all'art. 10-quater, d. lgs. n. 74 del 2000, in relazione all'indebita compensazione di un credito non spettante pari ad oltre 461mila euro, quanto al periodo di imposta 2013, con riferimento all'IVA dovuta di oltre 260 mila euro, di sponendo la confisca per equivalente dei beni dell'imputato fino all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 322-ter, cod. pen., art. l, comma 143, legge n. 244 del 2007 e 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000.
In sintesi, si censura la sentenza impugnata per aver il giudice disposto la confisca per equivalente del profitto del reato tributario in assenza di un precedente se questro e per il mancato accertamento di disponibilità di beni in capo all'imputato, dunque senza individuare alcun bene sottoposto a confisca. Il giudice non potrebbe prescindere dall'effettiva e concreta disponibilità in capo al reo di beni che si in tendono confiscare, e dalla conseguente precisa individuazione dei medesimi. Attesa la natura sanzionatoria, il presupposto dunque è che il bene costituente il profitto o il prezzo del reato sia confiscabile, ossia che la confisca di valore potrebbe riguardare solo beni che già si trovino nella disponibilità dell'imputato e non GD beni futuri non ancora individuabili, in tal senso richiamando giurisprudenza di questa Corte. Lo stesso art. 12-bis, d. lgs. n. 74 del 2000, ha chiarito che la confisca per equivalente ha ad oggetto beni di cui il reo abbia la disponibilità, che dunque non può riferirsi che al momento dell'adozione del provvedimento ablativo. Diversamente, il giudice ha ritenuto di poter disporre la confisca in assenza di qualsiasi disponibilità di beni in capo all'imputato, donde l'illegittimità della sentenza nel capo che ha disposto la confisca.
3. Con requisitoria scritta depositata in data 12.03.2019, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del dott. P. G., ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al capo con cui è stata disposta la confisca.
In sintesi, nel richiamare una recente decisione di questa Corte, la n. 4097 del 2016, il PG ha rilevato che la misura in esame può essere imposta, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, solo sui beni di cui l'indagato abbia effettiva disponibilità, dunque non solo sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia formalmente titolare, ma anche su quelli rispetto ai quali egli possa vantare un potere informale, ma diretto ed oggettivo. Nel caso di specie, come evidenziato in ricorso, il giudice non ha tuttavia fornito alcuna indicazione in tal senso, omettendo dunque di motivare su quali beni, attualmente nella disponibilità diB. Silvano, possa ritenersi applicata la misura ablativa. Omissione, questa, che induce a ritenere che la confisca sia stata in realtà disposta non su beni già esistenti nella sfera di disponibilità del predetto, quanto, virtualmente, su beni futuri, non allo stato individuati né individuabili in forza di specifico criterio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
5. Al fine di meglio lumeggiare l'approdo cui è pervenuto questo Collegio, è utile richiamare quanto argomentato dal giudice nella sentenza che qui si impugna.
In particolare, procedendosi per il reato tributario di cui all'art. 10-quater, d. lgs. n. 74 del 2000, il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha disposto la confisca per equivalente dei beni dell'imputato fino all'ammontare di Euro 260.428,00, pari al profitto del reato tributario (che si identifica nell'intero ammontare del tributo non versato: Sez. 6, n. 6705 del 16/12/2014 – dep. 16/02/2015, Libertone, Rv.262394). Il giudice ha motivato richiamando il disposto dell'art. 12 bis, d.lgs. n.74 del 2000, ricordando la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, an che con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa (V., in tema di reati tributari: Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 – dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616; Sez. 3, n.6047 del 27/09/2016- dep. 09/02/2017, Zaini, Rv. 268829). Il ricorrente si duole per aver il giudice disposto detta confisca di valore sui beni del medesimo, sostenendo che il giudice non potrebbe prescindere dall'effettiva e concreta disponibilità in capo al reo di beni che si intendono confiscare, e dalla conseguente precisa individuazione dei medesimi. Sul punto, il Procuratore Generale, condividendo una decisione di questa Corte, nel ritenerla applicabile alla fattispecie in esame, ha ricordato che il sequestro funzionale alla confisca "per equivalente" ha natura san zionatoria, sicché non sono sottoponibili a tale vincolo i beni futuri, non individuati né individuabili, ma solo quelli che già esistono nella sfera di disponibilità dell'im putato (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016 – dep. 01/02/2016, Tomasi Canova, Rv.265844 ). Da ciò consegue, per il PG, che la misura in esame può essere imposta, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, solo sui beni di cui l'indagato abbia effettiva disponibilità, dunque non solo sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia formalmente titolare, ma anche su quelli rispetto ai quali egli possa vantare un potere informale, ma diretto ed oggettivo. Nondimeno, prosegue il PG, di effettiva disponibilità si deve trattare, donde appare necessario che, nel disporre la confisca per equivalente, il giudice ponga il vincolo ablativo su beni individuati come disponibili in capo all'imputato, proprio in quanto, a differenza di quanto può dirsi per il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., il sequestro "per equivalente" ha natura prettamente sanzionatoria.
6. Ritiene il Collegio di poter condividere in astratto le considerazioni svolte dal PG e sostenute dal ricorrente, che tuttavia non sono suscettibili di essere applicate alla fattispecie sub iudice.
Ed invero – premesso che la confisca per equivalente del profitto non deve neces sariamente essere preceduta dal sequestro preventivo ad essa funzionale (Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013 – dep. 15/04/2013, Volpe e altri, Rv. 255113), donde non ha pregio la doglianza in tal senso svolta dalla difesa del ricorrente – non può sindacarsi il provvedimento per non aver fornito alcuna indicazione circa i beni, attualmente nella disponibilità del ricorrente, su cui fosse possibile applicare la misura ablativa. Questa Corte, infatti, nella richiamata sentenza Tomasi Canova, in una vicenda sostanzialmente analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha ritenuto di dover accogliere la doglianza del ricorrente tenendo conto del provve dimento del GIP che aveva motivato la disposta confisca per equivalente ritenendo la confiscabilità di beni non individuati, non ricadenti pertanto nella disponibilità nota dell'imputato, ma che avrebbero potuto un giorno ricadervi ancorché acquisiti non con il profitto del reato del cui vantaggio si discute, ma del tutto lecitamente. Da qui, dunque, si legge nella predetta sentenza (pag. 11, § 9);la necessità di rivedere la statuizione disposta ex art. 322 ter cod.pen. nel senso che la stessa può riguardare esclusivamente beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità e non beni futuri.
Nel caso oggi sottoposto all'esame di questa Corte, diversamente, il GIP ha dispo sto la confisca per equivalente, misura come ricordato obbligatoria, limitandosi ad indicare che la stessa doveva essere disposta sui beni dell'imputato, fino a concorrenza del profitto come determinato. Nessuna specificazione è invero contenuta nel provvedimento impugnato circa la sequestrabilità di beni futuri, donde deve intendersi che il provvedimento del GIP abbia riguardato esclusivamente beni che già esistono nella sfera di disponibilità dell'imputato, demandandosi alla fase di esecuzione, curata dal PM, l'individuazione dei beni sequestrabili e facenti parte del patrimonio dell'imputato. Ciò risponde, del resto, all'orientamento di questa Corte, che, sul punto, ha infatti affermato che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato -corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco – sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ov vero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla per sona giuridica (Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017- dep. 23/06/2017, Lanza, Rv.272111).
La difesa del ricorrente, a tal proposito, non svolge alcuna censura su tale punto, non emergendo peraltro, dagli atti valutabili da questa Corte, che nel giudizio di merito fossero stati acquisiti elementi ovvero emergessero indicazioni circa la di sponibilità di beni in capo alla persona giuridica. Nessuna preclusione, pertanto, vi era alla statuizione della confisca come disposta senza alcuna individuazione dei beni da apprendere, essendo infatti espressione di un orientamento consolidato il principio per cui in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedi mento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il desti natario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai cri teri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Fattispecie in tema di confisca disposta con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.: Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 – dep. 05/03/2015, Giallombardo, Rv.262893; conforme: Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015- dep. 11/06/2015, Monti e altri, Rv. 264282).
In definitiva, dunque, il giudice che emette il provvedimento di confisca per equivalente non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (in senso conforme: Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017- dep. 29/11/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736).
7. Ne discende, conclusivamente, che non contenendo il provvedimento del GIP alcuna indicazione in ordine alla sequestrabilità di beni "futuri" (dunque non rien tranti nell'effettiva disponibilità dell'imputato), il ricorso non coglie nel segno, atteso che solo successivamente alla materiale apprensione da parte del PM dei beni dell'imputato, quest'ultimo potrà eventualmente far valere le proprie ragioni, ove non venissero attinti beni nella sua effettiva disponibilità o la confisca riguardasse beni il cui valore ecceda il profitto confiscabile, apparendo invero le doglianze svolte in questa sede premature in quanto antecedenti alla fase dell'esecuzione della disposta confisca.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della s.e. di Cassazione, il 4 aprile 2019
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