Cassazione, sentenza n. 36345 del 22/08/2019
Violazioni e sanzioni -Sanzione penale - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Profitto del reato confiscabile per equivalente - Individuazione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 36345
- Data
- 22/08/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La misura cautelare aveva colpito beni mobili e immobili fino all’importo complessivo delle imposte asseritamente evase, nell’ambito di un’indagine per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La Cassazione ha confermato la motivazione sul carattere fraudolento delle operazioni e sull’impiego strumentale della società titolare dei beni, ma ha precisato che il profitto confiscabile coincide con la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio destinato a garantire l’Erario, non con l’intero debito tributario. L’ordinanza è stata annullata con rinvio per rideterminare il limite quantitativo del sequestro.
Massima
Il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì ma nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo della fattispecie, attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 13/2/2019, il Tribunale del riesame di Foggia rigettava l'istanza proposta ex art. 324 c.p.p. da P.P., così confermando il decreto di sequestro preventivo emesso dai Giudice per le indagini preliminari in sede – il 16/1/2019 – su beni mobili ed immobili di proprietà della "CIMA s.r.l." (della quale l'istante è amministratore unico) fino alla concorrenza di 12.642.733,83 Euro; misura disposta con riguardo al delitto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11, del quale il Tribunale riconosceva il fumus in capo a D.B.G..
2. Propone ricorso per cassazione la P., terza estranea, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 11, art. 322-ter c.p., art. 125 c.p.p.. Il Tribunale avrebbe riconosciuto il vincolo reale, fino alla concorrenza della somma citata, sul presupposto che lo stesso si riferisca a tutte le contestazioni mosse al ricorrente, a differenza della misura cautelare personale che afferirebbe soltanto ai capi 3) e 7); si tratterebbe, tuttavia, di una valutazione errata, perchè già l'ordinanza genetica evidenzierebbe che solo queste due contestazioni sosterrebbero (anche) la misura reale, con l'effetto che la stessa avrebbe dovuto esser contenuta nella più limitata misura di 9.482.682,26 Euro. Ancora quanto al valore dei beni sequestrati, poi, l'ordinanza lo avrebbe erroneamente identificato con quello complessivo delle imposte sui redditi ed IVA asseritamente evase, mentre – per giurisprudenza costante dovrebbe esser commisurato a quello dei beni fraudolentemente sottratti alle pretese tributarie. Il G.i.p, prima, ed il Tribunale, poi, avrebbero dovuto identificare questi beni, quantificarne il valore e, solo dopo, parametrare il provvedimento cautelare al loro esatto ammontare;
– la stessa censura di carenza motivazionale, di seguito, è sollevata con riguardo al ruolo di terzo estraneo riferibile alla ricorrente. Precisato di essere amministratore unico e titolare del 90% delle quote della GIMA s.r.l., proprietaria di alcuni dei beni in sequestro, la P. lamenta che la propria estraneità al reato non sarebbe stata valutata dal Tribunale; in tal modo, dunque, non sarebbe stato provato che la stessa avesse ricevuto vantaggi dalle condotte ad altri contestate, nè, soprattutto, che avesse mai avuto consapevolezza della possibile strumentalità delle alienazioni qui in esame. Il Collegio della cautela, quindi, avrebbe dato per scontato quel che, invece, avrebbe dovuto accertare, ossia che la ricorrente fosse stata una intestataria fittizia dei beni e delle quote della GIMA s.r.l.;
– la stessa censura, infine, è mossa quanto agli elementi costitutivi del reato contestato. Premesso che nessun indice di fraudolenza o simulazione sarebbe stato individuato quanto alla pluralità delle operazioni contestate, concentrandosi l'attenzione del Tribunale solo su quella dell'agosto 2016; tanto premesso, la fattispecie in concreto riconosciuta farebbe invero riferimento ad un'ipotesi di atto fraudolento, non simulato, sicchè sarebbe stato riconosciuto il fumus di un reato diverso da quello contestato. In ogni caso, poi, l'idoneità dello stesso, al pari degli altri in rubrica, a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria non sarebbe stata accertata, limitandosi i Collegio a mere formule di stile, con motivazione apparente. Da ultimo, lacunosa, anzi assente, sarebbe la stessa motivazione quanto ad un episodio contestato al capo 3), quale l'acquisto – da parte della GI.MA s.r.l. – dei ramo di azienda immobiliare di "DBGTYRES s.r.l."; un negozio che, in realtà, non avrebbe potuto produrre l'effetto ipotizzato dal Tribunale, atteso che la normativa in materia (richiamata nel ricorso) stabilirebbe un accollo cumulativo ex lege dei debiti aziendali, con conseguente solidarietà passiva tra cedente e cessionario.
Considerato in diritto
3. Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Con riguardo al secondo motivo, da analizzare in via logica per primo, attenendo al fumus commissi delicti, occorre innanzitutto ribadire che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 c.p.p. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in indicando" o "in procedendo", al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno dei provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (tra le molte, Sez. 3, n. 37451 dell'11/4/2017, Gazza, Rv. 270543; Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, Rv. 252430); per contro, non può esser dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Tanto premesso, la doglianza risulta infondata.
4. In particolare, e proprio con riferimento alle operazioni di cui ai capi 3) e 7) della rubrica, qui in esame, il Tribunale ha steso una motivazione tutt'altro che apparente, richiamando in modo analitico tutti gli elementi investigativi a fondamento dei reati ascritti; elementi che, peraltro, il ricorso non menziona affatto, tantomeno contesta. Il riferimento è al "consolidato sistema fraudolento" posto in essere dal D.B., attuato mediante: a) la creazione di varie società dalla "vita breve", ossia funzionale alla perpetrazione di reati tributari ("DBGTYRES" s.rl.; "PZERO s.r.l.", "GLOBOGOMME" s.r.l.); b) l'amministrazione formale delle stesse da parte del ricorrente nella fase operativa, quindi da parte di meri prestanome in quella successiva, soggetti (tali M.M., C.G., A.V., S.M.) privi di ogni competenza in materia, pregiudicati specifici e che, nella qualità apparentemente assunta, non avevano mai dichiarato redditi o versato imposte relative alle società. Soggetti, dunque, scelti dal D.B. soltanto per far gravare sugli stessi ogni responsabilità, anche di natura penale; c) infine, il trasferimento dei beni di questi enti ad altri comunque riconducibili all'indagato e talvolta creati ad hoc, "di fatto svuotando la società cedente (che ha commesso gli illeciti di natura tributaria e gravata da ingenti debiti erariali) che, a fronte di plurime cessioni, non riceveva alcun corrispettivo finanziario." Sistema fraudolento che l'ordinanza ha compiutamente descritto – società per società – alle pagg. 2-4, nelle quali ha richiamato le considerazioni già espresse nel provvedimento genetico, cui ha integralmente aderito. Sistema fraudolento che – almeno in questa fase cautelare – è risultato dunque integrare la fattispecie in rubrica, quale reato di pericolo connotato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario, ben individuabile nell'ordinanza – a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (tra le molte, Sez. 3, n. 46975 del 24/5/2018, F., Rv. 274066; Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, Stassi, Rv. 272505). Sistema fraudolento, infine, che riguardava tutte le operazioni in esame, senza dunque potersi operare quella parcellizzazione che il D.B. in questa sede sollecita.
5. Con riguardo, di seguito, al profilo intertemporale contestato con il ricorso, il Tribunale ha evidenziato che, sebbene la verifica fiscale fosse stata avviata il 22/4/2015, ossia successivamente alla cessazione del ricorrente dalla carica di amministratore della "DBGTYRES" del 7/1/2014, comunque "il controllo realizzato dalla Guardia di Finanza ha riguardato, tra gli altri, anche gli anni di imposta 2013-2014 che ricadono nel periodo in cui la ditta faceva capo, a tutti gli effetti, all'indagato." 6. Quanto, ancora, alle operazioni successive alla cessazione dalla carica nelle varie società, l'ordinanza ha sottolineato concreti elementi per ritenere almeno nella presente fase cautelare – che il ricorrente avesse mantenuto, nelle stesse, la veste di amministratore di fatto o, comunque, di soggetto che "ne condizionava le sorti, giustapponendosi come una sorta di deus ex machina a coloro che, all'esterno, figuravano come gli artefici di quelle attività o come i relativi ideatori." Come poi ulteriormente specificato, quanto ancora alla "DBGTYRES", con richiamo al generico incarico di "responsabile tecnico" che il ricorrente aveva comunque mantenuto, a segno della perdurante presenza nell'ente con un ruolo decisionale di fatto.
7. Ancora infondato, a seguire, risulta il ricorso laddove, sempre nel terzo motivo, lamenta che – in ordine all'operazione dell'agosto 2016 (capo 7) l'ordinanza avrebbe riconosciuto il fumus del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, sotto il profilo dell'atto fraudolento, non già dell'atto simulato. Osserva il Collegio, al riguardo, che tale censura (che peraltro sembra richiamare aspetti di merito non ammessi in questa sede) appare smentita dall'adeguato – e, nuovamente, non apparente – tenore della motivazione in esame, nella quale si evidenzia che la cessione di attrezzature e di arredi dalla "PZERO" alla "GLOBOGOMME", per un importo fatturato di 1.229.077,00 Euro, non era stata mai pagata alla cedente; sicchè l'operazione, per un verso, non poteva definirsi un "normale atto di gestione", come invece sostenuto nel gravame, e, per altro verso, risultava "sintomatica di un più complesso stratagemma, di un programma che mira a far emergere all'esterno una volontà diversa da quella effettiva e, dunque, finalizzato a rappresentare una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente alle vere intenzioni dei contraenti." 8. Del tutto infondata, poi, appare la contestata carenza motivazionale in ordine all'acquisto di un ramo di azienda di "DBGTYRES" da parte della "GIMA s.r.l.", alla quale il ricorso dedica una diffusa censura alle pagg. 12-15; anche sul punto, infatti, l'ordinanza ha sviluppato un adeguato e logico percorso argomentativo, fondato su oggettivi elementi di indagine che l'impugnazione non menziona affatto. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la GIMA fosse un "mero schermo fittizio" per gli illeciti tributari del D.B., una "cassaforte" creata "al solo scopo di mettere al riparo i beni dell'indagato e di sottrarli alle verifiche fiscali", e ciò in forza di plurimi e non contestati elementi: a) la società era stata creata nei mesi immediatamente precedenti alle operazioni prima richiamate e realizzate dall'indagato, "consentendogli così di fruire di una struttura che potesse in qualche modo custodire il suo patrimonio"; b) al momento della costituzione, amministratore unico della DIMA era stato nominato il suocero del D.B. ( Pe.An.), e quest'ultimo, dopo la morte dell'altro, era divenuto socio della stessa società; c) la DGBTYRES si era spogliata di beni e quote a favore della GIMA, peraltro in un lasso di tempo contenuto, senza alcun effettivo vantaggio economico; in particolare, c1) il 28/3/2014 era stato sottoscritto un aumento di capitale della GIMA di 20.000,00 Euro, a fronte del quale il Pe. – quale amministratore unico – aveva versato 10.000,00 Euro, mentre il D.B. aveva conferito il ramo d'azienda immobiliare della DGBTYRES, del valore di oltre 200.000,00 Euro; c2) il 6/8/2014, lo stesso indagato aveva acquistato il 10% della GIMA, conferendo, quale corrispettivo, un immobile del valore di circa 160.000,00 Euro; c3) infine, alla stessa GIMA era stato ceduto il 100% delle quote DGBTYRES, all'evidente scopo di svuotarne completamente le casse. Non già, allora, "normali atti di gestione", come affermato nel ricorso al Tribunale, ma momenti di quel complesso programma criminoso compendiato nelle contestazioni mosse al D.B., finalizzato a far emergere all'esterno una volontà diversa da quella effettiva e, dunque, a rappresentare una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente alle vere intenzioni dei contraenti." Dal che, un insieme di argomenti assai conferenti, logici e stretti da rigorosa coerenza, con i quali il Tribunale ha concluso – come accennato – che "la GIMA non fosse altro che uno scudo, privo di una propria consistenza, e creato al solo scopo di mettere al riparo i beni dell'indagato e di sottrarli a verifiche fiscali".
9. Manifestamente infondato, di seguito, risulta il secondo motivo di ricorso, con il quale si richiama la posizione della P. quale terza estranea al reato, quel che l'ordinanza non avrebbe considerato, anche in punto di consapevolezza delle eventuali condotte illecite da altri tenute o di vantaggi conseguiti.
Osserva il Collegio, al riguardo, che la doglianza, pur sottolineando che la ricorrente non è indagata, è in realtà costruita proprio su tale implicito presupposto, lamentando che il provvedimento avrebbe "dato per provato" – non motivandolo ("macroscopicamente lacunosa") – che la stessa, per un verso, fosse mera intestataria fittizia dei beni e delle quote della GIMA (profilo oggettivo) e, per altro verso, fosse consapevole "della possibile strumentalità delle alienazioni" (profilo soggettivo). Orbene, la questione non può trovare accoglimento in questa sede, perchè non pertinente: l'ordinanza, infatti, ha correttamente taciuto ogni richiamo alla P. – in punto di fumus commissi delicti – proprio poichè non indagata, ponendo dunque ogni attenzione soltanto sulla società della quale la stessa è amministratore unico e socio di maggioranza, risultata – in questa fase cautelare – mero schermo degli illeciti commessi dal D.B., nei termini sopra richiamati.
Quel che si contesta, in sintesi, è l'uso strumentale dell'ente, non il concorso del suo amministrare.
10. Da ultimo, le doglianze avanzate con il primo motivo di ricorso, con riferimento al quantum in sequestro; le stesse, invero, risultano fondate.
Al riguardo, deve essere qui richiamato il principio, enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra e molte, Sez. 3, n. 40534 del 6/5/2015, Lombardi Stronati), secondo cui, con riguardo al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, il profitto va individuato non nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, ma nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo della fattispecie, attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere.
Tanto premesso, il Tribunale del riesame non risulta aver fatto corretta applicazione di tale canone, avendo erroneamente identificato il profitto confiscabile con il complessivo ammontare del debito tributario, ossia dell'imposta evasa (su tutti i capi di imputazione), pari 12,6 milioni di Euro circa, senza dunque fornire alcuna motivazione in ordine all'ammontare, nel caso di specie, della riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del debitore su cui il fisco ha il diritto di soddisfarsi.
Con conseguente annullamento dell'ordinanza con rinvio, per nuova motivazione sul profilo quantitativo del vincolo appena menzionato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2019
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