Cassazione, ordinanza n. 23593 del 23/09/2019

Ordinanza n. 23593 del 23/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
23593
Data
23/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello relativo a un’ingiunzione TARSU, ritenendo inesistente la notificazione eseguita alla parte personalmente anziché al difensore presso il domicilio eletto. La Cassazione ha precisato che l’inosservanza del luogo prescritto, quando la consegna avviene in un luogo collegato al destinatario, determina nullità e non inesistenza; tale nullità è comunque sanata dal raggiungimento dello scopo se l’appellato si costituisce tempestivamente. Accolto il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR affinché celebri il giudizio di appello.

Testo della pronuncia

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma l, lett. e), dell'art. 1 – bis del d.l.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016 osserva;

Con sentenza n. 120/02/2018, depositata il 6.2.2018 non notificata, la CTR dell'Abruzzo ha dichiarato inammissibile l'appello di A. L. nei confronti di SOGET s.p.a. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Pescara che aveva parzialmente rigettato il ricorso del contribuente su ingiunzione di pagamento della Tarsu riferita a diverse annualità, sul presupposto della inesistenza della notifica dell'atto di appello indirizzata alla parte personalmente e non al difensore nel domicilio eletto.

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

SOGET s.p.a. non ha spiegato difese.

l. Con il primo motivo il contribuente deduce violazione degli artt. 330, 156 e 160 c.p.c. nonché degli artt. 1, 16 e 17 del d.lgs 546/1992 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. pr avere ritenuto inesistente la notifica nonostante la parte appellata si fosse regolarmente costituita in giudizio.

La censura è fondata.

L'art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l'impugnazione debba essere notificata non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d'uno, al domiciliatario, purchè esercente entro il distretto. Questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la mancanza del rispetto del luogo di notificazione produce di per sé la nullità, e non l'inesistenza della notifica, purchè essa venga effettuata in un luogo che ha una connessione con la parte. Si è detto infatti che la violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d' appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice – e non sanato dalla costituzione dell' appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito (Cass.n.16801 del 2014).

Le Sezioni Unite hanno poi di recente tracciato la distinzione tra inesistenza e nullità dell'attività notificatoria, restringendo la nozione di inesistenza ai casi in cui l'atto manchi degli elementi essenziali per essere riconducibile all'attività di notificazione, ed espungendo il mancato rispetto dei luoghi ove notificare dagli elementi essenziali della notifica: "L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. " (Cass. S.U. n. 14916 del 2016). Alla luce di tutti i principi richiamati, ma, prima ancora, della norma espressa contenuta nell'art. 156 terzo comma c.p.c., la CTR non ha tenuto in conto che non di inesistenza della notifica si trattava ma caso mai di nullità e che questa era in ogni caso stata sanata dal raggiungimento dello scopo, essendosi costituita in giudizio la controparte, peraltro tempestivamente e quindi idoneamente attinta dalla notifica.

Il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione, perché celebri il giudizio di appello e decida anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell'Abruzzo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.6.2019

Domande frequenti

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