Cassazione, sentenza n. 24248 del 30/09/2019
Sentenza n. 24248 del 30/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24248
- Data
- 30/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava un accertamento ICI, deducendo l’invalidità della notifica postale, la decadenza del Comune e l’incompletezza motivazionale dell’atto. La Cassazione ha confermato che la notificazione diretta mediante raccomandata segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede una specifica relata; essendo avvenuta entro il termine, non si era verificata decadenza, mentre la CTR aveva accertato in fatto la completezza dell’avviso e l’assenza di lesioni difensive. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne un avviso di accertamento ICI, per l'anno 2003, emesso dal Comune di Cagliari nei confronti della soc. Germa spa. La soc. ricorrente, nell'impugnare detto avviso, eccepiva tra l'altro l'inesistenza della notificazione in quanto eseguita a mezzo posta, priva della relazione di notificazione ed in violazione normativa relativa alla notifica degli atti impositivi a mezzo posta; in punto di merito, l'infondatezza dell'accertamento rilevando errori, inesistenti cespiti immobiliari ed eccessive valutazioni indimostrate.
Con sentenza n. 133/06/2011 la CTP di Cagliari respingeva il ricorso. L'impugnazione proposta dalla ricorrente veniva, poi, respinta con la sentenza 309/05/14, qui impugnata. In particolare la CTR riteneva inammissibile la censura del ricorrente relativa all'avvenuto decorso del termine di decadenza posto per l'esercizio del potere impositivo, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello, rilevando che, in ogni caso, l'ufficio aveva proceduto alla notifica dell'atto impugnato il 23.12.2008, entro il quinquennio successivo a quello in cui la dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2.
Con ricorso innanzi a questa Corte la Soc. Germa eccepiva:
1) Violazione o falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c., degli artt. 115, 116, 148, e 149 c.p.c., comma 2 e della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2) Violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in tema di sanatoria ex art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 3) Violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonchè degli artt. 115,116 c.p.c., circa il corretto riparto dell'onere probatorio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con controricorso si costituiva il Comune di Cagliari.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con riferimento al primo motivo, la ricorrente eccepiva che, in fase di notifica a mezzo posta, ai sensi della L.890/1982, il messo comunale era tenuto a scrivere la relazione di notificazione tanto sull'originale quanto sulla copia da consegnare al contribuente ed il giudice era tenuto a verificarne la conformità. In caso di difformità tra gli stessi, occorreva far riferimento alla copia consegnata al destinatario. Mancando gli elementi essenziali, la notifica era passibile di nullità. L'impugnata sentenza aveva, tuttavia, applicato erroneamente le norme sopra indicate quando aveva affermato che la carenza della relata nel procedimento di notificazione a mezzo posta costituiva mera irregolarità, comunque non eccepibile dal destinatario in quanto si trattava di adempimento non previsto nel suo interesse (tra le altre Cass. n. 21762 del 2009) (vedi pure Cass.14245/2015; ord. 952/18) ed aveva, altresì, precisato che, nel caso in cui la notificazione a mezzo posta dell'atto fosse stata eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicavano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982, concernevano esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c., con la conseguenza che non andava redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica in ordine alla persona a cui era stato consegnato il plico,e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario doveva considerarsi ritualmente consegnato a quest'ultimo stante la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c. (Da ultimo Cass.15315/ 2014).
La mancanza della relata di notificai secondo il ricorrente non poteva ritenersi una mera irregolarità, ma dovesse comportare la nullità della notifica stessa. Andava pertanto dichiarata la nullità della notifica, con la conseguenza che, come di seguito precisato, non potendo trovare applicazione la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., l'ufficio era da ritenersi decaduto dall'esercizio del potere impositivo.
Il primo motivo non può trovare accoglimento. Questa Corte, con consolidata giurisprudenza, ha affermato che può trovare applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (cfr. Cass. sent. n. 14327 del 2009, n. 14105 del 2000). Quando l'Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598 del 2010, Cass. n. 911 del 2012, Cass. n. 14146 del 2014, Cass. 19771 del 2013, Cass. 16949 del 2014).
In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata. (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 12086 del 2016). (Cass.n. 11619 /2017, Cass. n. 28872/2018).
Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1. Sul punto, con specifico riferimento all'avviso di liquidazione o di accertamento si richiama Cass. n. 14501/16. Pertanto i principi affermati dalla CTR risultano corretti.
Con riferimento all'eccepito decorso del termine di decadenza, che i giudici della CTR avevano ritenuto inammissibile in quanto proposto per la prima volta in sede di appello, la ricorrente, con il secondo motivo, precisava che detta eccezione traeva ragione dall'affermazione (sempre contenuta nella sentenza della CTR), secondo cui, in ogni caso, l'eccepita inesistenza o nullità della notifica sarebbe stata comunque sanata a seguito dell'applicazione dell'art. 160 c.p.c., che, rinviando all'art. 156 c.p.c., stabiliva che la nullità di una notifica non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, pervenendo a conoscenza del destinatario. Secondo la contribuente, la sanatoria di cui agli artt. 156 e 160 c.p.c., non poteva trovare applicazione, in quanto la stessa poteva operare soltanto se il conseguimento dello scopo fosse avvenuto prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi di imposta, per l'esercizio del potere di accertamento (Cass. S.U. 19854/2004). Nella specie, infatti/se l'ufficio, pacificamente, aveva provveduto alla notifica dell'atto in data 23.12.2008 (entro i 5 anni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2), il ricorso avverso l'avviso era stato presentato l'11.2.2009, ossia oltre il termine quinquennale entro il quale il Comune avrebbe potuto svolgere l'accertamento, dovendosi avere riguardo non della data di notifica dell'avviso di accertamento (23.12.2008), ma è quella di presentazione del ricorso (11.2.2009).
Rileva questa Corte che non può ritenersi intervenuta alcuna decadenza, dal momento che la notifica deve ritenersi regolare ed avvenuta, pacificamente, entro i termini decadenziali per l'emissione dell'atto. In ogni caso, si rileva, come precisato dalla giurisprudenza, che se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento. A diverse conclusioni deve, peraltro, pervenirsi se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso alle commissioni/sia intervenuta quando il termine per l'esercizio del potere di accertamento era scaduto. In tale ipotesi, infatti, il meccanismo della sanatoria deve essere combinato con quello, indefettibile, della decadenza dall'esercizio del potere, per cui la sanatoria può verificarsi solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza. Vi è da rilevare, infatti, che la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione. In altri termini, dall'esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sè inidoneo ad evitare la decadenza. (Cass. 21071/2018, che richiama testualmente S.U. 19854/2004; sul punto anche Sez. 5, sent. 2272/2011). Non trova quindi ragione l'eccezione formulata dal ricorrente.
L'eccezione, di cui al terzo motivo, concerne la carenza motivazionale dell'avviso di accertamento (Ndr testo origanale non comprensibile) Con tale motivo la ricorrente censurava la sentenza impugnata che, respingendo l'eccezione proposta, aveva rilevato come negli allegati all'atto erano stati riportati tutti gli elementi essenziali per una compiuta conoscenza i dell'oggetto dell'accertamento, elementi ritenuti idonei a consentire al contribuente -ancor più a seguito delle puntualizzazioni pervenute dall'ufficio in fase contenziosa-, l'esercizio del diritto di difesa pienamente esplicatosi sia in primo che in secondo grado. Nello specifico, per l'assolvimento dell'onere della prova, ad avviso della ricorrente, non poteva farsi ricorso alle puntualizzazioni dell'ufficio. L'avviso notificato alla Germa spa era, infatti, composto di sole tre pagine e non cinque, come da documentazione allegata dal Comune in giudizio; era pertanto onere dello stesso Comune di Cagliari dimostrare il preciso contenuto dell'avviso di accertamento ICI notificato al contribuente, posto che la ricezione della raccomandata non costituiva prova del contenuto dell'atto consegnato. Da ciò conseguiva la pronuncia di nullità dell'avviso per carenza assoluta di motivazione.
Sul punto, si rileva come la CTR, con accertamento di fatto incensurabile, abbia escluso che l'avviso fosse incompleto e che il ricorrente avesse patito una lesione del diritto di difesa. In ogni caso, la produzione in giudizio della copia completa e la corretta formazione del contraddittorio (l'impugnazione non riguarda alcuna censura di merito) impongono la reiezione del motivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.300,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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