Cassazione, sentenza n. 24284 del 30/09/2019
Sentenza n. 24284 del 30/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24284
- Data
- 30/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva contestato un’intimazione di pagamento per canone di concessione e imposta comunale sulla pubblicità; i giudici di merito l’avevano annullata richiamando una precedente pronuncia di cessazione della materia del contendere relativa alla cartella presupposta. La Cassazione ha rilevato che quella pronuncia era stata cassata e che spetta a chi invoca il giudicato dimostrarne l’esistenza, mentre l’estinzione per condono non produce giudicato sostanziale. Riscontrata l’indebita inversione dell’onere probatorio, ha accolto il ricorso dell’ente locale, cassando con rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La Società M. P. S.r.l. impugnava l'intimazione di pagamento con la quale il Comune di Roma aveva richiesto l'importo di Euro 1.122.294,15 per canone di concessione anno 1998 e imposta di pubblicità anno 2003, di cui alla cartella notificata il 21.3.2007. La Società deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo e la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. Precisava, inoltre, che la cartella posta a fondamento dell'intimazione di cui si tratta, era stata impugnata. La CTP di Roma – dopo aver rilevato che con sentenza n. 110/37/10 pronunciata all'udienza del 17.5.2010, la sezione 37 aveva dichiarato l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere in relazione alla cartella posta a fondamento dell'intimazione di pagamento – accoglieva il ricorso.
Proponeva appello il Comune di Roma deducendo che la sentenza n. 110/37/10, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, era stata impugnata dinanzi alla C.T.R Lazio. Inoltre, rilevava che, per gli importi a titolo di canone di concessione o indennità di occupazione suolo pubblico, sussisteva il difetto di giurisdizione. Si costituiva Equitalia eccependo a sua volta che la sentenza n. 110/37/10 era stata impugnata ed associandosi alla richiesta di accoglimento dell'appello del Comune di Roma.
La CTR del Lazio respingeva l'appello rilevando che la censura del Comune, formulata con l'atto d'appello, non poteva ritenersi fondata, in quanto non era stata fornita alcuna prova che la sentenza concernente la cartella fosse stata impugnata, nè quale esito avesse avuto tale ipotetico giudizio.
Avverso detta sentenza, Roma capitale (già Comune di Roma) proponeva ricorso con unico motivo eccependo:
-Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L'intimata non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Roma capitale ha censurato la sentenza rilevando come la CTR avesse omesso di considerare il materiale probatorio presente in atti. L'annullamento della intimazione di pagamento, disposto sul presupposto della definitività della sentenza n. 110/37/10, che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, era erronea, in quanto detta sentenza era stata impugnata ed, all'epoca del giudizio, pendeva il relativo giudizio innanzi alla S.C., che successivamente si era pronunziata favorevolmente all'Amministrazione accogliendo le sue ragioni (Cass. n. 4796/14).
La sentenza qui impugnata andava, pertanto, cassata con rinvio in quanto erronea e pronunciata in palese contrasto con l'art. 115 c.p.c..
Il ricorso è fondato. Dall'ordinanza di questa Corte n. 4796/14 emerge come la sentenza n. 110/37/10 era stata cassata con rinvio, non avendo il giudice di merito indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto regolare il procedimento di chiusura delle liti da parte della contribuente, senza che questa avesse dimostrato il pagamento di tutti i tributi dovuti ed in particolare avesse prodotto l'attestazione della regolarità del medesimo da parte dell'ente impositore, secondo le disposizioni di cui alla DCC. n. 31 del 2009, artt. 5 e 6. Infatti, in tema di condono fiscale, la dichiarazione di estinzione del giudizio per chiusura della lite ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, era subordinata, come previsto dal comma 8 di tale disposizione, all'attestazione da parte dell'Ufficio della regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la eventuale produzione, da parte del contribuente, di documenti comprovanti l'avvenuta presentazione dell'istanza di condono ed il versamento della somma dovuta (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 23028 del 30/10/2009, Ordinanza n. 21559 del 15/11/2004). A ciò va aggiunto come sia onere di chi intenda avvalersene dimostrare l'esistenza del giudicato. Peraltro, nel processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto condono (nella specie, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16) non è idonea a produrre tra le parti gli effetti del giudicato sostanziale. (Cass. 33486/18; Cass. 27881/2008; 6832/2019).
Nel caso esaminato, la CTR ha posto a carico del Comune l'onere di dimostrare che la cartella era stata effettivamente impugnata e quale fosse stato l'esito di tale "ipotetico" giudizio. In tal modo, ha posto un inammissibile inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che detta decisione deve essere cassata.
Con l'accoglimento del ricorso va disposto il rinvio per il prosieguo del giudizio di merito innanzi alla CTR del Lazio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR LAZIO, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019
Domande frequenti
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