Cassazione, sentenza n. 24286 del 30/09/2019
Sentenza n. 24286 del 30/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24286
- Data
- 30/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente aveva impugnato un’ingiunzione comunale relativa a impianti pubblicitari, ottenendo in appello la rimessione in termini per l’irregolare comunicazione della sentenza di primo grado. La Cassazione ha chiarito che il termine lungo d’impugnazione decorre dal deposito della sentenza e che la mancata comunicazione di cancelleria non rende incolpevole la decadenza, spettando al difensore verificare lo stato del processo. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata e l’appello del contribuente dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
S.G. presentava ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. (XXXXX) del 23.4.2009 per un totale complessivo di Euro 60.218,00, emessa dal Comune di Firenze in seguito alla comunicazione fatta dalla Polizia Municipale relativa a tre gigantografie artistiche illuminate, istallate senza la prescritta autorizzazione, su un ponteggio in Via (XXXXX), dalla ditta M. F., di cui il ricorrente era titolare e legale rappresentante.
Il ricorrente eccepiva la violazione della L. n. 241 del 1990, sottolineando che l'ingiunzione era stata emessa sulla base di un precedente verbale di violazione del codice della strada (n. (XXXXX) del (XXXXX), a sua volta impugnato davanti al Prefetto, non ancora definitivo e non idoneo a costituire il presupposto di una ingiunzione di pagamento. Inoltre eccepiva la mancanza di motivazione del provvedimento.
Il Comune controdeduceva facendo presente che il ricorso avverso il verbale di violazione del codice della strada, impugnato davanti al Prefetto di Firenze, era stato confermato, con ordinanza di rigetto n. 43040 del 7.9.07, e costituiva valido presupposto dell'ingiunzione di pagamento.
Successivamente, il contribuente comunicava che Tribunale il di Firenze aveva annullato l'ordinanza di rigetto della Prefettura, e per conseguenza il verbale di accertamento di violazione.
La CTP di Firenze con sentenza n. 154 del 2013 respingeva il ricorso, affermando che l'ingiunzione era stata emessa in base ad un atto già definitivo e che la stessa riportava tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per un corretto diritto di difesa.
Appellava il S. proponendo istanza di rimessione in termini perchè la sentenza di primo grado era stata depositata il 17.9.2013, senza alcuna comunicazione al domicilio del difensore, che, nel frattempo, aveva trasferito il proprio studio di Roma, dalla via P. 17 alla Via M. 9, dandone regolare comunicazione alla CTP. Tutto ciò aveva determinato la mancata tempestività dell'impugnazione. Insisteva, altresì, sulla circostanza che, contrariamente a quanto deciso, l'atto presupposto non era già definitivo poichè al momento della sua notifica, avvenuta il 30.4.2009, era ancora pendente il termine per impugnare la sentenza del Giudice di Pace n. 90087 del 4.11.2008, con la quale era stata respinta la citata ordinanza prefettizia, poi impugnata in appello innanzi al Tribunale di Firenze. L'ingiunzione opposta, pertanto, non poteva essere emessa in quel momento in quanto l'atto presupposto non era ancora definitivo.
Evidenziava che l'annullamento dell'ordinanza prefettizia da parte del Tribunale di Firenze, implicava la caducazione di tutti gli effetti del verbale stesso, determinandone la sua illegittimità.
Chiedeva, inoltre, la rimessione in termini, con la declaratoria di tempestività dell'appello e la sospensione della provvisoria esecutorietà e, nel merito, chiedeva la totale riforma della sentenza impugnata.
Il Comune di Firenze si opponeva alla remissione dei termini, ex artt. 153 e 294 c.p.c., precisando che contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la CTP di Firenze aveva inviato, a mezzo raccomandata, recapitata in data 25.9.2013, la sentenza c/o lo studio dell'Avv. R. S., sito in Roma in Via P. n. 17. In tale indirizzo, era sempre reperibile il portiere dello stabile, in virtù di apposita delega da parte del difensore. Chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello in quanto proposto oltre i termini di legge; in subordine, confermarsi la sentenza impugnata.
La CTR della Toscana accoglieva la richiesta di rimessione in termini in quanto, in base alla documentazione presentata, la notifica della sentenza di primo grado era stata eseguita irregolarmente, presso il vecchio indirizzo del difensore (via P. n. 14) ma non al portiere dalla stessa delegato in via M. n. 17. Riteneva, inoltre, fondato l'appello. Effettivamente l'ingiunzione del Comune era stata notificata il 30.4.2009, prima del termine per impugnare presso il Tribunale di Firenze la sentenza del giudice di Pace del 4.11.2008.
Proponeva ricorso il Comune di Firenze che eccepiva:
1) Violazione dell'art. 153 c.p.c., mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello;
2) Violazione di legge.
Il resistente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente faceva presente che l'appello era stato proposto ad oltre un anno e mezzo di distanza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, il cui dispositivo era stato tempestivamente inviato per raccomandata AR al domicilio del difensore eletto; il fatto che nelle more il difensore avesse trasferito il suo domicilio era da ritenersi irrilevante e non giustificava la riconosciuta rimessione in termini. Il difensore aveva l'onere di comunicare tempestivamente il proprio cambio di indirizzo, procedendo a depositare presso il giudice di primo grado un rinnovo di costituzione e ciò non era avvenuto. Ai fini del giudizio della regolarità della comunicazione della sentenza era stato dato fede ad un manoscritto privo di qualsiasi valore probatorio.
Con il secondo motivo, veniva eccepita la duplice erroneità della sentenza e la violazione di legge, in quanto la definitività dell'accertamento non era normativamente prevista quale presupposto per l'emissione dell'ingiunzione oggetto del ricorso. Inoltre, errato era il principio che, in materia di impianti pubblicitari, la richiesta di pagamento dovesse conseguire alla definitività dell'accertamento ed in particolare all'accertamento dell'atto di accertamento presupposto all'ingiunzione. Tale precedente storico e logico, infatti, non poteva essere il verbale di infrazione al codice della strada, ma il rapporto degli agenti della Polizia Municipale all'esito del sopralluogo eseguito il 13.1.2007, con cui era stata accertata l'esistenza di tre impianti pubblicitari privi di autorizzazione. Da un unico accertamento erano conseguite due diverse procedure, una sanzionatoria ed un'altra volta al recupero dell'evasione.
Le circostanze accertate dagli agenti della Polizia Municipale non erano mai state contestate dal ricorrente, sicchè l'accertamento eseguito non solo era definitivo, ma neppure contestato.
Nel costituirsi il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto privo delle specifiche indicazioni relative alle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., con riguardo ai principi che si intendono violati.
Con riferimento alla rimessione in termini sosteneva che il difensore di M. aveva comunicato alla Cancelleria della CTP la variazione del proprio indirizzo a mezzo di raccomandata AR. Per quanto riguardava il secondo motivo, rilevava la sussistenza di un vincolo endoprocedimentale tra il verbale di contestazione (del 13.1.2007, poi annullato) e l'ingiunzione qui opposta, con la conseguenza che l'annullamento dell'atto presupposto si comunicava a quello conseguente.
Il riferimento a due distinti procedimenti (uno con finalità sanzionatorie, l'atro per il recupero dell'evasione) non poteva che risolversi in una inammissibilità del motivo.
Infine, rilevava che al contribuente era stato notificato solo il verbale di accertamento. Il documento a cui si riferiva il ricorrente (il rapporto della Polizia Municipale) era un atto interno, conosciuto solo in quanto depositato agli atti di causa dall'amministrazione di Firenze.
Ad avviso di questa Corte il primo motivo è fondato.
La CTR ha rimesso in termini l'appellante per un difetto di notifica della comunicazione al difensore del dispositivo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37, comma 2. Detta norma prevede che "la sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data. 2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma." Questa Corte ha avuto modo di precisare che "l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c…., trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione (Cass. n. 3277 del 2012)…. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto; tale errore sussiste, in particolare, allorchè la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità (Cass. n. 17704 del 2010). Va, inoltre, osservato che qualora la parte sia costituita in giudizio a mezzo di un avvocato, rientra nei compiti professionali di questi il dovere di attivarsi e verificare, qualora non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, se a causa di un mancato adempimento di cancelleria siano state svolte attività processuali a sua insaputa." Cass. n. 5946/2017.
E' evidente, quindi, che non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini, in quanto erano ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 327 c.p.c.. Conseguentemente l'appello proposto innanzi alla CTR era inammissibile. Il rilevato vizio procedurale impone, conseguentemente, la cassazione della sentenza. Il secondo motivo è assorbito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto dal contribuente. Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali del grado di appello, liquidate in Euro 3.700,00 oltre accessori di legge, e di questo grado, liquidate in Euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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