Cassazione, sentenza n. 40072 del 01/10/2019

Fatture false - Sequestro preventivo - Confisca - Beni già sottoposti a misure cautelari - Finalità - Ammissibilità.

Tipologia
Sentenza
Numero
40072
Data
01/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il pubblico ministero chiedeva il sequestro preventivo impeditivo dell’unità aziendale asseritamente impiegata per emettere fatture per operazioni inesistenti, ma i giudici cautelari lo avevano escluso perché gli stessi beni erano già vincolati, in altro procedimento, ai fini della confisca del profitto. La Cassazione chiarisce che sequestri con presupposti e finalità differenti possono concorrere sul medesimo bene: il vincolo finalizzato alla confisca non impedisce quello diretto a evitare la prosecuzione di un diverso e successivo reato. L’ordinanza è annullata con rinvio al tribunale del riesame per un nuovo esame.

Massima

La sussistenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente dei beni della società, disposto per reati diversi e nell'ambito di un altro procedimento, non impedisce sui medesimi beni aziendali il sequestro dei beni costituenti l'unità operativa della società, in quanto la prima misura cautelare già disposta ha oggetto e finalità del tutto diverse da quella successiva. In tema di compatibilità tra diverse forme di sequestro è ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti, in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta al fatto che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro. Il decreto di sequestro preventivo assolve ad una funzione completamente diversa rispetto a quella del sequestro probatorio: il primo è rivolto ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze dannose del reato o ancora la commissione di altri reati; il secondo è diretto ad assicurare le cose necessarie all'accertamento dei fatti. Inoltre, non è affatto previsto che i due sequestri non possano concorrere sulla stessa res: il vincolo di indisponibilità derivante dalla adozione di uno dei due provvedimenti non esclude affatto che non possa essere rafforzato con l'emissione dell'altro, poiché in tal modo si ha la garanzia che al venire meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza del 19 marzo 2019, il Tribunale del riesame di Oristano ha rigettato l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano del 22 febbraio 2019 con la quale era stata rigettata la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo dei beni aziendali costituenti l'unità operativa della società Uraki, ritenuta amministrata di fatto dal notaio I.L., indagato per il reato ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della società, in suo favore, con fatti commessi tra il 31 dicembre 2017 ed il 28 settembre 2018.

Il Tribunale del riesame, in estrema sintesi, ha ritenuto che il fatto per cui si procede sia la prosecuzione di quello rispetto al quale è stato già disposto ed eseguito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, del profitto di cui agli D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 (fatti commessi dal 2012 al 2016); che il precedente sequestro colpisce il reo nelle sue disponibilità economiche; che l'effetto ablatorio, a prescindere dalla diversa natura dei due sequestri, si produce ugualmente e consiste nella privazione della disponibilità del bene. Per tali ragioni ha escluso la cumulabilità dei sequestri, e ciò soprattutto perchè il giudice per le indagini preliminari aveva sequestrato sia i beni dell'indagato che della Uraki con la conseguenza che rientra nei poteri del pubblico ministero di disporre in sede esecutiva l'apprensione dei beni della società rispetto ai quali ha già ottenuto il decreto di sequestro. Per il Tribunale del riesame, la finalità del sequestro preventivo era stata raggiunta dal pubblico ministero quando aveva sequestrato, in esecuzione del primo sequestro, le quote sociali della Uraki.

2. Il Procuratore della Repubblica di Oristano ha proposto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Oristano del 19 marzo 2019. Dopo aver riportato il capo di imputazione e ricostruito l'iter del primo procedimento per i reati di cui agli D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8 (fatti commessi dal 2012 al 2016), pendente ora dinanzi al Tribunale, nel quale è stato eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati, rileva il ricorrente che durante l'amministrazione giudiziale della Uraki (poi revocata) era emerso che l'indagato aveva continuato ad utilizzare la Uraki per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in suo favore. Una prima richiesta di sequestro preventivo della struttura sociale era stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari per l'esistenza del precedente sequestro.

Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 321 c.p.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 12-bis, ritenendo, in sintesi, la differenza tra il sequestro preventivo già eseguito, finalizzato alla confisca del profitto, diretta o per equivalente, e quello impeditivo richiesto; che ciò che andava sottratto all'indagato non era il valore economico del bene, ma proprio la struttura aziendale che consentiva di emettere le fatture per le operazioni inesistenti: in particolare la possibilità di utilizzare la partita iva ed il nome della Uraki per emettere le fatture per le operazioni inesistenti, in sostanza l'organizzazione aziendale. Segnala il ricorrente la possibile coesistenza di più vincoli cautelari sullo stesso bene se siano funzionalmente e geneticamente autonomi. Si rileva che la riunione tra procedimenti non è possibile poichè vertono in diverse fasi processuali. Inoltre, il ragionamento del Tribunale del riesame sarebbe erroneo perchè, ove venga meno il primo sequestro, le esigenze di quello impeditivo non avrebbero tutela.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nel senso che segue.

1.1. Rispetto al primo rigetto della richiesta di sequestro preventivo non si è formato alcun giudicato cautelare, poichè la preclusione processuale è suscettibile di formarsi solo a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte Suprema ovvero dal Tribunale in sede di riesame o di appello, (cfr. Cass. Sez. U. n. 11 del 28/07/1994).

1.2. La sussistenza di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente dei beni della Uraki, disposto per reati diversi nell'ambito di altro procedimento, non impedisce l'esecuzione del sequestro preventivo impeditivo dei beni aziendali costituenti l'unità operativa di (——) della Uraki.

La giurisprudenza, in tema di compatibilità tra diverse forme di sequestro, ha affermato che è ammissibile il sequestro probatorio di cosa già sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti, in quanto il vincolo di indisponibilità derivante dall'adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l'emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell'uno rimanga intero l'effetto dell'altro (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057 – 01).

Il principio era già stato espresso da Cass. Sez. 3, n. 1253 del 06/07/1992, Costantino, Rv. 191617 – 01 che aveva rilevato che il decreto di sequestro preventivo assolve ad una funzione completamente diversa rispetto a quella del sequestro probatorio: il primo è rivolto ad impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze dannose del reato o ancora la commissione di altri reati; il secondo è diretto ad assicurare le cose necessarie all'accertamento dei fatti. Aggiunse la Corte che non è affatto previsto che i due sequestri non possano concorrere sulla stessa res: il vincolo di indisponibilità derivante dalla adozione di uno dei due provvedimenti non esclude affatto che non possa essere rafforzato con l'emissione dell'altro, poichè in tal modo viene garantito che al venire meno dell'uno rimane intero l'effetto dell'altro; il giudice del merito, però, deve accertare in concreto l'esistenza dei presupposti richiesti. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio poichè il Tribunale si era limitato ad affermare in astratto la compatibilità dei due decreti, senza esaminare la fondatezza delle doglianze prospettate dall'interessato).

1.3. Orbene, il pubblico ministero ha chiesto il sequestro preventivo cd. impeditivo dell'unità produttiva della Uraki, utilizzata come strumento per commettere il reato ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, ritenendo sussistente il fumus di un reato diverso, commesso tra il (——), da quello per il quale è stato già disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che per effetto del decreto del 10 gennaio 2018 in sequestro vi sono titoli, denaro e beni intestati alla Uraki nell'ambito di altro procedimento per reati tributari, sequestro finalizzato alla confisca del profitto diretta o per equivalente.

Il sequestro preventivo già disposto, del profitto dei reati tributari o del valore equivalente, ha dunque oggetto e finalità del tutto diverse da quello impeditivo richiesto; diversi sono anche i reati per cui si procede.

1.4. Per altro, deve rilevarsi che il sequestro preventivo già eseguito nel primo processo non ha impedito la prosecuzione dei reati, posto che il pubblico ministero procede per fatti commessi fino al 28 settembre 2018.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Oristano per un nuovo giudizio sul punto, dovendo affermarsi il principio per cui il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, non impedisce il sequestro preventivo cd. impeditivo ove sussista il fumus di un diverso e successivo reato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Oristano per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2019

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