Cassazione, sentenza n. 24543 del 02/10/2019

Sentenza n. 24543 del 02/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
24543
Data
02/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società sosteneva che l’imposta comunale sulla pubblicità non fosse dovuta per impianti autorizzati rimasti privi di messaggi. La Corte ha invece individuato il presupposto nella disponibilità del mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, non nella sua concreta utilizzazione, leggendo congiuntamente le disposizioni sulla superficie imponibile, sulla dichiarazione e sul soggetto passivo; anche il numero zero di messaggi non esclude quindi il tributo. Poiché la decisione regionale si era conformata a tale principio, il ricorso è stato rigettato, con spese in favore della concessionaria costituita.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1.- LA A. s.r.l. impugna l'avviso di accertamento emesso dal Comune di (OMISSIS) per mezzo della concessionaria I. s.r.l. relativo al pagamento di impianti pubblicitari con spazio libero (c.d. spazi vuoti).

2.- Il ricorso è stato rigettato sia in primo che in secondo grado. La CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 8 settembre 2016 ha ritenuto che, una volta ottenuta l'autorizzazione amministrativa per l'esposizione a fini pubblicitari, l'imposta deve essere pagata indipendentemente dal fatto che gli spazi pubblicitari vengano utilizzati o meno.

3. La società AVIP ricorre avverso la predetta sentenza affidandosi a due motivi. Non svolge attività difensiva il Comune. Si costituisce l'I. con controricorso.

Motivi della decisione

4.- Con il primo motivo ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5. La ricorrente deduce che dalla norma in questione si trae la regola che la presenza del mezzo, e cioè l'impianto, non è di per sè oggetto d'imposizione tributaria ed è cosa diversa dalla diffusione pubblicitaria la quale è invece oggetto della imposizione tributaria. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta sempre ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione dell'art. 12 preleggi, in quanto alla norma non può attribuirsi altro significato che quello letterale e nella fattispecie il giudice d'appello avrebbe interpretato l'art. 5 citato, in senso diverso dal suo significato letterale.

4.1.- I due motivi possono trattarsi congiuntamente. Sono entrambi infondati.

La parte propone una lettura fuorviante del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, soltanto apparentemente conforme al suo significato letterale. Ogni norma deve peraltro essere letta in armonia con la 2593/2017 R.G.N. compagine normativa cui appartiene oltre che in conformità ai principi generali dell'ordinamento e ai principi costituzionali. E' vero che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, comma 1, afferma che "La diffusione di messaggi pubblicitari… è soggetta all'imposta…" sulla pubblicità, ma si deve tener conto che: in primo luogo l'art. 5, è solo una norma integrativa dell'oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione; – quando l'art. 7, regola la quantità del contenuto dell'imposta, assume come parametro per la sua determinazione la "superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell'impianto; – il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8, prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare (comma 2); il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6, comma 1, prevede che "Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità… è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso"; – infine, l'art. 12, si limita a disciplinare l'applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie.

Se si tiene conto di tutte queste disposizioni normative, si deve ritenere che, nonostante la formula letteraria adottata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5, comma 1, oggetto del tributo è "il mezzo disponibile" e non "il mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari", e, tanto meno, perciò, che oggetto del tributo sia l'attività di diffusione di tali messaggi (cfr. Cass. 109/2005; Cass. 23007/2009; Cass. n. 5039/2015; Cass. 6446/2004). In altri termini, presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte – anche a mezzo concessione – destinato al potenziale uso pubblicitario (in questi termini, Cass. n. 20873/2007; Cass. 12783/2018; Cass. 5973/2016).

Il giudice d'appello si è attenuto a questi principi, da considerarsi ormai consolidati nella giurisprudenza della Corte. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della società di riscossione, costituita. Nulla sulle spese per il Comune in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese in favore di I. S.R.L. che liqua in Euro 2.900,00 e accessori di legge, oltre spese forfetarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Domande frequenti

Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?

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