Cassazione, sentenza n. 41625 del 10/10/2019
Fatture false - Riciclaggio - Art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 - Misure cautelari - Sequestro preventivo - Ordinanza di convalida.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 41625
- Data
- 10/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel procedimento cautelare relativo all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il ricorrente contestava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato tributario e la regolarità dei provvedimenti emessi in via d’urgenza. La Cassazione penale ha ritenuto adeguatamente motivato il collegamento finalistico tra il meccanismo delle false fatture, la retrocessione del denaro e le successive condotte di riciclaggio e intestazione fittizia. Ha inoltre distinto l’autonomo decreto giudiziale dagli atti provvisori di sequestro e convalida, dichiarando inammissibile il ricorso.
Massima
Commette il reato di «riciclaggio e di intestazione fittizia di beni» il legale rappresentante di una società commerciale che utilizza fatture per operazioni inesistenti per consentire a terzi il riciclaggio. Pertanto, risulta corretto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di alcune ingenti somme emesso dal giudice per le indagini preliminari. Difatti, l'ordinanza con cui il giudice dispone il sequestro preventivo, emessa ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, codice procedura penale, costituisce atto autonomo e distinto dal provvedimento di sequestro, disposto d'urgenza, che necessita di provvedimento di convalida da parte del G.I.P..
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Milano ha respinto l'istanza, ex art. 324 cod.proc.pen., avverso il provvedimento di sequestro preventivo, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del denaro, profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, eseguito per l'ammontare di Euro 53.769,85 nei confronti di C. S., socio accomandatario della Elasticam sas, ed ha decreto di sequestro preventivo d'urgenza del Pubblico Ministero, privo della data di deposito.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso, che ripropone le medesime censure già devolute al giudice del riesame cautelare, è inammissibile per la proposizione di motivi non consentiti nel provvedimento avverso alle misure cautelari reati e manifestamente infondati.
5. Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile – ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 e 325 c.p.p. – solo per violazione di legge, e che costituisce di "violazione di legge", legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l'omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronio e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).
Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. E', pertanto, inammissibile il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'illogicità della motivazione adottata dal Tribunale di Milano, in ordine alla sussistenza dell'oggettiva finalizzazione della condotta del ricorrente alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente, secondo il dictum delle S.U. 53390 del 2017, per ritenere applicabile le ragioni di connessione ex art. 12 lett. c) e 16 cod.proc.pen.
Il provvedimento impugnato ha descritto, a pag. 3-6, le modalità del meccanismo illecito che coinvolgeva la Elasticam sas, cliente di due società estere del coindagato A., che, negli anni 2011-2018, avevano emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione fiscale alla società del ricorrente, società che versava il denaro alle due società di A., avente titolo nelle fatture, che poi era oggetto di retrocessione in contanti, da cui la oggettiva finalizzazione, come indicato nel capo di imputazione, a consentire a terzi (tra cui A. Massimo e Cervino Giancarlo) la commissione del reato di riciclaggio e intestazione fittizia di beni, attraverso la movimentazione, su conti correnti di società sedenti in Belize, Cipro, Isola Mauritius, Hong Kong, del denaro proveniente dalle false fatture che poi veniva retrocesso in contanti. Come evidenzia il tribunale cautelare a pag. 7, la violazione fiscale si pone in stretta correlazione finalistica con il riciclaggio, in quanto solo attraverso il meccanismo di ripulitura sopra descritto e il rientro del denaro in contanti poteva assicurare la retrocessione di quanto corrisposto a fronte delle false fatture.
La motivazione è presente, congrua e corretta in diritto.
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Rileva, in primo luogo, il Collegio, che non è pertinente la giurisprudenza richiamata dal ricorrente al caso in esame. Non è questione di inesistenza giuridica del decreto di sequestro del Pubblico Ministero (per mancanza di firma del segretario) da cui deriverebbe l'illegittimità del vincolo ablatorio.
Nella fattispecie in esame, rileva la circostanza che il provvedimento impugnato è l'ordinanza, emessa dal Giudice delle indagini preliminari, di convalida del sequestro preventivo d'urgenza emesso dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen.
L'ordinanza con cui il Giudice dispone il sequestro preventivo, emessa ai sensi dell'art. 321 comma 3 ter cod.proc.pen., costituisce atto autonomo e distinto dal provvedimento di sequestro del P.M., disposto d'urgenza, che necessita di provvedimento di convalida da parte del G.I.P. e dal provvedimento di convalida, atti quest'ultimi, neppure impugnabili.
Questa Corte di legittimità ha affermato che, in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili nè il decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M., nè l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., ne dispone la convalida, avendo, il decreto del Pubblico Ministero, carattere provvisorio, in quanto destinato ad una automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato, ordinanza di convalida che è l'unico atto produttivo degli effetti ablativi e che può essere oggetto di riesame cautelare (Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936 – 01).
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/07/2019.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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