Cassazione, sentenza n. 25984 del 15/10/2019
Sentenza n. 25984 del 15/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25984
- Data
- 15/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio di rinvio era stato confermato l’accertamento IVA relativo ai corrispettivi di una discoteca, assoggettati dalla contribuente all’aliquota del 10% anziché a quella ordinaria del 19%, poiché le consumazioni erano state considerate accessorie all’attività principale di intrattenimento. In Cassazione la società contestava la quantificazione della base imponibile e la ricostruzione induttiva dei ricavi. La Corte rileva che tali questioni non risultavano tempestivamente dedotte nei gradi di merito e che l’applicazione dell’aliquota dipendeva da un accertamento di fatto compiuto dalla CTR e non specificamente censurato; il ricorso è quindi rigettato.
Testo della pronuncia
La società The G. P. M. di E.G. & c. s.a.s ricorreva avverso un avviso di accertamento per IVA 1996 con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione somme per maggior IVA dovuta in forza di maggiori corrispettivi riscossi e non dichiarati ai quali andava applicata l'aliquota del 19% allora vigente anzichè quella del 10% applicata dalla contribuente, trattandosi di operazioni relative ad attività di gestione di una discoteca – da ritenersi attività principale dell'impresa – quindi con applicazione dell'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata adottata dalla ricorrente.
L'impugnazione era accolta dalla CTP di Verbania; la sentenza era appellata dall'Ufficio di fronte alla CTR del Piemonte che confermava la pronuncia di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva a questa Corte che con pronuncia in atti cassava la sentenza del secondo giudice e rimetteva la causa alla CTR per il riesame. Parte ricorrente provvedeva alla riassunzione, e all'esito del giudizio di rinvio l'impugnazione avverso l'atto impositivo era rigettata e quindi l'atto stesso espressamente e integralmente confermato con compensazione delle spese.
Ricorre ora a questa Corte avverso la pronuncia resa in sede di rinvio la società contribuente, con atto affidato a due motivi.
L'Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 12, 16 e 54, commi 1 e 2, per non avere la CTR in sede di giudizio di rinvio deciso in merito agli adempimenti necessari per determinare e quantificare la residua differenza dell'imposta Iva da versare a seguito dell'erroneo assoggettamento all'aliquota del 10% invece che a quella corretta del 19% dei ricavi conseguiti per tutte le consumazioni, da considerarsi in forza della sentenza di questa Corte che ha disposto la cassazione con rinvio, prestazioni accessorie a quella principale consistente nell'attività di intrattenimento.
Il ricorso è infondato.
Non risulta infatti che la questione relativa all'ammontare della base imponibile come rideterminata dai verificatori e contestata nell'avviso di accertamento sia stata posta nei gradi di merito, non risultando trascritti in ricorso gli atti nei quali il contribuente avrebbe posto detta questione; analogamente, non risulta analoga trascrizione degli atti di causa nei quali sarebbe stata (sempre nei gradi di merito) proposta debitamente e tempestivamente la questione relativa alla legittimità dell'accertamento con ricostruzione induttiva dei ricavi e quindi delle imposte dovute. In tal senso non si evince nessuna indicazione neppure nella sentenza impugnata.
Inoltre, la questione relativa all'applicabilità dell'aliquota, secondo le indicazioni fornite a suo tempo da questa Corte, è questione la cui soluzione presuppone un accertamento di mero fatto, debitamente compiuto dalla CTR e peraltro non censurato da parte ricorrente.
Conseguentemente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.d. "contributo unificato".
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.000 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
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Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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