Cassazione, sentenza n. 26164 del 16/10/2019

Sentenza n. 26164 del 16/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
26164
Data
16/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento ICI 2009 per insufficiente versamento, conseguente all’applicazione dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la commissione regionale aveva accolto l’appello della contribuente; il Comune aveva quindi proposto ricorso per cassazione. Avendo l’ente locale successivamente rinunciato al ricorso con atto ritualmente comunicato, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese, rilevando che la contribuente non si era opposta alla richiesta di compensazione.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Il COMUNE di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 984/2017 depositata in data 10.4.2017 con la quale la CTR della Toscana aveva accolto l'appello proposto da (XXXXX) avverso la decisione della CTP di Grosseto che aveva respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento in rettifica relativo all'anno 2009 con il quale le veniva contestato l'insufficiente versamento dell'ICI su un immobile sul quale aveva applicato l'agevolazione prevista per l'abitazione principale.

Il ricorso e' affidato a tre motivi.

(XXXXX) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

In data 4.5.2019 la difesa del COMUNE ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione ritualmente comunicato alla controparte ex articolo 390 c.p.c., comma 3.

Va, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del giudizio.

Le spese possono dichiararsi compensate pur in mancanza di accettazione della rinunzia, in forza di comportamento concludente non avendo la contribuente nulla opposto alla richiesta di compensazione delle spese avanzata dal Comune rinunziante.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l'estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Domande frequenti

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