Cassazione, sentenza n. 32867 del 13/12/2019

Sentenza n. 32867 del 13/12/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
32867
Data
13/12/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione contestava l’annullamento di un accertamento induttivo sul reddito d’impresa di un allevatore, sostenendo che la CTR avesse indebitamente preferito i calcoli del contribuente ai dati statistici utilizzati dalla Guardia di Finanza. La Cassazione ha affermato che, anche nell’accertamento induttivo puro, il contribuente può contrastare la ricostruzione erariale con documenti specifici riferiti alla propria attività. Poiché il giudice d’appello aveva motivatamente ritenuto tali elementi prevalenti rispetto ai criteri statistici generali, la Corte ha escluso la violazione di legge e rigettato il ricorso.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il contribuente esercita l'attività di allevamento ovini e caprini nell'agrigentino ed era attinto da avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2000, notificatogli in data 19 luglio 2006 a seguito di pvc redatto dalla G.d.F. in data 22 marzo 2006 e ritualmente notificato al contribuente, ove i militari constatavano che nella dichiarazione dei redditi presentata non era stato esposto il reddito d'impresa maturato, donde procedevano alla relativa quantificazione con metodo induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a), riferendosi a studi di settore sulla redditività di latte ed agnelli elaborato dalla stessa G.d.F., altro analogo studio di settore elaborato dal Consorzio provinciale allevatori ed altri ancora sviluppati da enti esponenziali di operatori del settore.

Le ragioni del contribuente respinte dal primo giudice trovavano invece apprezzamento in grado d'appello, con annullamento integrale dell'atto impositivo, donde ricorre l'Avvocatura generale dello Stato proponendo un solo motivo, qui replica con tempestivo controricorso il contribuente.

Motivi della decisione

Con unico motivo si lamenta violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2, e art. 61, nella sostanza per aver ritenuto prevalenti le allegazioni probatorie frutto di calcoli redatti dal contribuente, rispetto gli imparziali dati statistici a fondamento del pvc e dell'accertamento. Non si contesta il percorso argomentativo del giudicante, bensì il valore probatorio del documento che pone a base del suo convincimento. In verità, il metodo di ricostruzione induttivo puro, basato su elementi comunque reperiti, consente al contribuente una difesa a tutto campo, tra cui la produzione di documentazione specifica atta a dimostrare l'insussistenza del calcolo presuntivo erariale. Ed è quanto è successo nel caso di specie, ove il contribuente ha replicato con documenti puntuali e specifici, relativi alla sua propria attività, contrastando le induzioni dell'Ufficio, basate (fisiologicamente) su criteri statistici necessariamente di carattere generale. In questo senso non vi è stata violazione di legge, ma un apprezzamento motivato (peraltro non contestato sotto questo profilo) di prevalenza degli argomenti del contribuente rispetto a quelli dell'Amministrazione finanziaria, secondo una dialettica probatoria, aderente alla legge e confermata da questa Corte: cfr. Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26635 in tema di studi di settore; Cass. V n. 25217 del 11/10//2018 e Cass. V n. 27552 del 30/10/2018 in tema di D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), ma estensibile anche al comma 2 lett. a) stesso testo).

Il motivo è infondato e va rigettato.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna alla rifusione delle spese del grado di giudizio a favore della parte contribuente che liquida in Euro 4100,00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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