Cassazione, ordinanza n. 308 del 10/01/2020

Imposta di pubblicità - Riproduzioni informatiche - Fotografia - Validità probatoria - Presunzioni.

Tipologia
Sentenza
Numero
308
Data
10/01/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia verteva sull’imposta comunale di pubblicità relativa a messaggi esposti su un veicolo, accertati anche mediante fotografie tratte da Google Street View e rilevazioni svolte da un incaricato esterno. Il contribuente ne contestava il valore probatorio, ma la Corte ha precisato che la fotografia prova la conformità a quanto rappresentato finché non sia disconosciuta in modo chiaro, circostanziato ed esplicito; anche l’accertamento dell’incaricato resta utilizzabile, pur senza efficacia privilegiata. Poiché le censure non rispettavano l’autosufficienza e miravano a rivalutare le prove, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massima

Per verificare la sussistenza del messaggio pubblicitario che determina il pagamento dell'imposta di pubblicità, salvo contestazione del contribuente, hanno valida efficacia probatoria sia l'accertamento effettato da soggetto esterno all'organigramma comunale, sia le foto tratte da Google che ritraggono il messaggio pubblicitario. La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità. In particolare, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Teramo, con sentenza n. 147 del 2016, sez. 1, rigettava il ricorso proposto dalla Publisismar in persona del suo titolare S.B. avverso l'avviso di accertamento (——) per imposta di pubblicità 2009-2014.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Abruzzo.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 954/02/2017, rigettava l'impugnazione confermando l'orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione S.B., nella qualità, sulla base di un motivo illustrato con memoria.

Il Comune di Pineto non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso il contribuente contesta la sentenza laddove la CTR ha ritenuto provato lo stazionamento in situ del veicolo del ricorrente contenente messaggi pubblicitari per gli anni 2009-2014 in base a scheda di rilevamento (2014), verbale google street view (2010) e foto google street view (2009) nonchè in base a presunzione per gli anni 2011 e 2013.

In particolare il ricorrente contesta la validità di un accertamento effettuato da "una persona fisica estranea all'organigramma comunale, anche se legata all'ente accertato da un rapporto di consulenza privata" così come "file scaricati da internet privi di qualsivoglia ufficialità".

Il motivo è inammissibile prima ancora che manifestamente infondato.

Per ciò che concerne l'accertamento effettuato da persona estranea all'amministrazione comunale, di tale circostanza non viene dato atto nella sentenza.

Era pertanto onere del ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportare la parte dei propri scritti difensivi in seconde cure ove aveva sollevato tale contestazione.

In assenza di ciò il motivo non risulta scrutinabile in questa sede di legittimità.

In ogni caso, si osserva che, anche ad escludere l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e, quindi, la sua validità fino a querela di falso, un accertamento effettuato da persona incaricata dall'amministrazione costituisce tuttavia mezzo di prova ancorchè privo della forza probatoria privilegiata dell'atto pubblico.

Riguardo poi alle foto tratte da internet, (google earth e google street view), di cui il ricorrente contesta il valore probatorio, va, in primo luogo, osservato che per l'anno 2012 sussiste non solo la foto tratta da internet ma altresì il verbale di contravvenzione del pubblico funzionario comunale di cui lo stesso ricorso ammette la validità, onde su tale anno non esiste contestazione.

Riguardo ai restanti anni 2009 e 2010, per i quali sussistono solo le foto, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicchè chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità. (Cass. 9977/18; Cass. 8682/08; Cass. 2780/2004; Cass. 6322/1998).

In particolare, si è ritenuto che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Cass. 17526/16).

Ricordati questi principi, si osserva che l'argomento principe posto a base del motivo di ricorso è che i riscontri fotografici in questione non assicurano la certezza della data del rilevamento.

Di tale questione si rinviene solo un generico riferimento nella motivazione della sentenza, era pertanto onere del ricorrente riportare nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, le contestazioni mosse nella fase di merito al fine di consentire a questa Corte di valutare l'avvenuta omessa valutazione da parte del giudice di merito del degrado o meno della produzione fotografica da elemento di prova a semplice elemento presuntivo.

In assenza di ciò il motivo costituisce una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio in difformità da quanto accertato dai giudici del merito, certamente preclusa in questa sede di legittimità.

Si osserva comunque che, anche a volere, in via di pura ipotesi, ritenere che la documentazione fotografica in oggetto fosse un mero elemento presuntivo, la sentenza impugnata esprime in ogni caso una valutazione di adeguatezza di tale elemento e ciò in ragione "del difetto di prova contraria o di denunziata falsificazione" delle foto.

Resta da dire che non si rinviene alcuna censura specifica in ordine a quella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto, in via presuntiva, che la pubblicità tramite il mezzo parcheggiato sia stata effettuata anche negli anni 2011 e 2013.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non essendosi costituito il Comune di Pineto non si procede a liquidazione di spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020

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