Cassazione, sentenza n. 422 del 14/01/2020
Sentenza n. 422 del 14/01/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 422
- Data
- 14/01/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una struttura sanitaria chiedeva il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti strumentali, sostenendo che l’indetraibilità connessa alle proprie prestazioni esenti compromettesse la neutralità dell’imposta; il silenzio-rifiuto era stato confermato nei due gradi di merito. La Cassazione ribadisce che la detrazione riguarda soltanto beni e servizi impiegati in operazioni imponibili: per le operazioni esenti non vi è imposta a valle né detrazione a monte, mentre in presenza di attività miste opera il prorata calcolato includendo quelle esenti nel denominatore. Il ricorso è rigettato e le spese compensate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La Casa di cura D., la quale eroga servizi sanitari esenti da iva a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, presentò in relazione all'anno d'imposta 2005 un'istanza di rimborso dell'iva assolta, assumendo che l'indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti strumentali da essa compiuti, derivante dal regime di esenzione delle attività svolte, avrebbe vanificato il principio di neutralità dell'iva nei propri confronti.
L'impugnazione del relativo silenzio rifiuto non ebbe successo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma.
Quella regionale dell'Emilia Romagna ha rigettato il successivo appello proposto dalla contribuente: ha al riguardo sostenuto che l'operatore economico che abbia acquistato beni e servizi destinati in via esclusiva allo svolgimento di operazioni esenti o non imponibili assume la posizione fiscale di consumatore finale. Ha aggiunto che la soluzione è confortata dalla giurisprudenza unionale, che rende ultronea l'ulteriore rimessione sollecitata dalla contribuente.
Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l'Agenzia delle entrate replica con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1.- Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, proposta dall'Agenzia perchè la società non avrebbe impugnato la statuizione del giudice d'appello concernente il difetto di legittimazione attiva della contribuente alla proposizione dell'istanza di rimborso.
Ciò perchè la qualificazione come consumatore finale dell'operatore economico che abbia acquistato beni o servizi destinati in via esclusiva alla realizzazione di operazioni esenti o non imponibili è passaggio logico del ragionamento sviluppato in sentenza, e non già autonoma ragione della decisione: l'argomento, nell'impianto della sentenza, sostiene le valutazioni immediatamente precedenti relative all'indetraibilità dell'iva relativa agli acquisti dei quali si discute.
2.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, la contribuente lamenta:
– la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 5, e art. 19-bis, in riferimento al medesimo decreto, art. 10, comma 1, rimarcando che il regime di esenzione implicherebbe l'applicazione di un'iva occulta a spese del cliente finale delle prestazioni, perchè il prestatore in ragione dell'indetraibilità dell'imposta sarebbe costretto ad elevare i propri onorari (primo motivo);
– la carenza e illogicità della motivazione della motivazione in ordine alla richiesta di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia (secondo motivo).
La complessiva censura, che sconta profili d'inammissibilità quanto al secondo motivo, col quale, dietro lo schermo della deduzione del vizio di motivazione, s'introduce una generica critica in diritto degli argomenti addotti dalla Commissione per respingere la richiesta di rimessione della questione pregiudiziale, è infondata.
3.- Questione in tutto analoga è stata difatti già decisa dalla giurisprudenza unionale.
In particolare, la Corte di giustizia (con ord. 13 dicembre 2012, causa C-560/11, Debiasi) ha ribadito che il diritto di detrazione dell'iva riguarda soltanto i beni e i servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate a imposizione.
Sicchè qualora beni o servizi acquistati da un soggetto passivo siano impiegati ai fini di operazioni esenti, non vi può essere riscossione dell'imposta a valle, nè detrazione dell'imposta a monte. E questo perchè il sistema comune dell'iva mira a garantire la perfetta neutralità, quanto al peso economico dell'imposta, di tutte le attività economiche, quali che siano le finalità o i risultati di esse; il che postula che le attività siano assoggettate, in linea di principio, all'imposizione ai fini iva (in termini, Cass. 1 ottobre 2014, n. 20700 e 5 settembre 2014, n. 18771).
3.1.- Coerentemente, allora, la giurisprudenza unionale ha precisato (con sentenza in causa C-560/11, cit.) che, a norma della sesta Dir., art. 19, par. 1, visto che le operazioni esenti non conferiscono diritto a detrazione, la cifra di affari a esse relativa va inserita nel denominatore della frazione che consente di calcolare il prorata della detrazione.
3.2.- Per conseguenza il diritto alla detrazione dell'iva da parte di un soggetto passivo che svolga operazioni sia esenti, sia non esenti dev'essere calcolato sulla base di un prorata corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione e quello complessivo delle operazioni compiute nel corso dell'anno, incluse le prestazioni medico-sanitarie esenti.
3.3.- Di qui l'infondatezza della questione di diritto proposta e la superfluità di un'ulteriore rimessione della medesima questione alla Corte di giustizia, che si riverberano sulla manifesta irrilevanza anche delle censure proposte con riferimento alla violazione del diritto di proprietà della contribuente, con riguardo alla normativa convenzionale della CEDU (vedi, Cass. 26 agosto 2015, n. 17169, punto 8 e, tra le ultime, 19 giugno 2019, n. 16443).
La complessiva censura va per conseguenza respinta.
4.- Vanno, tuttavia, compensate le spese in considerazione della relativa novità del giudizio.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020
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