Cassazione, sentenza n. 1479 del 23/01/2020

Sentenza n. 1479 del 23/01/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
1479
Data
23/01/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva ricostruito analiticamente-induttivamente il reddito di una società immobiliare, reputandone inattendibile la contabilità per le incongruenze tra capitale disponibile, pagamento dichiarato dell’immobile, assenza di tracciabilità e debito ancora iscritto in bilancio; la CTR aveva invece accolto l’appello della parte privata. La Cassazione afferma che anche scritture formalmente regolari sono rettificabili mediante presunzioni gravi, precise e concordanti e che, nella fattispecie, tali contraddizioni trasferivano sul contribuente l’onere della prova. Accoglie i primi due motivi, assorbe il terzo, cassa e rinvia alla CTR del Lazio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La, società M.L. Immobiliare srl era attinta da avviso di accertamento per l'anno di imposta 2004, fondato su pvc in data 1 dicembre 2008 all'esito di verifica generale.

In particolare i militari contestavano che la società fosse stata costituita nel 2004, con capitale sociale di Euro 10.000, ed avesse svolto in quell'anno una sola operazione, consistente nell'acquisto di un immobile dalla soc. E. spa per l'importo di Euro 275.000,00, dichiarato come pagato in sede di rogito, secondo fatture saldate con la dicitura "rimessa diretta", seppure in assenza di riscontro nella contabilità della società verificata, mentre dal bilancio annuale emergeva l'iscrizione a debito verso la società venditrice per importo pari a quello saldato. Ritenuta inattendibile la contabilità societaria, veniva ricostruito il reddito con metodo analitico induttivo quantificandolo nella somma pari al valore dell'immobile acquistato.

2. Trattandosi di società di capitali a ristretta base azionaria, il redito societario veniva riflesso e ripartito anche sui cinque soci, appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Avverso gli atti impositivi proponevano distinti ricorsi la società ed i soci, esitando un rigetto in primo grado, avverso cui spiegavano appello apprezzato dalla CTR che argomentava su di una rettifica del rogito notarile, circa l'effettivo avvenuto pagamento e sulle circostanze usuali di una società neocostituita.

Spicca ricorso per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a tre motivi, cui replica con tempestivo controricorso la parte privata.

Motivi della decisione

Vengono proposti tre motivi.

1. Con il primo motivo si solleva il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, ove la CTR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'accertamento analitico induttivo fondato conseguente a riscontrata contabilità inattendibile.

In materia, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, "l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata" (cfr. tra le molte Cass. V, n. 20060 del 24/09/2014).

Nel caso di specie, la contraddittorietà intrinseca fra data di costituzione, patrimonio disponibile, saldo del prezzo ventisette volte maggiore del capitale, assenza di tracciabilità nel pagamento, iscrizione a bilancio come debito verso la venditrice della somma risultante come già pagatale, consentono di ritenere totalmente inattendibile pèrchè contraddittoria la contabilità offerta, donde scatta la presunzione con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. A questi principi non si è attenuta l'impugnata sentenza, il motivo è fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 per insufficiente motivazione circa fati decisivi, nella specie l'affermazione che l'Ufficio non avrebbe dimostrato perchè ha ritenuto la contabilità inattendibile, nonchè l'ulteriore affermazione per cui appare inverosimile che la società si sia procurata senza lasciar traccia l'ingente somma necessaria all'acquisto dell'immobile. L'affermazione risulta contraddittoria, alla luce delle circostanze riprodotte in atti -in assolvimento dell'onere di autosufficienza del motivo- circa il momento di costituzione, le operazioni (non) svolte, il capitale sociale disponibile, il prezzo pagato per l'immobile de quo, le contraddittorie risultanze fra la contabilità ed il bilancio della società attinta con la fatturazione quietanziata emessa dalla venditrice.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718, Cass. V, 9/3/2011, n. 5583).

A tali principi non si è attenuto il giudice di merito, donde il motivo è fondato e va accolto.

3. Con il terzo motivo si prospetta il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4 per motivazione apparente, ove la CTR si sarebbe appiattita acriticamente sugli scritti difensivi di parte contribuente, senza esporre un vaglio critico che dimostri di averli fatti propri.

Così come posto, il motivo può essere ritenuto assorbito dall'accoglimento precedente.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi primo e secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio cui demanda anche la regolazione delle spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 23 gennaio 2020

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