Cassazione, sentenza n. 4395 del 20/02/2020
Sentenza n. 4395 del 20/02/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4395
- Data
- 20/02/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio sull’accertamento ICI, i giudici di merito avevano ricondotto la contestazione, originariamente riferita all’omessa dichiarazione di terreni, all’omesso pagamento del tributo. La Cassazione ha chiarito che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti, ma non introdurre un fatto nuovo, estraneo all’atto e al contraddittorio, poiché le ragioni della pretesa delimitano il processo tributario. Accertata l’ultrapetizione, ha accolto il relativo motivo, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione regionale per gli accertamenti sulla contestazione originaria e per le spese.
Testo della pronuncia
La G. Sud Srl ricorre per la cassazione della sentenza n. 2319/17 della CTR della Calabria che, confermando la sentenza della CTP di Vibo Valenzia, respingeva l'appello avverso l'avviso di accertamento ICI n. (—) emesso dal Comune di Pizzo per l'anno 2009.
In particolare il giudice dell'appello respingeva la tesi della contribuente che lamentava il vizio di ultra petizione, affermando che il primo giudice, interpretando l'atto di accertamento, aveva legittimamente ritenuto che l'avviso di accertamento riguardava non tanto una omessa dichiarazione ICI quanto piuttosto un omesso pagamento del tributo, riqualificando, di conseguenza, la fattispecie senza alcun vizio di ultrapetizione o di inammissibile integrazione della motivazione dell'atto amministrativo.
Motivi della decisione
La ricorrente, con il primo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento, sul piano sostanziale, all'art. 7 dello Statuto del Contribuente e alla L. n. 241 del 1990, art. 3 in materia di motivazione degli atti tributari. Sul piano processuale lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1.
Con il primo motivo contesta che il giudice tributario possa modificare, in termini sostanziali, la motivazione posta a fondamento dell'atto impugnato. Nel caso in esame l'atto di accertamento non contiene alcun riferimento al mancato versamento delle imposte ICI ed il quadro riepilogativo fa riferimento soltanto ai terreni di cui si censura il mancato inserimento in dichiarazione. Lamenta in particolare la ricorrente che l'illegittimo ampliamento della motivazione dell'atto impugnato e del tema decidendum ha comportato la violazione del diritto di difesa della contribuente non essendo consentito al giudice di introdurre fatti nuovi nel dibattito processuale.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art, 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. e al combinato disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 7 perchè l'introduzione di una nuova motivazione (omesso versamento") a sostegno dell'avviso di accertamento impugnato ("omessa o infedele dichiarazione") determina una palese violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Il Comune di Pizzo ha controdedotto E' fondato il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di ultra petizione, in esso assorbito il primo motivo, relativo pur sempre al contenuto della motivazione dell'atto di accertamento, ma che tuttavia presenta profili di inammissibilità, avendo il ricorrente omesso di trascrivere,in ricorso, l'atto di accertamento, in violazione del principio di autosufficienza, rendendo così impossibile la verifica del vizio denunciato.
Quanto al vizio di ultra petizione, questa Corte, nel ribadire che il giudice tributario non è vincolato, nella sua decisione, alla qualificazione giuridica dei fatti fornita dall'Ufficio, ha da tempo chiarito che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato. Ciò,peraltro, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa, e dall'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nei casi previsti dalla legge, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 7393 del 11/05/2012).
Nel caso in esame, il giudice di merito, non si è limitato a dare della realtà fattuale, prospettata con il ricorso, una qualificazione giuridica diversa da quella alla stessa attribuita dalle parti, bensì ha, autonomamente, preso in considerazione un fatto, quale è l'omesso versamento dell'imposta, che era estraneo alla proposizione del ricorso e con riferimento al quale non si era instaurato alcun contraddittorio e, di conseguenza, le parti non erano state poste in grado di interloquire, esercitando il proprio diritto di difesa. In tal caso, il giudice non si è limitato a dare della fattispecie una diversa qualificazione giuridica ma ha pronunciato oltre i limiti segnati dal petitum, posto in relazione con la causa petendi, prendendo in esame una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti, in tal modo prescindendo dall'effettiva esistenza di una manifestazione di volontà delle parti, sullo specifico punto. Ne consegue che l'esame da parte del giudice, di un punto che può essere, in ipotesi, controverso ma che non è stato dedotto dalle parti e sul quale non si è realizzato il contraddittorio, è in contrasto con l'esplicita disposizione dell'art. 112 c.p.c., integrando gli estremi del vizio di ultra petizione.
La Corte, di conseguenza, ha già affermato che "In tema di contenzioso tributario, il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio tributario senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione, essendo precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'Amministrazione, mediante l'accoglimento della domanda basato su ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesa azionata dall'Amministrazione" Cass. n. 5929 del 2010 Il ricorso, per i motivi su evidenziati, va accolto; la sentenza impugnata va cassata, ed essendo necessari accertamenti in fatto in ordine alla contestazione originaria, con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, in esso assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 20 febbraio 2020
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