Cassazione, sentenza n. 12300 del 23/06/2020

Sentenza n. 12300 del 23/06/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
12300
Data
23/06/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva una liquidazione TARI per il 2015, ridotta dalla Commissione regionale in accoglimento del ricorso della società contribuente. La Cassazione non ha esaminato il merito: la consegna diretta della sentenza alla parte pubblica era idonea a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione nel processo tributario. Poiché il Comune aveva proposto ricorso oltre tale termine, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Testo della pronuncia

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 8399/17 del 26 settembre 2017, pubblicata l'11 ottobre 2017 e notificata, mediante consegna diretta il 31 ottobre 2017 all'Ente impositore, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 5892/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla societa' contribuente (—)., s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Comune di Conca dei Marini, avverso l'avviso di liquidazione recante il complessivo importo di Euro 29.270,00 a titolo di tassa rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2015, riducendo, in conformita' della richiesta della ricorrente, l'importo del tributo in Euro 16.689,00.

2. – L'Ente impositore, mediante atto del 9 aprile 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La societa' contribuente ha resistito mediante controricorso del 22 maggio 2018.

E, con memoria del 3 gennaio 2020, ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso e' inammissibile.

L'eccezione, in tal senso formulata dalla controricorrente, e' per verso fondata.

L'impugnazione e' stata tardivamente proposta dopo la scadenza del termine perentorio (c.d. breve) di sessanta giorni decorrente dalla notificazione all'Ente impositore della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 326 c.p.c., comma 1.

Della ridetta notificazione, eseguita il 31 gennaio 2017, mediante consegna diretta al Comune di Conca dei Marini, la contro-ricorrente ha offerto la prova mediante pertinente produzione, allegata al controricorso, della copia della copia del provvedimento consegnato, recante gli estremi del protocollo di ricezione n. 3.544 del 31/01/2017.

Il dato – in carenza di contestazioni dell'Ente impositore ricorrente – e' da ritenersi assolutamente pacifico.

In punto di diritto e' appena il caso di aggiungere – con riferimento alle forme della notificazione eseguita – che la giurisprudenza di legittimita' ha fissato il principio di diritto, secondo il quale " nel processo tributario, e' idonea a far decorrere il termine c.d. breve per impugnare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38, comma 2, (come novellato dal Decreto Legge n. 40 del 2010, articolo 3, conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dall'articolo 10 del detto decreto " (Sez. 5, Ordinanza n. 16554 del 22/06/2018, Rv. 649202 – 01; ed, esattamente in termini, con riferimento alla notificazione della sentenza della commissione tributaria regionale, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione: Sez. 5 -, Ordinanza n. 4616 del 28/02/2018, Rv. 647548 – 01).

Consegue la declaratoria della inammissibilita' del ricorso.

2 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3. – La inammissibilita' del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro millesettecento per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

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