Cassazione, sentenza n. 12301 del 23/06/2020

TARI - Tariffa strutture alberghiere - Locali destinati a deposito - Destinazione funzionale.

Tipologia
Sentenza
Numero
12301
Data
23/06/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Commissione regionale aveva applicato ai depositi di un’azienda alberghiera una tariffa TARI ridotta e aveva assimilato le case vacanza alle abitazioni civili. La Cassazione ha precisato che i magazzini funzionali all’impresa sono aree operative imponibili e che spetta al contribuente provare una minore capacità di produrre rifiuti; ha inoltre rilevato che il regolamento comunale collocava le case vacanza in una categoria distinta dalle abitazioni. Il ricorso comunale è stato accolto, con cassazione e rinvio per una nuova valutazione anche della corretta categoria tariffaria dei depositi.

Massima

In tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) vanno assoggettati all'imposta, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 507/1993, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all'esercizio dell'impresa e conseguentemente sono da considerare come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita, con la conseguenza che spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici avrebbero diritto ad una riduzione dell'imposizione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 9.353/17 del 25 settembre 2017, pubblicata il 7 novembre 2017, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 3054/2015, ha accolto il ricorso proposto dalla societa' contribuente (——)., s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Comune di Conca dei Marini, avverso l'avviso di liquidazione dell'importo di Euro 28.379,00 a titolo di tassa rifiuti (Ta.Ri.) dovuta per l'anno 2014, in relazione alle aree occupate della azienda alberghiera esercitata in quel comune.

2. – L'Ente impositore, mediante atto del 3 maggio 2018, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – La societa' contribuente ha resistito mediante controricorso del 6 luglio 2018.

E, con memoria del 3 gennaio 2020, ha insistito per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la riforma della sentenza appellata, osservando che erano fondate le censure della contribuente la quale aveva lamentato:

a) l'applicazione indifferenziata della tariffa piu' onerosa di Euro 13,00 per metro quadrato a tutte le aree occupate dalla azienda alberghiera, compresi i locali (di mq. 180 e di mq. 194), adibiti a deposito;

b) la applicazione della tariffa di Euro 7,00 al metro quadrato per le superfici delle case vacanze (attivita' iniziata dal 1 maggio 2014).

In proposito la Commissione ha rilevato: la contribuente (contrariamente all'erroneo assunto della Commissione tributaria provinciale) colla dichiarazione Ta.Ri. ha debitamente indicato la superficie e la destinazione dei locali di deposito e delle case vacanze; in base al Regolamento comunale, e alla Delib. tariffaria Consiglio Comunale, 30 settembre 2014, n. 21, articolo 33, comma 5, alla superfici, occupate dai depositi commerciali inclusi nella categoria XII (del Regolamento comunale), deve essere applicata la minore tariffa di Euro 3,00 per metro quadrato, con corrispondente riduzione complessiva di Euro 3.740,00; e per i locali delle case vacanza deve essere esclusa la tariffa alberghiera maggiorata, essendo assimilabili alle abitazioni civili.

2. – L'Ente impositore ricorrente sviluppa due motivi di ricorso.

2.1 – Con il primo denunzia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articoli 62 e 68, e del Regolamento del Comune di Conca dei Marini, articoli 24 e 33, nonche' illogicita' della motivazione.

Il ricorrente deduce: a norma del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articoli 62 e 68, le aree scoperte e quelle adibite a deposito sono soggette alla stessa tariffa applicati ai "locali destinati alla normale attivita'" della azienda; secondo il Regolamento comunale, articolo 24, comma 2, che il contribuente deve indicare nella dichiarazione "le circostanze e gli elementi obiettivi" che giustificano la "detassazione"; ma siffatti "elementi e condizioni (…) mancano nella scarna denunzia" della contribuente; l'articolo 33 del Regolamento comunale stabilisce, al comma 1, che i locali e le aree con diversa destinazione di uso devono essere "accorpati in classi di attivita' omogenee"; e, al comma 2, che deve, a tal fine, aversi riguardo alle risultanze del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della attivita', dei pubblici registri e della dichiarazione per la imposta sul valore aggiunto; per quanto riguarda i locali adibiti a case vacanza, esattamente la Commissione tributaria provinciale aveva rilevato il loro corretto inserimento nella specifica categoria VII del Regolamento comunale (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie etc..) con applicazione della pertinente tariffa di Euro 7,00 per metro quadrato (meno onerosa di quella applicata agli alberghi); erroneamente la Commissione tributaria regionale ha trascurato " di valorizzare il dato funzionale della destinazione " dei depositi alle attivita' alberghiere e di ristorazione.

2.2 – Con il secondo motivo di ricorso il Comune di Conca dei marini denunzia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, inosservanza degli articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nullita' della sentenza per motivazione apparente, inosservanza dell'articolo 324 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c. "violazione e falsa applicazione del principio ne bis in idem e del contrasto tra i giudicati".

Il ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale abbia pedissequamente e acriticamente riportato le considerazioni espresse nella decisione di altra Commissione, rendendo cosi' "meramente apparente" la motivazione della sentenza, viziata da "insanabile contrasto" colla "verita' dei fatti".

Soggiunge il ricorrente che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto colle decisioni inter partes, passate in giudicato, relative agli anni di imposta 2012 e 2013 (sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9713 del 19/10/2015 e n. 8968 del 13/10/2016, allegate a corredo del ricorso).

3. – Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

La Corte procede all'esame congiunto dei motivi in considerazione della connessione delle questioni proposte, premettendo che e' priva di fondamento l'eccezione del supposto, sopravvenuto giudicato esterno inter partes favorevole, formulata dalla controricorrente, colla memoria del 3 gennaio 2020, in relazione alla ordinanza di questa Corte n. 12893 del 15 maggio 2019.

Il provvedimento reca, infatti, la declaratoria di inammissibilita' (per aspecificita' dei motivi) del ricorso proposto dall'Ente impositore avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3778/16 del 21 aprile 2016, la quale, in relazione all'anno di imposta 2013, aveva accolto il ricorso dalla contribuente avverso la imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in relazione ai depositi dell'albergo, con puntuale applicazione (ex adverso non confutata) della pregressa normativa secondaria dell'Ente impositore (Regolamento comunale n. 38/2011), all'epoca in vigore.

Sicche' difetta – alla evidenza – il presupposto della "capacita' espansiva del giudicato" (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 – 01).

3.1 – Fondata e assorbente e' la censura circa la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto.

3.1.1 – In relazione alle aree adibite a deposito deve, innanzi tutto rilevarsi, che l'assunto della Commissione tributaria regionale circa la inclusione dei "depositi e garage commerciali" nella categoria XII della Tabella allegata al Regolamento Regolamento del Comune di Conca dei Marini, non trova riscontro nella indicata previsione della normativa secondaria dell'Ente impositore.

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale del Comune di Conca dei Marini, approvato con delibera consigliare n. 17 del 6 agosto 2014, (prodotto in allegato al ricorso), annovera, infatti, alla categoria XII: "night, sale di ritrovo, sale da ballo, circoli privati e simili".

3.1.2 – Tanto premesso appare, comunque, decisiva la considerazione che la giurisprudenza di legittimita', in merito alla applicazione del tributo in esame ai depositi aziendali, ha affermato il seguente principio di diritto: "in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all'imposta, ai sensi del Decreto Legislativo 16 novembre 1993, n. 507, articolo 62, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all'esercizio dell'impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita " (Sez. 5, Sentenza n. 19720 del 17/09/2010, Rv. 615218 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza 14/10/2016, n. 20778, n. m.; Sez. 5, Sentenza n. 2814 del 11/02/2005, Rv. 579904 01), colla conseguenza che " spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici (…) avrebbero diritto ad una riduzione dell'imposizione " (Sez. 5, sentenza n. 3543 del 07/03/ 2012, n. m.).

3.1.3 – A tali principi – il Collegio li ribadisce ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – non si e' attenuta la Commissione tributaria regionale, in quanto ha omesso di verificare se la contribuente avesse offerto la dimostrazione che, in relazione all'anno di imposizione, la specifica destinazione aziendale impressa ai depositi comportasse una capacita' produttiva di rifiuti, diversa (e minore) rispetto alle altre aree operative occupate dalla azienda alberghiera; e, comunque, di dar conto della applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall'Ente impositore.

3.2 – Fondata e', altresi', la ulteriore censura della ricorrente circa la equiparazione tariffaria operata dalla Commissione tributaria regionale delle aree occupate dalle case vacanza alle " civili abitazioni ".

Il Regolamento comunale cit. annovera, invece, in distinte categorie: " locali ad uso di civile abitazione e sue pertinenze " (cat. I) e " strutture ricettive extralberghiere (legge regionale 24/11/2001), esercizi di affittacamere, case e apparta menti per vacanze, case per ferie, attivita' ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalita', ostelli per la gioventu' " (cat. VII).

3.3 – Conseguono alle considerazioni che precedono l'accoglimento del ricorso, nei sensi indicati; la cassazione della sentenza impugnata; e il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimita' ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 3 – alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

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