Cassazione, sentenza n. 14859 del 13/07/2020
Sentenza n. 14859 del 13/07/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14859
- Data
- 13/07/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva recuperato IVA, IRPEG e IRAP su vendite di latte ritenute soggettivamente inesistenti, poiché la contribuente sarebbe stata priva di una struttura produttiva e avrebbe operato come soggetto cartolarmente interposto. La Cassazione ha chiarito che la fattispecie riguardava evasione IVA, non elusione, e ha ritenuto legittima la prova presuntiva tratta dall’assenza di stalla e bestiame, corroborata da dichiarazioni di terzi, senza necessità di dimostrare un accordo fraudolento o il suo specifico scopo. Le ulteriori doglianze chiedevano una rivalutazione delle prove: il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con l'impugnata sentenza, la Regionale dell'Emilia-Romagna confermava la prima decisione che aveva respinto i riuniti ricorsi promossi da (XXXXX) Societa' Semplice, gia' (XXXXX) S.r.l., avverso due distinti avvisi con. i quali l'amministrazione recuperava IVA IRPEG IRAP 2001 2003 relazione a operazioni soggettivamente inesistenti di vendita di latte.
2. La Regionale riteneva provata la soggettiva inesistenza delle operazioni perche' la contribuente, non avendo stalla, ne' bestiame, non era assolutamente in grado di produrre il latte; latte che quindi doveva ritenersi fosse stato, dalla contribuente, che si sarebbe percio' solo fittiziamente interposta, cartolarmente ceduto ad altra azienda agricola, per evitare che la vera produttrice "sforasse" le quote assegnate; soggettiva inesistenza delle, operazione che, sempre per la Regionale, sarebbe stata ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rilasciate alla G.d.F. dal delegato del legale rappresentante della contribuente, oltre che dai mancati riscontri contabili; e "a nulla rilevando", cosi' concludeva la Regionale, sia il contratto con il quale venivano alla contribuente concesse in comodato strutture e bestiame idonei alla produzione di latte, sia la sentenza del TAR che aveva annullato le sanzioni amministrative comminate alla reale produttrice per lo "sforamento" delle quote latte; la Regionale, infine, giudicava inammissibile il dedotto vizio di eccesso di potere, perche' tardivamente eccepito nella memoria di primo grado.
3. La contribuente ricorreva per dieci motivi, anche illustrati da memoria, mentre l'ufficio resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente rimproverava alla Regionale di non aver pronunciato sulla dedotta violazione dell'onere della prova, atteso che sarebbe spettato all'ufficio dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi della elusione, con la conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c.; con il secondo motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la contribuente lamentava che nessuna conseguenza la Regionale aveva tratto dalla circostanza che l'ufficio non avesse soddisfatto il suddetto onere probatorio, atteso che l'ufficio non era riuscito a dimostrare l'esistenza del pactum sceleris, comunque che la Regionale nessuna motivazione aveva reso sullo specifico punto, con la conseguente violazione dell'articolo 2697 c.c. e Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, articolo 36; con il terzo motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente addebitava alla Regionale di aver ritenuto corretta l'omissione di pronuncia della provinciale, che aveva giudicato tardiva l'eccezione della mancata prova del sistema di frode, con la conseguente violazione dell'articolo 112 c.p.c.; con il quarto motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente si doleva del fatto che la Regionale non si fosse accorta della tempestivita' della contestazione della mancata prova circa l'esistenza di un accordo per evitare di "sforare" le quote latte assegnate, con la conseguente violazione del citato Decreto Legislativo n. 546, articoli 24 e 32; con il quinto motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo la violazione dell'articolo 115 c.p.c., la contribuente rimproverava la Regionale per aver fondato l'accertamento unicamente sulle dichiarazioni rilasciate alla G.d.F. dal delegato del legale rappresentante, dichiarazioni peraltro rese in un momento psicologicamente difficile; con il sesto motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione dell'articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., oltre a riproporre la medesima appena veduta censura, la contribuente addebitava alla Regionale anche di non aver esaminato gli elementi di prova presenti in giudizio, che certamente non provavano le affermazioni dell'ufficio; con il settimo motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente rimproverava alla Regionale di non aver spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto l'inesistenza di una struttura in grado di produrre latte; con l'ottavo motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente lamentava che nessuna spiegazione la Regionale aveva dato del giudizio di irrilevanza del comodato, con violazione del citato Decreto Legislativo n. 546, articolo 36; con il nono motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione dell'articolo 2704 c.c., la contribuente rimproverava la Regionale per non aver ritenuto la data certa del comodato, resa tale dall'annullo postale; con il decimo motivo, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo la violazione dell'articolo 112 c.p.c., la contribuente censurava la regionale per aver omesso di pronunciare sulla "verita'" delle operazioni in contestazione, oltreche' sull'applicabilita' dello speciale regime IVA previsto per le imprese agricole dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 34.
1.1. I motivi, che conviene esaminare congiuntamente perche' tutti rivolti, sotto diversi profili, peraltro spesso tra di loro sovrapponibili, a mettere in discussione gli accertamenti fattuali della Regionale, debbono essere respinti; invero, complessivamente considerati, i motivi nemmeno sembrano cogliere completamente l'esatta ratio decidendi dell'impugnata sentenza (sulle conseguenze di inammissibilita' che derivano dal non aver colto la ratio decidendi, v. Cass. sez. III n. 10864 del 2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011); la Regionale, difatti, ritiene fondata non una ripresa antielusiva di un indebito vantaggio fiscale, la quale e', come noto, tipicamente caratterizzata dal rispetto delle disposizioni tributarie, come invece afferma la contribuente nell'illustrazione del primo motivo, facendo da cio' discendere discutibili conclusioni in tema di riparto dell'onere probatorio, che saranno specifico oggetto dei successivi motivi; in realta', c si si e' avuto cura di rammentare in narrativa dea presente, la concreta fattispecie decisa dalla Regionale era quella differente di una evasione IVA, sub specie di operazioni soggettivamente inesistenti, al contrario necessariamente caratterizzata dalla violazione di norme finanziarie, segnatamente, nel nostro caso, dalla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,articolo 21, comma 7; e, da questo punto di vista, cioe' dal punto di vista dell'accertamento della soggettiva inesistenza delle operazioni, la Regionale ha correttamente applicato i principi che in materia la Corte ha provveduto a consolidare, in particolare presumendo che dalla mancanza di una struttura aziendale idonea a produrre latte, potesse legittimamente ricavarsi la dimostrazione della soggettiva inesistenza delle operazioni, dimostrazione anche avvalorata dalle dichiarazioni di terzi; dimostrazione, in ordine alla quale sono invero del tutto inconferenti, sia la prova della effettiva partecipazione ad un pactum sceleris tra gli attori della frode, sia la prova dello scopo per il quale la frode fiscale e' avvenuta, nel nostro caso e' stato ber esempio(allegato che il fine era stato quello di evitare lo "sforamento" delle quote latte (Cass. sez. trib. n. 9588 del 2019; Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018); quanto alle altre doglianze, che/ come anticipatg sono in alcuni casi del tutto sovrapponibili, in quanto in modo plurimo denunciate ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, quindi per omessa pronuncia, per violazione del citato Decreto Legislativo n. 546, articolo 36, per violazione di leggi, per vizi motivazionali attinenti alla selezione e valutazione delle prove, deve essere, nell'ordine, osservato quanto segue; che la motivazione dell'accertamento della soggettiva inesistenza delle operazioni emerge limpida, atteso che la CTR ha ricavato la prova presuntiva della stessa dalla assenza di una struttura produttiva idonea, oltreche' dalle confermative dichiarazioni di un terzo, senza all'evidenza incorrere nella denunciata violazione del citato Decreto Legislativo n. 546, articolo 36; che la sentenza contiene tutte le statuizioni indispensabili alla soluzione della controversia (Cass. sez. VI-I n. 15255 del 2019; Cass. sez. II n. 6368 del 2019), mentre quello di cui in realta' si lamenta la contribuente e' che non siano stati considerati o siano stati mal apprezzati taluni elementi di prova, peraltro parcellizzando la critica, per ciascuno di tali elementi, nei diversi sintetizzati motivi; motivi invero inammissibili, vuoi perche' la denuncia di violazione di legge non permette di mettere in discussione l'accertamento di un fatto (Cass. sez. I n. 24155 del 2017; Cass. sez. trib. n. 8315 del 2013), vuoi perche' si denunciano, nella sostanza, vizi di insufficiente motivazione non piu' coperti dal "nuovo" articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. sez. II n. 16783 del 2019).
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all'ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 5.200,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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