Cassazione, sentenza n. 24614 del 01/09/2020
Reati tributari - Evasione fiscale - Confisca - Accordo rateale del pagamento del debito.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24614
- Data
- 01/09/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il Procuratore generale contestava l’omessa confisca in una sentenza di applicazione della pena per reati tributari, mentre la difesa deduceva l’avvenuta estinzione del debito. La Corte precisa che, in presenza di un accordo rateale, la confisca può essere disposta ma resta ineseguibile per la parte coperta dall’impegno, acquistando efficacia solo in caso di mancato pagamento; l’integrale versamento impedisce invece la duplicazione del recupero. Poiché il debito risultava estinto, il ricorso del Procuratore generale è dichiarato inammissibile.
Massima
In materia di reati penal-tributari, per la parte coperta dall'impegno da parte del contribuente di versare all'Erario parte del profitto o del prezzo del reato, la confisca può comunque essere adottata, nonostante l'accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, ritornando efficace solo al verificarsi del mancato pagamento della rata da parte del debitore. Di conseguenza, qualora il pagamento sia avvenuto, non è possibile disporre la confisca. Infatti, la disposizione secondo cui la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario, anche in presenza di sequestro, (articolo 12 bis Decreto Legislativo n. 74/2000), deve essere intesa nel senso che la confisca – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito. In caso di accordo rateale, la confisca semplicemente non diviene efficace con riguardo alla parte coperta da tale impegno, salvo ad essere disposta, allorquando l'impegno non venga rispettato e il versamento promesso non si verifichi.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata, il Giudice del Tribunale di Macerata ha applicato, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen,, a Marani Paolo la pena di mesi sei e giorni 20 di reclusione, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis del D.lgs. n. 74 del 2000, in relazione ai reati di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commessi nel 2013 e 2014.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata il Procuratore generale della Corte d'appello di Ancona, articolando un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della confisca ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, comma 143 della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 322 ter cod.pen.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.
Il difensore di M.P. ha depositato memoria scritta con cui ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., e l'infondatezza del motivo di ricorso avendo il M. provveduto al pagamento del debito tributario ottenendo l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13 bis del d.lgs n. 74 del 2000 da cui l'applicazione dell'art. 12 bis, cit. secondo cui la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Va anzitutto rilevata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. (cfr. SU inf. prov. 32/2019 in proc. Savin secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti).
5. Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.
La denunciata violazione di legge dedotta, per avere omesso l'applicazione della confisca ai sensi dell'art. 12 bis dlgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, comma 143 della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 322 ter cod.pen. è manifestamente infondata.
Risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente aveva estinto il debito tributario e l'accordo sulla pena prevedeva l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'ad, 13 bis comma 2 del d.lgs n. 74 del 2000.
Per quanto concernente il rapporto tra confisca (somma confiscabile e previamente sequestrabile) e accordo con l'erario, questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che in tema di reati tributari, la disposizione di cui al comma secondo dell'art.12-bis del cl.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 n. 74 del 2000, introdotta dal clAgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti-profitto o prodotto del reato "non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro", deve essere intesa nel senso che la confisca – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito (Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266037).
Si è specificato, in particolare, che la locuzione "non opera" non significa affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata ma che la stessa non divenga, più semplicemente, efficace con riguardo alla parte "coperta" da tale impegno salvo ad essere "disposta", come recita il comma 2 dell'art. 12-bis cit., allorquando l'impegno non venga rispettato e il versamento "promesso" non si verifichi.
Ma si è altrettanto specificato che l'integrale pagamento del debito tributario conduce alla non operatività della confisca, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso, (e, correlativamente, alla obliterazione del sequestro imposto a tal fine) (Sez. 3, n. 37748 del 16/07/2014, Di Febo, Rv. 260189 – 01; Sez. 3, n. 5681 del 27/11/2013, Crocco, Rv. 258691).
Si è, ancora, precisato, con una recente pronuncia che, in tema di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l'accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi dei mancato pagamento del debito, da cui, a contrario, la conclusione che / qualora il pagamento sia avvenuto non è possibile disporre la confisca (Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Castiglione, Rv. 275951 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 15/07/2020
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