Cassazione, sentenza n. 19363 del 17/09/2020

Sentenza n. 19363 del 17/09/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
19363
Data
17/09/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate contestava l’annullamento di un accertamento analitico-induttivo emesso senza attendere sessanta giorni dalla consegna del verbale relativo a un accesso breve presso l’impresa. La Cassazione ha stabilito che il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente opera anche quando l’accesso serve soltanto ad acquisire documenti, poi esaminati in ufficio, e anche se il verbale è meramente descrittivo. Poiché resta garantita la facoltà di presentare osservazioni, l’avviso anticipato è nullo; il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato.

Testo della pronuncia

A seguito di verifica effettuata con accesso ai locali della ditta individuale (—), l'Agenzia delle Entrate notificava alla titolare un avviso di accertamento analitico-induttivo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39 comma 1, lettera d) rettificando la percentuale di ricarico che rideterminava nella misura del 70%, con conseguente accertamento di maggiori ricavi per Euro 38.443 e corrispondenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.

(—) proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 478 del 2009, riducendo la percentuale di ricarico al 60%.

La contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo accoglieva con sentenza del 7.5.2012, ritenendo fondata la preliminare eccezione di nullita' dell'avviso di accertamento perche' emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con unico motivo, deducendo: "Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 1, lettera d) nonche' della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7 (articolo 360 c.p.c., n. 3)"; la ricorrente osserva che l'Ufficio si e' limitato ad un accesso "breve" ai fini dell'acquisizione dei dati contabili necessari per effettuare l'accertamento, ed il processo verbale di contestazione consegnato aveva un carattere puramente descrittivo delle operazioni compiute, senza formulazione di rilievi che potessero giustificare la presentazione di osservazioni da parte del contribuente; la norma di cui al citato articolo 12, comma 7 non contiene la previsione, espressa o implicita, di nullita' dell'avviso per violazione del termine dilatorio.

(—) resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' infondato. Per consolidato orientamento di questa Corte, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta previsto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7 in caso di verifiche effettuate mediante accesso nei locali dell'impresa, determina la nullita' dell'avviso di accertamento emesso ante tempus (Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013; pronunce successive conformi).

Secondo il dato testuale della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 1, l'obbligo di osservanza del termine dilatorio previsto dal successivo comma 7 non si applica nel solo caso di verifica espletata interamente nei locali destinati all'attivita' di impresa (o professionale), ma anche nel caso in cui venga compiuto un semplice "accesso" in loco, avente la medesima finalita' di accertamento. Pertanto il termine dilatorio in oggetto e' applicabile anche in caso di accessi brevi finalizzati esclusivamente alla acquisizione della documentazione necessaria, anche se l'esame dei dati contabili acquisiti in loco venga successivamente svolto presso l'Ufficio, ed anche se il verbale di constatazione consegnato al contribuente verificato non contenga specifiche contestazione di violazioni ma abbia contenuto meramente descrittivo delle operazioni compiute, sussistendo in ogni caso il diritto del contribuente che ha subito l'accesso a presentare eventualmente le osservazioni che ritiene opportune. (in senso conforme Sez. 5, Ordinanza n. 12094 del 08/05/2019 secondo cui la consegna del verbale di contestazione, anche di contenuto meramente descrittivo, determina l'obbligo di rispettare il termine dilatorio; Sez. 5, Ordinanza n. 30026 del 21/11/2018 secondo cui anche l'accesso "breve" fa scattare l'obbligo di osservanza del termine dilatorio).

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1 – quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte resistente, liquidate in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi, spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.