Cassazione, sentenza n. 21809 del 09/10/2020

Sentenza n. 21809 del 09/10/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
21809
Data
09/10/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I cedenti di un’attività di ristorazione impugnavano la rettifica del valore di cessione, benché l’acquirente coobbligato avesse definito la pretesa con accertamento con adesione e pagato il tributo. Essi prospettavano il rischio che quel valore fosse successivamente utilizzato per accertare una plusvalenza ai fini IRPEF. La Cassazione ha ritenuto tale interesse meramente ipotetico, poiché al momento del ricorso introduttivo non era stato notificato alcun accertamento IRPEF, rilevando inoltre la mancata riproduzione del successivo atto asseritamente collegato; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

Testo della pronuncia

La (—) sas (—), unitamente ai soci, ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva modificato il valore dichiarato per la vendita alla societa' FF Target di un'attivita' di pizzeria-ristorante-bar.

La CTP di Varese, con sentenza n. 124/03/2011, nel contraddittorio delle parti, ha dichiarato cessata la materia del contendere, sul presupposto che la societa' acquirente avesse definito, in contraddittorio con l'Ufficio, la controversia, versando il tributo dovuto.

La (—) sas (—), unitamente ai soci, ha proposto appello.

La CTR di Milano, con sentenza n. 106/19/13, ha respinto l'impugnazione.

La (—) sas (—), unitamente ai soci, ha proposto ricorso p r cassazione sulla base di un motivo.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

1. Con un unico motivo i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 46, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 52 e 57, e dell'articolo 24 Cost. poiche' la CTR avrebbe errato nel confermare la pronuncia di cessazione della materia del contendere del primo giudice.

Nella specie, era avvenuto che, con riferimento alla cessione di una attivita' di ristorazione, era stato emesso, nei confronti dei cedenti e dell'acquirente, un avviso di rettifica del valore del bene, con contestuale liquidazione di una maggiore imposta di registro.

Il compratore aveva deciso, avvalendosi del procedimento di accertamento con adesione, di definire la controversia pagando un importo minore di quanto domandato con il menzionato avviso di rettifica.

Gli attuali ricorrenti, pero', successivamente al pagamento, avevano impugnato l'avviso di rettifica in questione, sostenendo di avere a cio' interesse, in quanto la quantificazione del valore della cessione ad opera dell'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto in seguito giustificare una ulteriore contestazione, quale plusvalenza non dichiarata, da parte della medesima Agenzia delle Entrate, con relativo accertamento IRPEF.

In pratica, l'adesione ad una definizione del contenzioso decisa dal coobbligato solidale, non poteva tradursi in una privazione del diritto difesa di altro coobbligato che, comunque, non aveva a tale definizione aderito.

Inoltre, la cessazione della materia del contendere non avrebbe mai potuto essere dichiarata, considerato che essi ricorrenti non avevano aderito alla richiesta di controparte sul punto e che, in ogni caso, il loro ricorso era stato proposto dopo il pagamento de quo.

La doglianza e' inammissibile per difetto di specificita' e di interesse.

In primo luogo, si rileva che presupposto per l'instaurazione di un giudizio e' l'esistenza di un interesse del ricorrente ad ottenere una data pronuncia.

In particolare, in ambito tributario l'interesse de quo va definito alla luce della circostanza che il relativo processo si fonda sull'impugnazione di un atto e ha ad oggetto il rapporto sostanziale controverso (Cass., Sez. 5, n. 15472 del 13 giugno 2018), dovendosi accertare la legittimita' della pretesa tributaria in quanto avanzata con l'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in tale atto indicati (Cass., Sez. 5, n. 6620 del 19 marzo 2009).

Nella specie, secondo i ricorrenti, detto interesse sarebbe conseguito all'eventualita' che la quantificazione del valore della cessione ad opera dell'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto in seguito giustificare una ulteriore contestazione, quale plusvalenza non dichiarata, da parte della medesima Agenzia delle Entrate, con relativo accertamento IRPEF.

Peraltro, sulla base di questa prospettazione dell'interesse a ricorrere, i contribuenti avrebbero dovuto riportare nel loro ricorso per cassazione, in virtu' del principio di specificita', il contenuto del nuovo avviso concernente l'IRPEF notificatogli dall'Ufficio, al fine di consentire a questa Corte di cassazione di accertare se veramente il nuovo accertamento si fondava sull'atto qui impugnato.

Inoltre, si osserva che l'interesse ad impugnare deve sussistere al momento dell'instaurazione del giudizio.

Nel caso in esame, per stessa ammissione dei ricorrenti, all'epoca in cui hanno adito la CTP nessun accertamento IRPEF era ancora stato notificato dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che l'interesse prospettato era meramente ipotetico e non idoneo a giustificare una impugnazione.

2. Il ricorso e', quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, il comma 1 quater, dell'obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (se dovuto e nei relativi limiti) pari a quello prescritto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si e' perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a rifondere le spese in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 600,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso (se dovuto e nei relativi limiti).

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