Cassazione, sentenza n. 24536 del 04/11/2020
Sentenza n. 24536 del 04/11/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24536
- Data
- 04/11/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva chiesto la revocazione di una decisione sfavorevole in materia di ICI, invocando il successivo rinvenimento di delibere comunali ritenute decisive e contestando anche la motivazione dell’accertamento. La Cassazione ha rilevato che le doglianze riguardavano l’atto impositivo originario e non la ragione dell’inammissibilità della revocazione: i documenti erano atti pubblici richiamati nell’avviso, conoscibili mediante accesso, e la loro mancata acquisizione non dipendeva da forza maggiore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 108/19/13, depositata il 18 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Immobiliare T. S.a.s. per la revocazione della sentenza n. 15/7/13 della stessa Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva rigettato l'appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'ICI dovuta dalla contribuente per il periodo di imposta 2006.
Premesso che l'impugnazione si fondava sul rinvenimento di documenti (in tesi) decisivi per il giudizio (art. 395, n. 3, cod. proc. civ.), a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che, – venendo, così, in considerazione delibere adottate dal Comune di Conegliano che risultavano «menzionate nell'avviso di accertamento», e che costituivano, poi, atti pubblici, – difettava, nella fattispecie, l'impossibilità della loro produzione in giudizio «per causa di forza maggiore», questa presupponendo un'ignoranza dei documenti non dipendente da colpa laddove la parte aveva titolo, – a fronte di delibere che le erano note, – di esercitare il diritto di accesso ai documenti in questione.
2. – Immobiliare T. S.a.s. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, accompagnati dalla richiesta di risarcimento danni da lite temeraria.
Il Comune di Conegliano resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, deducendo, in sintesi, che, – per come rilevato dalla stessa gravata sentenza, – le delibere in questione risultavano richiamate (peraltro senza riproduzione del loro contenuto essenziale) nello (ma non allegate allo) avviso di accertamento impugnato; laddove, – a fronte (almeno) di una riproduzione dei loro elementi essenziali, – essa ricorrente sarebbe stata messa nella condizione di censurare l'atto impugnato al fine di una corretta applicazione delle stesse delibere comunali (in particolare della n. 36-215 del 18 dicembre 2003) con (ampia) riduzione del valore al mq. del terreno sottoposto a tassazione.
Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della l. n. 212 del 2000, art. 7, sull'assunto che l'avviso di accertamento difettava della motivazione e, dunque, dei presupposti fattuali, e delle ragioni giuridiche, che avevano determinato il Comune di Conegliano «ad attribuire unilateralmente al terreno di proprietà della ricorrente i valori indicati nell'avviso di accertamento».
Col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione al principio dalla stessa disposizione desumibile ed involgente la «necessaria conoscenza degli atti da parte del contribuente».
Il quarto motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5, sul rilievo che il terreno sottoposto a tassazione non aveva «oggettivamente un valore venale in comune commercio diverso da un terreno agricolo», avuto riguardo alla stessa pendenza di contenzioso amministrativo sulle aree in questione ed alla circostanza che, per il periodo di imposta 2005, l'IC era stata corrisposta da essa esponente considerando dette aree come agricole, senz'alcuna ripresa a tassazione da parte dell'Ente locale.
2. – I motivi di ricorso sono tutti inammissibili.
3. – In disparte che, – secondo un consolidato principio di diritto della Corte, – l'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento, ai sensi della l. n. 212 del 2000, art. 7, degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all'obbligo di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755), rimane, ad ogni modo, evidente che tutte le censure svolte dalla ricorrente si incentrano sull'avviso di accertamento oggetto di contestazione nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata per revocazione, e non intercettano l'articolata ratio decidendi del giudice che, sulla revocazione, ha pronunciato.
3.1 – Il giudice del gravame, come si è anticipato, ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per revocazione, – che, così, è stato definito (negativamente) nella fase cd. rescindente e, dunque, senz'alcuna pronuncia sostitutiva di quella oggetto di impugnazione, – sulla base di un apparato argomentativo che, – del tutto collimante con la giurisprudenza della Corte (v., ex plurimis, Cass., 30 maggio 2014, n. 12162; Cass., 28 maggio 2014, n. 12000; Cass., 12 settembre 2012, n. 15242; Cass., 15 aprile 2011, n. 8615; Cass., 20 marzo 2009, n. 6821; Cass., 11 giugno 2008, n. 15534; Cass., 15 febbraio 1992, n. 1879), – si è incentrato sulla natura pubblica della documentazione evocata in revocazione, sulla sua conoscenza da parte del destinatario dell'atto che la richiamava e, così, sull'insussistenza di una forza maggiore (qual implicata dall'assenza di colpa in capo a chi, per converso, ben avrebbe potuto esercitare il diritto di accesso a quella stessa documentazione).
3.2 – La Corte ha avuto modo di precisare, giustappunto, che la causa di forza maggiore cui ha riguardo l'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., «si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte» (Cass., 30 maggio 2014, n. 12162; Cass., 28 maggio 2014, n. 12000; Cass., 12 settembre 2012, n. 15242; Cass., 11 giugno 2008, n. 15534) e presuppone che «chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario.» (Cass., 20 marzo 2009, n. 6821); in particolare dovendosi, dunque, escludere detta forza maggiore laddove gli stessi strumenti del processo (quale l'esibizione) avrebbero permesso alla parte di conseguire la disponibilità dei documenti (Cass., 15 febbraio 1992, n. 1879).
4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente nei cui confronti ricorrono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Conegliano, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 2.500,00, oltre rimborso spese generali della difesa ed oneri accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio
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