Cassazione, sentenza n. 26169 del 17/11/2020
Sentenza n. 26169 del 17/11/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26169
- Data
- 17/11/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente impugnava il diniego di un condono relativo, tra l’altro, all’IVA, sostenendo il perfezionamento della sanatoria, la prescrizione della pretesa e l’insufficiente motivazione dell’atto; CTP e CTR avevano respinto le sue ragioni. La Corte ha giudicato le censure in larga parte inammissibili perché formulate secondo un parametro motivazionale non più applicabile, prive dell’indicazione delle norme o dei tributi rilevanti e non confrontate con la decisione impugnata. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, poiché la CTR aveva esaminato decadenza e prescrizione, applicando il termine decennale; il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
La C.T.R. del Lazio, con sentenza del 27.2.2015, rigetto' l'appello proposto da (—) avverso la sentenza della C.T.P. di Roma del 15.7.2013, con cui era stato respinto il ricorso avverso l'avviso di diniego di condono notificato al contribuente dall'Ufficio il 6.3.2010 e concernente IVA per gli anni dal 1988 al 1997 e altro. Osservo' il giudice d'appello che, in caso di mancato perfezionamento del condono fiscale, le somme versate dal contribuente vanno considerate come acconto e che, per il recupero dell'intera differenza rispetto al totale iscritto a ruolo, non opera il termine di decadenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, bensi' l'ordinario termine di prescrizione decennale. Aggiunse anche che l'Ufficio aveva correttamente operato, sia nel valutare la sussistenza dei presupposti della pretesa erariale, sia nel motivare gli atti impugnati.
(—) ricorre ora per cassazione, sulla base di formali sette motivi. L'Agenzia delle Entrate ha depositato "atto di costituzione" al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo e secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonche' violazione ed errata applicazione di norma di diritto. Il ricorrente evidenzia, quanto alla eccepita prescrizione, che nella specie e' applicabile il termine qu'inquennale, espressamente previsto dalla legge per i tributi erariali per i quali si e' aderito alla sanatoria, con la conseguenza che il diniego di condono impugnato e' pervenuto oltre detto termine, sicche' la pretesa erariale e' prescritta.
1.2 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., giacche' la C.T.R. non s'e' pronunciata "su tutti i punti" ad essa sottoposti, ed in particolare non ha confutato l'assunto in base al quale il concessionario e' decaduto dalla pretesa impositiva per il decorso infruttuoso dei termini di legge per il recupero delle somme, sicche' in assenza di atti interruttivi i crediti sono da intendersi prescritti, anche a considerare il termine decennale.
1.3 – Con il quarto e quinto motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonche' violazione ed errata applicazione di norma di diritto. Per quanto concerne la contestata insufficienza dei pagamenti, il ricorrente sottolinea che soltanto la L. n. 289 del 2002, articoli 7, 8, 9, 15 e 16, sanciscono il mancato perfezionamento del condono in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, mentre la L. cit., articoli 9-bis e 12, nulla prevedono al riguardo. Ne deriva che, in caso di omesso pagamento della seconda rata del condono, l'A.F. non puo' procedere al recupero dell'intero credito condonato, ma solo della differenza non corrisposta, oltre interessi e sanzioni.
1.4 – Con il sesto e settimo motivo, infine, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonche' violazione ed errata applicazione di norma di diritto. Per quanto riguarda la eccepita carenza di motivazione dell'avviso impugnato, premesso che erroneamente la C.T.R. ha fatto riferimento ad una cartella di pagamento (anziche' al provvedimento di diniego), il ricorrente evidenzia che il diniego in discorso contiene una motivazione stereotipata che concerne ipotesi completamente estranee rispetto ai tributi per cui s'era chiesto il condono.
2.1 – I motivi formalmente indicati come primo, quarto e sesto sono inammissibili.
Cio' in quanto, anzitutto, essi sono proposti ai sensi del previgente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (addirittura, nel testo antecedente alla riforma apportatavi dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006), benche' la sentenza impugnata sia stata pubblicata dopo l'11.9.2012 (ossia, in data 27.2.2015) e sia quindi soggetta al nuovo regime. E' ormai principio consolidato quello secondo cui "In seguito alla riformulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono piu' ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorieta' e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimita' sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del âââ?¬ÃÅ"minimo costituzionale' richiesto dall'articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell'articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullita' della sentenza – di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorieta'" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo' essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia" (cosi', ex plurimis, Cass. n. 23940/2017). Inoltre, e in ogni caso, con i motivi in esame non si censura, a ben vedere, la mera insufficienza o assenza della motivazione, ma si ripropongono le medesime questioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, senza neanche confrontarsi con la motivazione del giudice d'appello, e senza neppure allegarne l'erroneita'.
Sul punto, e' appena il caso di precisare che quello di cassazione e' un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno specifico vizio di legittimita' – che, in tesi, affligge la decisione impugnata – scegliendolo dal novero di quelli elencati dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, e nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli articoli 365 e 366 c.p.c. (cosi', ex multis, Cass. n. 16790/2018). Nulla di tutto cio' e' rinvenibile nei motivi in esame.
3.1 – Considerazioni in tutto analoghe possono spendersi per i motivi formalmente indicati come secondo, quinto e settimo, con cui il ricorrente non solo non individua la norma asseritamente violata (se non talvolta mediante un generico e indistinto riferimento), ma neanche afferma che detta violazione vi sia stata da parte della C.T.R., anche qui omettendo di confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice d'appello.
A cio' si aggiunga, quanto alla questione del termine di prescrizione concretamente applicabile nella specie, che il mezzo e' ulteriormente inammissibile anche per violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non contenendo neppure l'indicazione delle specifiche imposte per cui era stato richiesto il condono (fatta eccezione per l'IVA, certamente soggetta al termine di prescrizione decennale – v. ex multis, Cass. n. 33266/2019), sicche' la Corte non puo' apprezzarne la portata e la decisivita'.
4.1 – Il terzo motivo, infine, e' in parte inammissibile ed in parte infondato. Quanto al primo profilo, il ricorrente non ha infatti riportato specificamente quali fossero "tutti i punti" su cui la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciarsi, cosi' ancora una volta incorrendo nella violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3.
Quanto al secondo profilo, poi, contrariamente a quanto opinato dallo stesso ricorrente, la C.T.R. – richiamando anche la sentenza di primo grado – ha affrontato e deciso la questione sia della decadenza, che della prescrizione dei crediti erariali: la prima negando che possa applicarsi la disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25, in tema di somme dovute a seguito di diniego di condono, la seconda affermando che il termine prescrizionale e' decennale (corrente dalla data di presentazione dell'istanza di condono e non decorso alla data di notifica dell'avviso di diniego impugnato, come appunto accertato dal primo giudice).
Si tratti o meno di affermazioni corrette in iure, le relative domande del (—) sono state evidentemente esaminate e decise dalla C.T.R., sicche' la pretesa violazione dell'articolo 112 c.p.c. e' insussistente.
5.1 – In definitiva, il ricorso e' rigettato. Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), puo' darsi atto dell'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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