Cassazione, sentenza n. 34475 del 03/12/2020

Omesso versamento IVA - Confisca - Responsabilità.

Tipologia
Sentenza
Numero
34475
Data
03/12/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio penale riguardava omessi versamenti IVA e ritenute imputati a più amministratori, alcuni dei quali sostenevano di non avere gestito gli adempimenti fiscali, oltre alla pena e alla confisca per equivalente. La Cassazione ha affermato che, in presenza del dolo richiesto, ciascun amministratore in carica alla scadenza è destinatario del dovere di versamento, anche se diverso da chi presentò la dichiarazione e, nei limiti indicati, anche se prestanome. Estinto un reato per morte di un imputato, la Corte ha rigettato i ricorsi degli altri due e confermato anche le statuizioni contestate sulla confisca.

Massima

In relazione ai reati di cui agli articoli 10 bis e 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000, il potere dovere di provvedere al versamento dell'IVA, sussistendo il dolo generico, va imputato all'Amministratore in carica al momento della scadenza del termine previsto per l'adempimento. Infatti, il precetto penale è diretto a chi ha il potere dovere di adempiere l'obbligo fiscale penalmente sanzionato e nelle società tale incombenza è a carico dell'Amministratore anche nel caso si tratti di mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali Amministratori di fatto. Analogo e più stringente principio va affermato nel caso in cui gli Amministratori di diritto siano più di uno, essendo in tal caso tutti ugualmente destinatari del precetto penale e non essendovi dubbio che si tratti sempre di responsabilità per reato omissIvo proprio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 novembre 2019, la Corte d'appello di Genova, decidendo il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, salva la riduzione dell'importo della confisca per equivalente disposta nei confronti di (——), ha nel resto confermato la sentenza con cui gli stessi, all'esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati alle pene di legge, con ordine di confisca per equivalente del profitto, in ordine ai reati di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 10-bis e/o 10-ter, per aver omesso, quali amministratori di (——) Srl – e, quanto all'imputato (——), anche di (——) Spa – il versamento delle ritenute certificate e/o dell"IVA dovute in relazione a taluni anni d'imposta, secondo le differenti contestazioni a ciascuno mosse e ritenute.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei difensori fiduciari, hanno proposto ricorso per cassazione i tre imputati.

3. Con il ricorso proposto da (——), condannato alle pene di legge per plurimi reati di omesso versamento dell'IVA e delle ritenute certificate, si censura la sentenza impugnata unicamente in relazione all'affermazione di responsabilita' in ordine al reato di cui al capo 4) d'imputazione, relativo all'omesso versamento dell'IVA per l'anno d'imposta 2012 e attribuito anche al ricorrente in concorso con gli altri due imputati. Si lamentano, in particolare, violazione della legge penale e vizio di motivazione per essere stato il reato ritenuto a titolo di mera responsabilita' oggettiva e con illecita inversione dell'onere della prova in base al mero ruolo di Vice Presidente del C.d.A. della (——) Srl dal medesimo all'epoca ricoperto e benche' fosse stato dimostrato che si trattava di ruolo soltanto formale e che egli non aveva dato alcun apporto alla gestione delle questioni fiscali.

4. Con il primo motivo del ricorso proposto da (——), condannato alla pena di anni uno di reclusione in relazione all'omesso versamento dell'IVA negli anni 2012 e 2013, si deducono violazione degli articoli 132 e 133 c.p., nonche' vizio di motivazione, per essere stato confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, con determinazione della pena base nel massimo edittale di anni due di reclusione, omettendo la sentenza di confrontarsi con le specifiche doglianze al proposito rassegnate nell'atto d'impugnazione e limitandosi a sottolineare gli importi elevati degli omessi versamenti, benche' gia' la motivazione della sentenza di primo grado fosse sul punto deficitaria e fosse stata fatta oggetto di specifiche censure. Si era, in particolare, sottolineato come non si fosse tenuto conto della grave crisi economica in cui, per ragioni di mercato, era venuta a trovarsi la societa' e del parziale pagamento dell'obbligazione tributaria effettuato a seguito di rateizzazione del debito.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis e la mancanza di motivazione circa la sussistenza dei requisiti necessari per disporre la confisca per equivalente sui beni dell'imputato, non essendosi accertata l'incapienza del patrimonio della societa' rispetto alla confisca del profitto pure nei confronti della stessa disposta in via diretta. Meramente apodittica era la motivazione circa la possibilita' di ricavare l'incapienza della (——) Srl dalla messa in liquidazione della societa'.

5. Il ricorrente (——), condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per il solo reato di cui al capo 4) d'imputazione, articola nel proprio ricorso tre distinti motivi sostanzialmente coincidenti alle doglianze proposte dagli altri due imputati.

5.1. Con il primo motivo si lamentano violazione dell'articolo 110 c.p. e vizio di mancanza di motivazione circa la condotta concorsuale che l'imputato avrebbe posto in essere in ordine all'affermazione della sua responsabilita' per l'unico reato a lui ascritto, il solo, tra i tanti contestati, addebitato a tutti e tre gli amministratori benche' la dichiarazione fiscale fosse stata sottoscritta dal solo Presidente del C.d.A. (——). La motivazione addotta a sostegno dell'affermazione di responsabilita' era meramente apparente, fondata su un'inammissibile inversione dell'onere della prova e su apodittiche asserzioni non conformate dalle prove assunte, non essendosi al contrario considerato che i poteri gestori al medesimo attribuiti e le sue competenze dimostravano che egli non si occupava delle tematiche fiscali.

5.2. Con gli altri due motivi si deducono, con identiche argomentazioni, le medesime doglianze articolate dal comune difensore nei ricorso proposto dal coimputato (——) quanto alla pena (pure nel suo caso determinata come pena base nel massimo edittale in violazione di legge e con vizio di motivazione) ed alla disposta confisca per equivalente pur in assenza di accertamento dell'impossibilita' di eseguire la confisca in via diretta del profitto nei confronti della societa'.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da (——) e l'analogo primo motivo del ricorso proposto da (——) sono inammissibili per genericita' e manifesta infondatezza.

1.1. In diritto va precisato che del reato di omesso versamento dell'IVA previsto dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, – cosi' come di quello di omesso versamento delle ritenute certificate previsto dal precedente articolo 10-bis commesso in favore di una societa' risponde, sussistendo il dolo generico richiesto dalla fattispecie incriminatrice e salvo che sia configurabile una causa di non punibilita', l'amministratore in carica al momento della scadenza del termine previsto per l'adempimento (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 46459 del 29/03/2017, Olivetto, Rv. 271311; Sez. 3, n. 14432 del 19/09/2013, dep. 2014, Carminati, Rv. 258689), anche se persona diversa da chi ebbe a presentare la relativa dichiarazione (cfr. Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092). Il precetto penale, infatti, e' diretto a chi ha il potere-dovere di adempiere l'obbligo fiscale penalmente sanzionato e, nelle societa' – salvo che sia diversamente disposto dallo statuto – tale incombenza spetta a chi ricopre la carica di amministratore. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, peraltro, di consimili reati omissivi l'amministratore di una societa' risponde anche se si tratti di mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, in quanto l'accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il cui mancato rispetto comporta responsabilita' a titolo di dolo generico, nell'ipotesi di accertata consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale in caso di semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr., con riguardo all'analogo reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali: Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, Todesco, Rv. 258850; Sez. 3, n. 14432 dei 19/09/2013, dep. 2014, Carminati, Rv. 258689; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, Furini, Rv. 234474). Analogo – e, anzi, ancor piu' stringente – principio va affermato nel caso in cui gli amministratori di diritto siano piu' d'uno, essendo in tal caso tutti egualmente destinatari del precetto penale e non essendovi quindi dubbio che trattisi sempre e comunque di responsabilita' per reato omissivo proprio, e non gia' di responsabilita' per fatto altrui ex articolo 40 cpv. c.p., ovvero di responsabilita' ex articolo 110 c.p., per concorso nell'altrui reato proprio.

1.2. Cio' premesso, la sentenza impugnata attesta che anche i ricorrenti (——) e (——) – all'epoca della consumazione del reato, rispettivamente, Vice Presidente del C.d.A. e Amministratore delegato – avevano ex lege (evidentemente non risultando diverse disposizioni dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina) gli ordinari poteri di gestione di cui all'articolo 2475 c.c., sicche', anche disgiuntamente, avrebbero potuto e dovuto adempiere all'obbligo di estinguere il debito tributario e la conforme sentenza di primo grado (fg. 5) da' atto che gli imputati avevano deleghe, disgiunte, con un oggetto estremamente ampio, tra cui i "piu' ampi poteri di rappresentanza negoziale e giudiziale della societa'", compreso il potere "di eseguire pagamenti di qualunque specie a firma singola". Trattandosi di cariche amministrative non formali, ricoperte da tempo all'epoca della commissione del reato (da due anni prima (——) e addirittura da quattro anni (——)), la sentenza reputa che gli stessi non fossero all'oscuro delle condizioni economiche della societa' e della scelta di fronteggiare la crisi economica (anche) omettendo di versare quanto dovuto all'erario, scelta definita "strategica", trattandosi di omessi versamenti ripetuti nel tempo e per importi rilevanti, si' che le omissioni non costituivano una condotta isolata ed arbitraria imputabile al solo Presidente del C.d.A..

Questa valutazione di merito e la motivazione che la sorregge, incensurabili in diritto, non sono in alcun modo illogiche e rivelano pertanto la manifesta infondatezza di tutte le doglianze mosse dai ricorrenti, essendo evidente che: ciascuno dei ricorrenti ha autonomamente perfezionato il reato omissivo oggetto di contestazione; essendo provato il dolo, e' del tutto incongruo il richiamo al concetto di responsabilita' oggettiva; non v'e' conseguentemente stata alcuna inversione dell'onere della prova ne' quanto all'elemento oggettivo, ne' quanto all'elemento soggettivo del reato; non rileva in alcun modo che altre omissioni, riferite a diversi anni d'imposta, siano state ascritte soltanto a chi aveva presentato la dichiarazione fiscale, trattandosi di situazioni che, in difetto di contestazione, non potevano ovviamente costituire oggetto di analisi.

2. Il primo motivo del ricorso proposto da (——) ed il secondo motivo proposto dal ricorrente (——) non sono fondati.

2.1. In diritto va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte giusta il quale la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicche' puo' essere censurata in sede di legittimita' soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione. Se per assolvere a tale onere, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, e' sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'articolo 133 c.p. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), altrettanto non e' consentito fare allorquando la pena sia stata inflitta in termini prossimi al massimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). In tali casi, vi e piu' laddove, come nella specie, la pena base sia stata fissata nel massimo edittale, e' invece necessaria una attenta e rigorosa motivazione che mostri la corretta applicazione dei criteri di legge previsti dall'articolo 133 c.p. (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), senza che, tuttavia, la Corte di legittimita' possa sovrapporre la propria – eventualmente diversa – valutazione a quella fatta dai giudici di merito e sorretta da logica e congrua motivazione.

2.2. La sentenza di primo grado, pur avendo determinato il trattamento sanzionatorio muovendo dalla pena massima edittale di due anni di reclusione (per il piu' grave reato ascritto a (——) e per l'unico reato ascritto a (——)), si era limitata al generico richiamo ai criteri di cui all'articolo 133 c.p., valorizzando il parziale pagamento del debito erariale successivamente effettuato con la concessione, ad entrambi gli imputati, delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Nell'atto di appello i ricorrenti si erano doluti della determinazione della pena base nel massimo edittale, lamentando che si sarebbero dovuti considerare la grave crisi economica in essere ed il tentativo di adempiere alle obbligazioni tributarie non appena era stato possibile (per l'appellante (——), anche il fatto che egli non si era mai occupato degli adempimenti fiscali e non aveva sottoscritto le dichiarazioni).

Nel confermare il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, la Corte d'appello ha ritenuto la pena adeguata in considerazione degli importi estremamente elevati degli omessi versamenti (2.879.379,56 Euro per il piu' grave reato ascritto a (——) e 2.261.942 Euro quanto al coimputato), rilevando altresi' che le circostanze attenuanti generiche erano state ad entrambi riconosciute nella massima estensione e che estremamente contenuto era stato l'aumento per la continuazione determinato nei confronti di primo imputato.

2.3. Reputa il Collegio, che l'argomento specificamente indicato nella motivazione della sentenza impugnata valga a dare logicamente conto dell'applicazione dei criteri delineati nell'articolo 133 c.p., sulla gravita' del reato e sulla capacita' a delinquere del reo e giustifichi, pertanto, l'uso del potere discrezionale esercitato dal giudice di merito.

Le doglianze mosse sul punto dai ricorrenti sono infondate e non scalfiscono la tenuta logica della motivazione resa.

Ed invero, il parziale pagamento dell'obbligazione tributaria e' stato valorizzato per concedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Se e' ben vero che, ai fini della determinazione della pena, il giudice puo' valutare la gravita' del fatto e la personalita' dell'imputato, gia' prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilita' o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento puo' essere rivalutato in vista di una diversa finalita' (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi e aa., Rv. 258011; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425), e altrettanto vero che non v'e' un obbligo in tal senso e, alla luce della rilevante incidenza che la considerazione del parziale adempimento ha avuto nel portare alla riduzione della pena nella misura di un terzo, il giudizio di merito non e' manifestamente illogico ne' illegittimo e non puo' essere in questa sede sindacato.

Quanto alla mancata valutazione della crisi d'impresa, la sentenza impugnata affronta la questione con riguardo alla principale doglianza proposta dagli appellanti in chiave assolutoria e, per un verso, esclude che sia stata data specifica prova della situazione allegata (essendo stata stigmatizzata la "genericita' della prova circa le condizioni economiche delle societa' suddette, che si e' preteso di fornire attraverso i contenuti di un articolo di giornale e i dati di comune esperienza riguardanti la crisi del settore dei noli, senza provare nulla circa l'ammontare, nei periodi di interesse, dei costi e dei ricavi dell'attivita' d'impresa e circa l'impiego di questi ultimi"); per altro verso, la Corte territoriale comunque censura la condotta degli amministratori – come gia' si e' detto definendola "scelta strategica" imprenditoriale che aveva determinato omessi versamenti ripetuti nel tempo e per importi rilevanti – per cui essi "finanziarono l'attivita' della societa' utilizzando, anche, le somme che avevano indebitamente trattenuto quali sostituto d'imposto e percettore dell'IVA". Queste specifiche argomentazioni – sia pur in sentenza spese con specifico riguardo al rigetto della principale doglianza volta ad ottenere l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo – danno adeguatamente conto delle ragioni per cui la Corte d'appello ha ritenuto influente la situazione anche rispetto alla possibilita' di attenuare la determinazione della sanzione base rispetto all'enorme importo evaso.

2.4. Quanto, da ultimo, alle doglianze che nel gravame aveva mosso l'imputato (——) circa la sua particolare posizione soggettiva, la sentenza ne ha logicamente argomentato l'assoluta irrilevanza trattando del tema della responsabilita'.

3. Il secondo motivo del ricorso proposto da (——) ed il terzo motivo proposto dal ricorrente (——) sono parimenti infondati.

3.1. In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identita' della lettera e la piena continuita' normativa tra la disposizione di cui all'articolo 12-bis, comma 2, del predetto decreto (introdotta dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158 nel caso di specie inapplicabile ratione temporis) e la previgente fattispecie prevista dall'articolo 322-ter c.p., richiamato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, abrogata dal citato Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 14, (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386).

Con riguardo all'identica previsione risultante dal combinato disposto della L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143 e articolo 322 ter c.p., si era affermato che l'obbligatorieta' della confisca discende "sia dal dato testuale della norma, ove si prevede (…) che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si e' inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attivita' criminosa, anche di fronte all'impossibilita' di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacita' dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, cosi', i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata ne' alla colpevolezza dell'autore del reato, ne' alla gravita' della condotta " (Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Cruciani, Rv. 257616, in motivazione). Il giudice della cognizione, nei imiti del valore corrispondente al profitto del reato, puo' peraltro disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessita' di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255113).

3.2. Quanto all'onere motivazionale, in una delle poche sentenze di questa Corte sul punto massimate, con specifico riguardo al provvedimento ablatorio adottato all'esito del giudizio, si legge che il giudice che dispone la confisca di valore prevista dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 12-bis, di beni dell'imputato che ha commesso il fatto nella veste di legale rappresentante di una societa', attesa la natura obbligatoria di detto provvedimento, deve attestare la sussistenza dei presupposti legali della sua applicazione, consistenti nella impossibilita' di disporre la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato nel patrimonio della persona giuridica, nella disponibilita' del bene oggetto di confisca per equivalente da parte dell'autore materiale del reato e nella corrispondenza del valore del bene al profitto o al prezzo del reato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816). Nella motivazione di tale sentenza, tuttavia, subito dopo l'affermazione dei principi correttamente riprodotti nella massima appena citata, si richiamano i consolidati orientamenti piu' volte ribaditi in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, vale a dire che in caso di reati tributari commessi dall'amministratore di una societa', il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo' essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238; Sez. 3, n. 43816 del 01/12/2016, dep. 2017, Di Florio, Rv. 271254; Sez. 3, n. 35330 del 21/06/2016, Nardelli, Rv. 267649; Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028; Sez. 3, n. 1738 del 11/11/2014, dep. 2015, Bartolini, Rv. 261929). Trattandosi, di fatti, di misura cautelare reale finalizzata all'esecuzione della confisca, devono trovare applicazione le regole previste in materia, che, per i reati fiscali – sia in forza della L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, che richiamava l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui all'articolo 322 ter c.p., sia in forza del vigente Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, comma 1, – prevedono, per quanto qui rileva, in via prioritaria la confisca dei beni che costituiscono profitto del reato, salvo che appartengano a persona al medesimo estranea, e, soltanto laddove essa non sia possibile, la confisca c.d. per equivalente di beni di cui il reo abbia la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto. Tanto sul piano cautelare, quanto nella decisione assunta all'esito del giudizio, dunque, occorre seguire la sequenza procedimentale che la richiamata disciplina prevede, disponendosi, nel provvedimento che applica la misura, in via principale il sequestro di beni corrispondenti al profitto diretto del reato e, soltanto in via subordinata e sussidiaria ("quando essa non e' possibile", dispone la legge), il sequestro per equivalente nei confronti dell'autore del reato. Al momento dell'esecuzione della statuizione – adottata in sede cautelare ovvero di cognizione – si fara' poi applicazione del principio secondo cui, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, e' legittima l'esecuzione sui i beni dell'imputato, sul presupposto dell'impossibilita' di reperire il profitto del reato nei confronti dell'ente, nel caso in cui dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilita' della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino, Rv. 268587).

Soltanto un provvedimento esclusivamente adottato per la confisca per equivalente (o per il sequestro ad essa finalizzato) del profitto di reato nei riguardi del legale rappresentante di una societa' che abbia commesso il delitto fiscale a vantaggio della stessa, senza la contestuale, prioritaria, previsione della confisca del profitto in via diretta nei confronti della persona giuridica, esige che si dia atto dell'impossibilita' di disporre quest'ultima (in mancanza di contraria specificazione, deve ritenersi riferita ad un caso del genere la sentenza Sez. 3, n. 1969 del 12/07/20017, dep. 2018, Boggi, n. m.).

3.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado chiarisce che la confisca per equivalente nei confronti degli imputati era da intendersi subordinata all'impossibilita' di effettuare la confisca diretta nei confronti della societa' ed era dunque disposta "solo qualora vi sia incapienza". Gli stessi imputati, nell'appello – senza al proposito muovere alcuna doglianza – avevano considerato che la confisca per equivalente nei loro confronti disposta, era "in subordine" rispetto a quella disposta nei riguardi della societa'. Per quanto piu' sopra osservato, appare dunque rispettata la sequenza imposta dalla disposizione di legge ed ogni eventuale questione circa il suo effettivo rispetto potra' eventualmente essere posta in sede di esecuzione.

3.4. In ogni caso – va ancora aggiunto – la sentenza impugnata attesta che la legittimita' della confisca per equivalente pronunciata nei confronti degli imputati deriva dall'inesistenza di beni nel patrimonio della (——), "posta in liquidazione successivamente alla commissione "i reati per cui si procede". Del tutto generica – cio' che non consente al Collegio alcun tipo di valutazione – e' la contestazione al proposito mossa dai ricorrenti, sul rilievo che non sarebbe presente in atti alcun elemento da cui possa desumersi la messa in liquidazione della societa' e l'incapienza del suo patrimonio; per contro, gia' nell'appello, gli imputati non avevano specificamente indicato beni o valori della (——) che potessero essere suscettibili di confisca diretta del profitto di reato e, anzi, tutto il gravame di merito era incentrato sulla dedotta insussistenza di risorse economiche in capo alla societa'.

4. Essendo stato documentato l'intervenuto decesso del ricorrente (——) nel corso del giudizio di legittimita' e non essendovi evidenza, anche per quanto piu' sopra osservato, di una causa di proscioglimento piu' favorevole, ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, secondo il preferibile orientamento cui il Collegio aderisce deve dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato per morte dell'imputato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in parte qua (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, Sentenza n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790) e con la conseguente impossibilita' di disporre la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (cfr., a quest'ultimo proposito, Sez. 1, n. 42313 del 11/11/2010, Di Marco, Rv. 249026).

I ricorsi di (——) e (——) sono invece nel complesso infondati e vanno pertanto rigettati con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (——) perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato.

Rigetta i ricorsi di (——) e (——), che condanna al pagamento delle spese processuali.

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