Cassazione, sentenza n. 3592 del 12/02/2021
Sentenza n. 3592 del 12/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3592
- Data
- 12/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un erede impugnava il precetto successivo a un’ingiunzione fiscale per ICI, contestando la notificazione collettiva agli eredi e riproponendo eccezioni relative al titolo e alla decadenza. La Corte ritiene valida la notifica eseguita collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della contribuente deceduta, senza necessità di indicare ciascun erede o consegnare copie separate. Poiché l’ingiunzione non era stata tempestivamente impugnata, il credito era divenuto irretrattabile e le contestazioni rivolte al titolo non potevano essere esaminate attraverso l’impugnazione del precetto; il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
1. – Con sentenza n. 8863/2015, depositata il 12 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello di (—), cosi' confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un atto di precetto notificato in esito ad un'ingiunzione fiscale emessa per la riscossione dell'ICI dovuta al Comune di Ischia relativamente ai periodi di imposta dal 1993 al 1998.
Il Giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui il primo giudice era pervenuto quanto alla notifica dell'ingiunzione fiscale, ritualmente eseguita nei confronti degli eredi di (—), collettivamente e impersonalmente, presso l'ultimo domicilio della de cuius, – e quanto, poi, all'inammissibilita' del ricorso i cui motivi si risolvevano in censure rivolte all'ingiunzione fiscale (piuttosto che all'atto di precetto impugnato).
2. – (—) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Ischia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 65, alla L. n. 212 del 2000, articolo 6, agli articoli 2697 e 2700 c.c., all'articolo 148 c.p.c., anche in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c., deducendo che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, avrebbe dovuto ritenersi la nullita' della notifica dell'ingiunzione fiscale, in quanto: – l'ingiunzione "non era stata indirizzata ed eseguita dal Comune di Ischia agli eredi impersonalmente e collettivamente della defunta (—), bensi' nei confronti del (—)"; – l'Ente impositore, venuto a conoscenza del decesso della de cuius, "avrebbe dovuto indicare i nominativi di tutti gli eredi (indicazione omessa) e notificare l'atto, come fatto, presso l'ultimo domicilio della de cuius… senza pero' indicare la dicitura "Sig. (—)… e, soprattutto, notificando una copia del cennato atto, per ciascun erede."; – "la mancata individuazione delle parti del rapporto tributario e' causa di nullita' dell'atto".
Il secondo motivo, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 12, ed all'articolo 112 c.p.c., assumendo il ricorrente che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto preclusa, a fronte della rilevata definitivita' dell'ingiunzione fiscale, l'eccezione di inesistenza del titolo esecutivo, costituito dalla ingiunzione stessa piuttosto che, come dovuto (articolo 12, cit.), dal ruolo, – quando una siffatta preclusione avrebbe potuto conseguire (solo) dal giudicato.
Col terzo complesso motivo, formulato ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 12, ed all'articolo 2697 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo, in sintesi, che: – dalla definitivita' dell'ingiunzione fiscale, ed in difetto di giudicato, il giudice del gravame non avrebbe potuto far conseguire una preclusione all'esame dell'eccezione di decadenza da esso esponente svolta in relazione al Decreto Legislativo n. 504, cit., articolo 12, posto che, nella fattispecie, nei termini da detta disposizione previsti, non era stato formato il ruolo relativo all'ICI dovuta per i periodi di imposta in contestazione, ne' era stata emessa l'ingiunzione fiscale; – erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto che detta decadenza trovava applicazione (solo) a fronte di provvedimento definitivo (perche' non impugnato giudizialmente) laddove le disposizioni dell'articolo 12, cit., rendevano esplicito che il termine di iscrizione a ruolo non decorreva nel solo caso di sospensione, e non anche per effetto della mera impugnazione giudiziale.
2. – Il primo motivo, – che pur prospetta profili di inammissibilita', – e' destituito di fondamento.
2.1 – Occorre premettere che, dopo una stagione legislativa che, in sintesi, aveva privilegiato lo strumento del ruolo (v. il Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articolo 67 e articolo 130, comma 2), la riscossione dei tributi locali mediante ingiunzione fiscale e' stata (in qualche modo) rivitalizzata dal legislatore (v., gia', il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, comma 6 nonche' i successivi correttivi di cui al Decreto Legge n. 248 del 2007, conv. in L. n. 31 del 2008, articolo 36, comma 2, ed al Decreto Legge n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, articolo 7, comma 2, lettera gg-quater e gg-septies, n. 3) che, in termini generali, ha reso facoltativa la riscossione a mezzo di ruolo (Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 17, comma 2) e che e' intervenuto (implementandole) sulle stesse modalita' di notifica dell'ingiunzione fiscale (v. la L. 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 158 e ss.); ingiunzione che, cosi', e' divenuto mezzo di elezione delle procedure di riscossione quanto ai tributi locali.
Con riferimento, poi, a detto titolo di riscossione, la Corte ha gia' avuto modo di rilevare l'applicabilita' dell'articolo 477 c.p.c. (v. Cass., 26 febbraio 1990, n. 1436 cui adde, in motivazione, Cass., 22 ottobre 2014, n. 22426), rimarcando che l'ingiunzione prevista dal Regio Decreto n. 639 del 1910 e' un atto complesso che cumula in se' il titolo esecutivo e il precetto e che svolge, pertanto, la stessa funzione (quale atto prodromico dell'esecuzione forzata) della cartella di pagamento (v. Cass. Sez. U., 25 maggio 2005, n. 10958).
2.2 – A fronte, quindi, del rilievo svolto dal Giudice del gravame, quanto alla correttezza della notifica dell'ingiunzione eseguita agli "eredi di (—)" presso l'ultimo domicilio della defunta, il motivo di ricorso, – che, nel trascrivere (solo parzialmente) la relata di notifica, pur vi include il (sopra rilevato) riferimento agli "Eredi di (—)", – erroneamente assume che la notifica in questione "avrebbe dovuto indicare i nominativi di tutti gli eredi", non anche quello del solo " (—)", ed essere eseguita con consegna di "una copia del cennato atto, per ciascun erede"; assunti, questi ultimi, del tutto erronei a fronte di notifica da eseguirsi "collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto".
Va, peraltro, rimarcato che l'ingiunzione fiscale correttamente era stata emessa nei confronti della de cuius e che, secondo la disposizione codicistica sopra richiamata, dalla notifica agli eredi, presso l'ultimo domicilio della de cuius, affatto consegue la mancata individuazione delle parti del rapporto.
3. – Anche i residui motivi sono destituiti di fondamento.
3.1 – Premesso che la censura involta dal secondo profilo del terzo motivo di ricorso si incentra su questione che il giudice del gravame non ha affatto affrontato nel merito, – cosi' che non e' riconducibile al contenuto della gravata pronuncia la statuizione secondo la quale la decadenza di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 12, sarebbe stata riferibile (solo) ad un provvedimento definitivo (perche' non impugnato giudizialmente), – rileva la Corte che correttamente detto giudice, – a fronte della rilevata definitivita' del provvedimento (non impugnato ne' dalla contribuente, in vita, ne' dagli eredi), – ha considerato inammissibili i motivi di impugnazione dell'ingiunzione fiscale, dalla cennata definitivita' del provvedimento conseguendo, giustappunto, l'irretrattabilita' del credito (v. Cass., 25 maggio 2007, n. 12263 cui adde Cass. Sez. U., 17 novembre 2016, n. 23397; v., altresi', ex plurimis, Cass., 5 luglio 2018, n. 17637; Cass., 13 gennaio 2016, n. 381; Cass., 9 novembre 2015, n. 22810; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448).
4. – Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente nei cui confronti sussistono, altresi', i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater).
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita' liquidate in Euro 2.800,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
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