Cassazione, sentenza n. 4589 del 28/02/2021
Sentenza n. 4589 del 28/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4589
- Data
- 28/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio penale riguardava la responsabilità dell’amministratore di una società fallita per bancarotta fraudolenta documentale, dopo l’assorbimento del distinto reato di omesso deposito delle scritture contabili. La difesa sosteneva che la contabilità fosse affidata a uno studio esterno e contestava la prova del dolo; la Cassazione ha invece ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento della tenuta frammentaria e irregolare dei documenti, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari. Il ricorso, giudicato generico e manifestamente infondato, è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Testo della pronuncia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del giorno 1 aprile 2019 (dep. il 25 giugno 2019) la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto emessa il 17 giugno 2016 nei confronti di P.D., ha ritenuto assorbito il delitto di omesso deposito dei libri e delle scritture contabili (art. 220 L. Fall. in relazione all'art. 16, n. 3 L. Fall. – contestato al capo B. della rubrica) nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 e art. 222 L. Fall. – contestato al capo A. della rubrica), rideterminando la pena principale in anni tre di reclusione e confermando nel resto la sentenza gravata.
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1), allegando che la motivazione del provvedimento sarebbe apparente, in particolare in relazione all'elemento soggettivo del delitto per cui è stata pronunciata condanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, perchè manifestamente infondato e generico.
1. Il ricorrente ha denunciato l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe limitata a riportarsi per relationem alle argomentazioni spese dal Tribunale.
Al riguardo ha premesso che:
– il fallimento è stato dichiarato solo per il mancato soddisfacimento di crediti erariali;
– l'imputato non ha mai ricevuto la notifica degli avvisi della fissazione dell'udienza prefallimentare, eseguita per compiuta giacenza, dunque non ha potuto difendersi efficacemente in quella sede nè stipulare transazioni in relazione ai debiti e non ha potuto ottemperare nei termini di legge al deposito delle scritture;
– la documentazione contabile è stata sequestrata presso la depositaria Sxxxxx 2000, studio di consulenza fiscale di cui si avvaleva l'imputato;
– il curatore ne ha rappresentato l'incompletezza e l'irregolarità, ma l'irreperibilità del P. – ad avviso della difesa, giustificata – ha impedito allo stesso imputato di chiarire i rapporti tra le varie società facenti capo alla sua famiglia.
Il ricorrente ha rassegnato che:
– non ricorrerebbe pertanto l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, perchè l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari e il patrimonio della società fallita non sarebbe assoluta e sul punto i Giudici del gravame avrebbero reso una motivazione apparente, atteso che avrebbe dovuto essere lo studio di consulenza a curare la contabilità; ragion per cui il P. non potrebbe dirsi consapevole che la disordinata e confusa tenuta dei libri e delle scritture avrebbe potuto rendere impossibile la ricostruzione;
– in maniera contraddittoria la Corte Territoriale, al fine di affermare la sussistenza del dolo, avrebbe affermato – in difetto di prova – la mancanza di tutta la documentazione contabile relativa alla vita dell'impresa, atteso che il curatore ne ha riferito solo l'incompletezza e l'irregolarità oltre al fatto che in essa fossero registrate fatture di società diverse e non fosse aggiornata;
– dunque, la Corte di appello avrebbe confuso la fattispecie di omessa tenuta della contabilità con la condotta in contestazione.
1.1. La sentenza impugnata – confermando in parte qua la pronuncia di primo grado ha affermato la responsabilità dell'imputato, socio accomandatario della fallita (XXXXX) s.n.c., per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte Territoriale, pur avendo richiamato la motivazione del provvedimento decisorio del Tribunale e rilevato come l'atto di appello non introducesse alcuno specifico profilo di novità rispetto al primo grado di giudizio, ha esposto le ragioni sulla scorta delle quali ha rigettato il gravame. In particolare, ha dato conto di quanto rassegnato dal curatore del fallimento nelle proprie relazioni e nell'esame testimoniale e segnatamente – per quel che più rileva in questa sede (alla luce dell'assorbimento del delitto di omesso deposito dei libri e delle scritture contabili, ritenuto dalla stessa sentenza impugnata) – del fatto che la documentazione contabile (sequestrata presso la Sxxxx 2000) fosse frammentaria e incompleta poichè la registrazione delle operazioni risultava parziale o errata; di tal chè, sulla scorta di essa, non era possibile la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari. Ancora, sotto il profilo soggettivo, il Giudice di appello ha ravvisato in capo al P. il dolo generico, affermando che egli fosse perfettamente consapevole che la tenuta irregolare e in parte omessa della contabilità avrebbe reso impossibile la ricostruzione delle vicende e del patrimonio dell'imputata, in quanto nella specie non difettavano soltanto talune scritture obbligatorie ma anche tutta la documentazione contabile relativa alla vita dell'impresa.
1.2. L'art. 125 c.p.p., comma 3, sanziona con la nullità (e dunque la sua inosservanza rileva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, che è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01). In altri termini, "il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione" (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia "allorchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti" (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).
Ebbene, si è appena dato conto (sub 1.1.), delle argomentazioni mediante le quali la Corte di Appello è pervenuta ha ravvisare nel caso di specie i presupposti, anche soggettivi, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Dunque, non occorre dilungarsi per affermare che, con evidenza, nella specie non ricorre una motivazione apparente.
1.3. Nè l'iter logico su cui si fonda la sentenza impugnata potrebbe essere inficiato, così ravvisandosi il vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in forza delle allegazioni difensive, fermo restando che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere "di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici" (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01, che rimanda a Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
Qui basti rilevare – oltre alla patente genericità degli asserti del ricorrente, in alcun modo suffragati e in parte relativi al reato, ritenuto assorbito, di omesso deposito dei libri e delle scritture contabili) – che:
– nonostante la sentenza impugnata abbia negato che l'imputato abbia offerto alcun elemento a sostegno dell'asserto secondo cui egli nulla sapeva della conduzione della società e, di conseguenza, abbia affermato, in piena conformità ai principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, che su di lui incombevano gli obblighi correlati alla sua qualità di amministratori di diritto e per vero di fatto, della società fallita (cfr. Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133 – 01, secondo cui "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa"; cfr. pure Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998 – dep. 1999, Mollo, Rv. 212147 – 01), la prospettazione difensiva ha ancora fatto leva sull'affidamento a terzi della tenuta della contabilità;
– la Corte di appello ha ritenuto responsabile il P. non dell'omessa tenuta della contabilità, bensì della tenuta di essa in guisa tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio (condotta descritta al capo A. della rubrica), correttamente affermando che per tale delitto è prescritto l'elemento soggettivo del dolo generico (come rilevato da questa Corte, "costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore"; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018 – dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867 – 01);
– ed ha indicato gli elementi di fatto – in maniera congrua rispetto ai dati emersi e, segnatamente, a quanto rassegnato dal curatore a proposito non solo delle irregolarità e della tenuta parziale della contabilità ma della mancanza di documentazione – sulla scorta dei quali ha inferito la sussistenza dell'elemento soggettivo, rispetto ai quali le censure del ricorrente (come in parte anticipato) sono del tutto generiche.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021
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