Cassazione, ordinanza n. 9355 del 07/04/2021

Ordinanza n. 9355 del 07/04/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
9355
Data
07/04/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato tardivo l’appello contro il rigetto dell’impugnazione di un avviso di liquidazione per omessa registrazione di un decreto ingiuntivo. La Cassazione ha stabilito che la sospensione semestrale prevista per le controversie definibili si aggiunge al termine d’impugnazione quando questo scade nel periodo indicato dalla legge; la sospensione feriale, se sovrapposta, resta invece assorbita e non si cumula. Poiché l’appello era stato spedito entro il termine così prorogato, il ricorso è stato accolto, con assorbimento delle questioni di merito, cassazione e rinvio alla CTR.

Testo della pronuncia

RILEVATO CHE

1.La soc. Sxxxx spa impugnava l'avviso di liquidazione con il quale veniva richiesto l'importo di euro 362,50 per omessa registrazione del decreto ingiuntivo nr. xxxx del 2012 emesso dal Tribunale di Napoli.

2.La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso; sull'impugnazione della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l'appello perché notificato oltre i sei mesi dal deposito della decisione impugnata

3 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Sxxxx spa sulla base di due motivi. L'Amministrazione Finanziaria si è costituita depositando controricorso.

CONSIDERATO CHE

1.Con il primo motivo denuncia la contribuente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017 e dell'art 327 c.p.c., per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello non cumulando, al termine lungo di impugnazione, il periodo di sospensione previsto dal citato Decreto Legge.

1.2 Con il secondo motivo venivano mosse censure di merito alla sentenza di primo grado, riportando le doglianze dell'atto di appello.

2 Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 L'art. 11 comma 9 del D.L. 96/2017 recante << Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» prevede che '' per le controversie definibili sono sospesivì per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017 ''

2.2 In base a tale disposizione il termine di sospensione di sei mesi si aggiunge al termine previsto per l'impugnazione della sentenza qualora lo stesso viene a scadere nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore dei decreto legge e il 30.9.2017.

2.3 Nell'individuare la data di scadenza del termine per impugnare va computato anche il periodo di sospensione feriale che cade prima dello scadere dei termini per l'impugnazione che, per contro, non trova invece applicazione ove il periodo 1-31 agosto viene a sovrapporsi al periodo di sospensione sicché il periodo feriale non può essere sommato alla sospensione.

2.4 Sul punto è stato recentemente chiarito che < non risulta applicabile la sospensione feriale dei termini essendo la stessa già compèresa nel periodo di sospensione previsto dal D.L. 50/2017 citato e non essendo ipotizzabile – in assenza di espressa disposizione normativa – che in relazione al medesimo periodo di tempo si applichi una doppia sospensione. (cfr. Cass. 19587/2019). Questa Corte del resto ha già avuto occasione di affermare, nella analoga fattispecie della sospensione dei termini per ricorrere per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art.16, relativamente al periodo 1 gennaio 2003- 1 giugno 2004, che '' il periodo di sospensione feriale dell'anno 2003 (1 agosto – 15 settembre), cadente nella ben più ampia fase dicsospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza contraria previsione, perchè detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa.'' (Cass. 14898/07; Cass. 5924/10 cfr in senso conforme Cass. n. 10741/2014; Cass. 16877/2014, Cass. n. 16876/2014).

Ciò premesso, essendo pacifico che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 12.12.2016, il termine per impugnare veniva a scadere il 12.06.2017; con proroga, ex art.11 comma 9 D.L. 50/2017, non tenendo conto della sospensione feriale, sino al 12.12.2017; l'appello, come risulta dalla relata di notifica riprodotta nel ricorso risulta essere stato spedito per la notifica in data 11.12.2017 e, quindi, nei termini

Ne consegue l'accoglimento del ricorso; la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania per l'esame delle questioni di merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il primo motivo assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2021.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.