Cassazione, sentenza n. 35809 del 30/09/2021
Evasione - Omessa dichiarazione - Emissione fatture false - Sequestro prima casa - Legittimità.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 35809
- Data
- 30/09/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’indagato contestava il sequestro preventivo dell’immobile nel quale risiedeva la famiglia, disposto in relazione a ipotesi di omessa dichiarazione e fatture false, invocando i limiti posti all’espropriazione immobiliare per debiti tributari. La Cassazione ha chiarito che tali limiti riguardano l’agente della riscossione e l’unico immobile di proprietà, non impedendo la confisca penale, diretta o per equivalente, né il sequestro ad essa finalizzato; la medesima conclusione vale sotto la soglia di 120.000 euro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
Massima
In caso di evasione fiscale e mancata presentazione della dichiarazione dei redditi con emissione di fatture false per importi rilevanti, la misura del sequestro finalizzato alla confisca della prima casa risulta legittima. Infatti, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76 del DPR n.602/1973 non è di ostacolo all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo a essa finalizzato, in quanto opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, con riferimento all'unico immobile di proprietà. Ciò estende i suoi effetti, per identità di ratio, anche alle altre ipotesi di impignorabilità dei beni immobiliari nei casi in cui l'importo del debito tributario non superi la soglia di 120.000 euro. Pertanto, non è applicabile il principio di cui all'art. 52 del DL 69/2013 che preclude l'applicazione del sequestro preventivo e la confisca diretta dell'abitazione dell'indagato.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il sig. T. R. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 30/06/2020 del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 27/05/2020 del Gip del Tribunale di Rovereto che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, 81, cpv., cod. pen., 8, d.lgs. n. 74 del 2000, 81, cpv., 110, cod. pen., 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, del profitto dei reati ovvero, in mancanza, di beni mobili ed immobili in sua disponibilità corrispondenti al valore dell'imposta evasa.
1.1. Con unico, articolato motivo, allegando, in fatto, che il sequestro è stato eseguito sull'immobile sito in Rovereto, Corso Verona 46, nel quale risiede la propria famiglia, deduce, in diritto, la violazione dell'art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. g), d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, sul rilievo della impignorabilità del bene in quanto "prima casa" e in considerazione dell'importo oggetto di sequestro (Euro 101.270,00).
2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3. Osserva il Collegio:
3.1. secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, Rv. 278275 – 01; Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, Rv. 274145 – 01; Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014, Rv. 261500 – 01);
3.2. L'insegnamento giurisprudenziale estende i suoi effetti, per evidente identità di ratio, anche alle altre ipotesi di impignorabilità dei beni immobiliari nei casi in cui l'importo del debito tributario non superi la soglia di 120.000,00 euro (art. 76, comma 1, lett. b, d.P.R. n. 602 del 1973);
3.3. non si applica al caso di specie il principio affermato da Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, Rv. 268797 – 01, secondo cui la disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) – che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore – preclude l'applicazione del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, dell'abitazione di soggetto indagato per il delitto di cui all'art.11, comma primo, d. Igs. 10 marzo 2000, n.74, commesso mediante l'alienazione simulata del cespite immobiliare;
3.4. ciò sul rilievo che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto ed esige pertanto che la condotta sia idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quivi già " ex ante" non consentita per mancanza dei relativi presupposti normativi;
3.5. non sussiste, dunque, alcun contrasto interpretativo che giustifichi la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite;
3.6. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17/02/2021.
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