Cassazione, sentenza n. 27627 del 11/10/2021

Sentenza n. 27627 del 11/10/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
27627
Data
11/10/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia traeva origine dalla rettifica, ai fini dell’imposta di registro, del valore dell’avviamento e della componente immobiliare compresi in una cessione d’azienda; dopo il rigetto nei due gradi di merito, la società aveva proposto sette motivi in Cassazione. Durante il giudizio la contribuente ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal decreto richiamato nella pronuncia e di avere versato in unica soluzione quanto richiesto dall’agente della riscossione. Preso atto della sopravvenuta definizione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensato le spese.

Testo della pronuncia

La società contribuente ha opposto un atto di rettifica e liquidazione di imposta di registro con il quale l'Agenzia, in riferimento all'atto di cessione di azienda registrato il (—) ha rettificato il valore dell'avviamento e della componente immobiliare ceduta. Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società ha proposto appello che è stato rigettato dalla CTR su rilievo che essa ricorrente avrebbe riproposto complessivamente le medesime eccezioni già esaminati dai giudici di primo grado senza aggiungere alcun riferimento e contestazione alle motivazioni della sentenza; inoltre il giudice d'appello ha ritenuto la correttezza dell'atto impositivo Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a sette motivi. Si è costituita l'Agenzia delle entrate con controricorso.

In data 29 luglio 2021 la società contribuente ha depositato un'istanza per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata, rappresentando che la società ha chiesto di volersi avvalere delle disposizioni del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e ha pagato in unica soluzione l'importo richiesto da Equitalia, allegando il relativo bollettino postale (il pagamento risulta effettuato il (—)).

Pertanto il giudizio deve dichiararsi estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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