Cassazione, sentenza n. 28915 del 05/10/2022

Sentenza n. 28915 del 05/10/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
28915
Data
05/10/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava un maggiore imponibile IRPEF collegato alla plusvalenza derivante dalla cessione di un’attività commerciale; il primo grado aveva respinto il ricorso, mentre l’appello lo aveva accolto. La Cassazione rileva che la motivazione della sentenza regionale affermava la legittimità della decisione di primo grado, ma il dispositivo accoglieva inspiegabilmente l’appello. Poiché il contrasto impedisce di comprendere il contenuto della statuizione, la sentenza è nulla: il ricorso dell’Agenzia è accolto e la causa rinviata al giudice tributario siciliano per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

1. A.A. impugnava, dinanzi la C.t.p. di MESSINA, l'avviso di accertamento n. (—) con il quale le veniva contestata una maggiore imposta ai fini IRPEF, per l'anno 1994, di L. 16.000.000,00, a seguito di un atto di cessione registrato, con il quale costei vendeva e trasferiva alla Fiorino snc la propria attività commerciale di macelleria, sita in (—).

2. La C.t.p., ove si costituiva anche l'ufficio finanziario, rigettava il ricorso.

3. Avverso detta sentenza, proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia che, nella costituzione dell'Agenzia delle Entrate, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l'appello, con la sentenza n. 161/27/13, depositata in data 5 luglio 2013.

4.Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

A.A. non si è costituita, rimanendo intimata.

La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre 2022, per la quale non sono state depositate memorie.

Motivi della decisione

1.Con l'unico motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 ed art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4" l'Agenzia lamenta l'error in iudicando e l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, dopo essere stato affermato, nella parte motiva, che il ricorso non avrebbe meritato accoglimento, in dispositivo si accoglieva il ricorso in riforma della sentenza di primo grado.

2. Il motivo è fondato.

Emerge ictu oculi l'assoluta contraddittorietà tra la motivazione della sentenza impugnata ed il dispositivo laddove, da un lato, si afferma chiaramente la legittimità della sentenza di primo grado, per essere stato determinato un maggior reddito sulla base di una plusvalenza realizzata attraverso la cessione dell'azienda macelleria, e, dall'altro, inspiegabilmente, nel dispositivo, si decide nel senso dell'accoglimento dell'appello.

Sussiste, pertanto, un contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza in quanto esso incide sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile e comprensibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass. 09/05/2007, n. 10637).

3. In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di MESSINA, affinchè, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchè alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la senza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di MESSINA, perchè proceda, in diversa composizione, a nuovo e motivato esame nonchè alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria, il 5 ottobre 2022

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