Cassazione, sentenza n. 36874 del 15/12/2022

Sentenza n. 36874 del 15/12/2022

Tipologia
Sentenza
Numero
36874
Data
15/12/2022
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società chiedeva la revocazione dell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso relativo ad accertamenti ICI e IMU, sostenendo di non avere ricevuto l’avviso dell’udienza camerale presso il procuratore costituito. La Corte accerta invece che la comunicazione era stata regolarmente inviata via PEC al difensore domiciliatario indicato nella procura e nel ricorso, secondo la disciplina specifica del giudizio di cassazione. La revocazione è dichiarata manifestamente inammissibile; oltre alle spese, viene applicata la condanna per abuso del processo prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c.

Testo della pronuncia

1. – Con un solo motivo rescindente, illustrato con memoria, l'Immobiliare P. Srl ricorre per la revocazione della ordinanza n. 10725/21, depositata il 22 aprile 2021, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la sentenza n. 1597/2019, depositata il 9 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, a sua volta, aveva disatteso l'appello della stessa parte e, così, confermato la decisione di prime cure recante rigetto dell'impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi dal Comune di Porto Valtravaglia per il recupero a tassazione dell'ICI e dell'IMU dovute dalla contribuente relativamente agli anni 2011 (ICI), 2012 e 2013 (IMU).

1.1 – A fondamento del motivo di ricorso per revocazione, assume la ricorrente che:

– la Corte aveva definito il giudizio "in forza della "falsa percezione" della "regolare comunicazione" al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c., della odierna ricorrente della "fissazione dell'udienza in Camera di consiglio" del 23 febbraio 2021";

– difatti, all'avocato Paolo Pasquale Di Paola, "in quanto "procuratore costituito ex art. 170 c.p.c." della ricorrente Immobiliare P. Srl nel detto giudizio definito con l'Ordinanza n. 10725 del 2021 di Codesta Corte Suprema oggetto del presente giudizio di revocazione, nessuna "comunicazione" (era) stata inviata dalla cancelleria di Codesta Suprema Corte… avente ad oggetto la fissazione della predetta udienza in Camera di consiglio del 23 febbraio 2021", e tanto che la stessa presa di conoscenza di detta ordinanza era conseguita dal suo invio, in data 22 aprile 2021, ad opera dell'avvocato "Pasquale Di Paola del Foro di Termini Imprese";

– nè avrebbe potuto diversamente rilevare "una eventuale "comunicazione della fissazione" della predetta "udienza in Camera di consiglio" del giorno 23 febbraio 2021… ad un altro soggetto – come può essere, ad esempio, il domiciliatario della ricorrente piuttosto che il suddetto Avv. Pasquale Di Paola del Foro di Termini Imerese -" in ragione del testuale tenore dell'art. 170 c.p.c., che una siffatta comunicazione prescrive nei confronti del procuratore costituito.

2. – Il Comune di Porto Valtravaglia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso, – che, siccome notificato il 22 novembre 2021, risulta tempestivamente proposto, a fronte di ordinanza pubblicata il 22 aprile 2021, – è manifestamente inammissibile.

2. – Difatti, come si desume dagli atti del giudizio iscritto al n. 33496/2019 di R.G., l'avviso di trattazione camerale del ricorso venne comunicato all'indirizzo PEC dell'avvocato Carola Cicconetti, difensore domiciliatario come da procura speciale allora rilasciata dalla parte ricorrente (e risultante, altresì, dall'epigrafe dello stesso ricorso ove, per l'appunto era stato indicato anche l'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario).

3. – Come, poi, le Sezioni Unite della Corte hanno avuto modo di rilevare, l'art. 366 c.p.c., comma 2 – secondo il cui disposto "Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione", – ha natura di disposizione di carattere generale che regola non solo la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale ad istanza del controricorrente, ma tutte le comunicazioni e notificazioni che debbono farsi agli avvocati di entrambe le parti e, quindi, anche le notificazioni di cui all'art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 377 c.p.c., comma 2, in mancanza di altre disposizioni di carattere particolare (Cass. Sez. U., 14 giugno 1999, n. 92).

E si è, in particolare, rimarcato che l'elezione di domicilio del ricorrente deve essere contenuta nel ricorso e le sue successive modifiche devono rispettare i requisiti dell'elezione stessa, la quale si configura come specifica dichiarazione "indirizzata" ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel processo (controparti, giudice, cancelliere), così che il trasferimento della domiciliazione, per avere rilevanza, esige anch'esso una specifica dichiarazione "indirizzata", essendo irrilevante, quindi, agli effetti della notifica dell'avviso dell'udienza da parte del cancelliere della Corte, l'indicazione di un domicilio diverso da quello indicato in ricorso contenuta in atti indirizzati al giudice ed aventi diversa finalità, del cui integrale contenuto la cancelleria non è tenuta a prendere conoscenza (Cass. Sez. U., 14 giugno 1999, n. 92, cit., cui adde Cass., 18 febbraio 2015, n. 3224; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24163; Cass. Sez. U., 24 giugno 2011, n. 13908, in motivazione; Cass., 2 aprile 2004, n. 6508).

4. – La ricorrente, pertanto, impropriamente evoca il contenuto delle disposizioni di cui all'art. 170 c.p.c., in quanto, come sin qui rilevato, la specifica disciplina del giudizio di cassazione impone, ad ogni modo (pena l'identificazione della cancelleria della Corte di cassazione quale soggetto, e luogo, di esecuzione delle comunicazioni), un'elezione di domicilio (ovvero l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata) ove eseguire le notificazioni e le comunicazioni previste per il giudizio di cassazione.

5. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

5.1 – La manifesta inammissibilità del proposto motivo di ricorso, così come sopra ripercorsa, fonda, da ultimo, la statuizione sanzionatoria prevista dall'art. 96 c.p.c., comma 3, e per importo correlato a quello oggetto di liquidazione a titolo di spese processuali.

Come statuito dalla Corte, difatti, la condanna ex art. 96, comma 3, cit., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta, – con finalità deflattive del contenzioso, – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830; Cass., 24 settembre 2020, n. 20018; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812; Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139; Corte Cost., 23 giugno 2016, n. 152).

E, come si è rimarcato in ordine alla quantificazione della misura, dell'art. 96 c.p.c., comma 3, rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa, ovvero ad un loro multiplo, nei limiti segnati ad ogni modo da ragionevolezza (v. già Cass., 30 novembre 2012, n. 21570 cui adde Cass., 21 novembre 2017, n. 27623; v., altresì, Cass., 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., 18 novembre 2019, n. 29812 nonchè Corte Cost., 6 giugno 2019, n. 139).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, – liquidate in Euro 2.300,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, – nonchè, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, della ulteriore somma di Euro 4.600,00; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il proposto ricorso per revocazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2022

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