Cassazione, ordinanza n. 3903 del 09/02/2023

Processo tributario - Sospensione dei termini.

Tipologia
Sentenza
Numero
3903
Data
09/02/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un’associazione sportiva dilettantistica aveva ottenuto nei gradi di merito l’annullamento dell’accertamento, ritenuto notificato prima del decorso del termine dilatorio successivo al processo verbale, calcolato applicando la sospensione feriale. La Cassazione distingue i termini processuali, soggetti alla sospensione, da quelli endoprocedimentali che scandiscono l’attività amministrativa: al termine posto a garanzia del contraddittorio prima dell’accertamento la sospensione feriale non si applica. Accoglie il primo motivo dell’Agenzia, assorbe il secondo, cassa la decisione e rinvia per un nuovo esame dell’appello.

Massima

In tema di sospensione feriale dei termini, l'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n.742, essendo applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali che cadenzano il procedimento amministrativo fino all'emissione del provvedimento amministrativo, quest'ultimo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria, determina che al termine dilatorio, previsto dall'art.12, comma7, della Legge n.212 del 2000, a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale in materia di accertamento tributario, non è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato che:

all'associazione sportiva dilettantistica fiamma basket fu notificato un avviso d'accertamento con cui, relativamente all'anno di imposta 2007, all'agenzia delle entrate rideterminato di imponibili ai fini Ires, Irap ed iva chiedendo il pagamento di maggiori imposte, oltre sanzioni.

L'atto impositivo notificato il 3 ottobre 2012, era seguita la verifica e al processo verbale di contestazione, con cui era stata contestata la natura associativa non commerciale dell'ente prevista dal DPR del 22 dicembre 1986 n. 917 art 148 con conseguente esclusione delle agevolazioni fiscali ricalcolo degli elementi attivi e passivi, nonchè presunte entrate non contabilizzate, il pvc era stato redatto il 9 luglio 2012.

L'ente impugna l'avviso d'accertamento dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Caserta, che con sentenza n. 2340/02/2014 vedi chiara la nudità perchè notificato senza il rispetto del termine dilatorio previsto dalla L. n. 212 del 27 luglio 2000 art 12 comma 7, così violando la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria fu respinto dalla commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n 4869/32/2015, ora oggetto di impugnazione il giudice regionale di penne che ai fini del rispetto del termine di datario corresse escludere il periodo di sospensione feriale , di cui alla L. n 742 del 7 ottobre 1969 art. 1. A tal fine sostenne che la sospensione feriale trovasse applicazione non solo in termini prettamente processuali, ma ogni altro termine fissato ed incidente sul compimento di atti processuali, diversamente emergendo conseguenze aberranti sul concreto esercizio del diritto di difesa del contribuente ap. non torna neppure conto che la contribuente aveva comunque già depositato osservazioni sul processo verbale.

l'agenzia delle entrate ha censurato la pronuncia, di cui ne ha chiesto la Cassazione, affidandosi a due motivi. la contribuente è rimasta intimata.

Nell'adunanza camerale del 9 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.

Considerato che:

col primo motivo l'agenzia delle entrate ha annunciato la violazione che la falsa applicazione della L. n. 212 del 27 luglio 2000 art 12 comma 7, Nonchè la L. n 742 del 7 ottobre 1969 art. 1, in relazione all'art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., quanto all'errore interpretazione della disciplina che regolamenta la sospensione feriale dei termini processuali , che il giudice regionale ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie prevista dall'articolo 17 comma 7 del CD statuto contribuente , in materia di garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.

Il motivo è fondato.

il tenore della norma regolatrice della sospensione feriale dei termini processuali e in equivoco nel circoscrive dei termini processuali, e solo a essi, la sua applicabilità.

L'art. 1 cit, ratione temporis vigente, prescrive infatti che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie a quelle amministrative è sospeso del diritto dal 16 luglio al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e differito alla fine del detto periodo. la norma è stata novellata dalla legge numero 162 del 10 novembre 2014 articolo 16, chi ha ridotto la sospensione dei termini nel periodo 1/31 agosto (ma con decorrenza a partire dall'anno 2015, e quindi ininfluente sulla presente controversia).

tutti gli interventi legislativi e della Corte costituzionale incidenti sulla materia disciplinata dalla legge del 1969 sono stati indirizzati ad ampliare il regime della sospensione feriale dei termini processuali, senza mai attingere la disciplina dei termini avendo procedimentali, che cadenza del procedimento amministrativo, sino al suo compimento e all'emissione dell'atto amministrativo impugnabile dinanzi ad una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria.

la commissione regionale ha invece ritenuto che anche al termine di ratorio, posto della L. n. 212 del 27 luglio 2000 art 12 comma 7 a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, fosse applicabile la sospensione feriale dei termini così pronunciandosi allenamente esteso a quella fattispecie una disciplina determini ad essa non applicabile incorrendo in un errore di interpretazione della norma.

Il motivo va dunque accolto, dovendo affermarsi il principio secondo cui in tema di sospensione fierale di termini L. n 742 del 7 ottobre 1969 art. 1 pur più ampio contenuto assicurato dai numerosi interventi della Corte costituzionale, è applicabile ai soli termini processuali, conclusione dei termini endoprocedimentali , che cadenza nel procedimento amministrativo sino all'emissione del provvedimento amministrativo, quest'ultimo impugnabile dinanzi a una giurisdizione, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria. nevi discende che al termine dilatorio previsto della L. n. 212 del 27 luglio 2000 art 12 comma 7 a garanzia del contraddittorio in procedimentale in materia di accertamento tributario, non è applicabile a sospensione dei termini del periodo feriale.

il secondo motivo con cui l'amministrazione finanziaria ha lamentato la violazione della L. n. 212 del 27 luglio 2000 art 12 comma 7, in relazione all'art 360 comma 1 n.3 c.p.c., resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

la sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado nella Campania, che, in diversa composizione, provvederà all'esame dell'appello dell'agenzia delle entrate, oltre che alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo assorbito il secondo.

Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania cui demanda in diversa composizione veicola anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2023

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