Cassazione, sentenza n. 5431 del 21/02/2023

Sentenza n. 5431 del 21/02/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
5431
Data
21/02/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio sull’iscrizione ipotecaria, il contribuente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata dei debiti e documentato il loro integrale pagamento, rinunciando quindi al ricorso. La Corte rileva che la definizione si perfeziona con il pagamento e con la produzione della relativa documentazione nel processo; precisa inoltre che la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l’accettazione della controparte. Il procedimento è stato dichiarato estinto e le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

1. Con ricorso notificato all'agente della riscossione in data 13 luglio 2015 C.C. impugnava la sentenza n. 33/24/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Milano), che aveva rigettato l'appello incidentale proposto dal contribuente ed accolto quello principale avanzato dal concessionario, così rigettando l'opposizione che il ricorrente aveva proposto contro l'avviso di iscrizione ipotecaria n. (—).

L'istante articolava otto motivi di ricorso.

2. Equitalia Nord notificava, tramite posta elettronica certificata del 22 settembre 2015, controricorso in data 10 gennaio 2015, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.

3. In data 9 ottobre 2022 l'istante ha depositato nota con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, dando atto che con dichiarazione di adesione n. (—) del (—) aveva chiesto di procedere alla definizione dei debiti nelle forme previste dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, commi 184 e 185 , e che l'Agenzia delle Entrate con nota del 17 dicembre 2019 aveva attestato l'avvenuto, integrale, pagamento dei debiti stralciati.

4. L'agente della riscossione ha depositato in data 14 ottobre 2022 memoria ex art. 378 c.p.c. , insistendo nelle sue difese, senza prendere posizione sulla richiesta avanzata dal contribuente.

Motivi della decisione

5. Va innanzitutto dato conto del perdurante "ius postulandi" del difensore della controricorrente.

Come sopra esposto il suindicato controricorso è stato presentato da Equitalia Nord Spa e tanto ha giustificato la sua menzione nell'epigrafe della sentenza, giacchè "la provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura" (così, Cass., Sez. I civ., 9 dicembre 2021, n. 39173 ).

Nondimeno, non può farsi a meno di osservare – per quanto in seguito rileverà – che successivamente alla data del 1 luglio 2017, epoca di scioglimento ed estinzione della menzionata società di riscossione, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale nuovo ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle Entrate, previsto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1 che è subentrata ex lege, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali già pendenti in capo ad Equitalia Sud Spa , nel segno di una fattispecie estintiva che ha interessato la precedente società che gestiva l'attività di riscossione, riconducibile ad una successione in universum ius, sebbene con la peculiarità di un "trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del munus publicum riferito all'attività della riscossione" (cfr. Cass., Sez. U. civ., 9 marzo 2021, n. 15911 ).

Tuttavia, per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l' art. 85 c.p.c. ), l'estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e la successione ad essa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1 conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 , non hanno privato il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" sino alla sua sostituzione (cfr. Cass., Sez. V civ., 3 febbraio 2022, n. 3312 ), che nella specie non è avvenuta.

6. Come sopra anticipato, l'istante ha dedotto ed ha documentato di aver aderito alla definizione di cui alla L. 31 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 184 e 185 , tramite dichiarazione presentata il (—), alla quale ha fatto seguito la comunicazione del 17 dicembre 2019 con cui l'Agenzia delle Entrate ha attestato l'avvenuto "versamento a saldo complessivo, in base alla comunicazione di definizione agevolata n. (—) delle cartelle oggetto delle iscrizioni ipotecarie nn. (—)", che è quella oggetto di contenzioso.

7. la L. 31 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 198 , prevede che "Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, commi 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 14-bis , 18 , 19 e 20 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ".

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, comma 6 , stabilisce che "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati".

Alla luce di quanto precede non vi sono ragioni per non dichiarare il giudizio estinto.

8. Per quanto possa rilevare, va solo aggiunto che la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, non ha carattere di atto "accettizio" e che non necessita, quindi, dell'accettazione della controparte (così Cass., Sez. U. civ., 30 novembre 2021, n. 3755 ).

9.Va dunque dichiarata l'estinzione del procedimento per rinuncia, in ragione del compimento della suindicata procedura di definizione agevolata della controversia.

10. Le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del procedimento. Spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2023

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.