Cassazione, sentenza n. 9016 del 30/03/2023
Sentenza n. 9016 del 30/03/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9016
- Data
- 30/03/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva contributi consortili per opere di bonifica e difesa idraulica, nonché la qualificazione dell’atto impugnato e un motivo d’appello rimasto senza risposta. La Cassazione afferma che, quando il fondo è incluso in un piano di classifica non specificamente contestato, il beneficio diretto è presunto e spetta al contribuente provare la mancata esecuzione o il mancato funzionamento delle opere; rileva inoltre che la CTR aveva trattato un invito al pagamento come avviso di liquidazione e omesso una pronuncia. Accolto il ricorso, cassa con rinvio al giudice tributario pugliese.
Testo della pronuncia
Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 2697 c.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per aver la CTR posto a suo carico l'onere di provare l'esistenza di benefici specifici in favore del consorziato, nonostante sussistesse un piano di classifica e quest'ultima avesse formulato delle contestazioni del tutto generiche.
1.1. Il motivo è fondato.
In tema di contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica dei terreni, grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni l'avviso di liquidazione affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste (Sez. 5, Ordinanza del 16/07/2021, 20359), poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell' art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012 ; conf., fra le tante, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017, Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020, Sez. 5, Sentenza n. 8079 del 23/04/2020 e Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021 ).
In particolare, l'avvenuta approvazione del piano di classifica e l'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento contabile fanno presumere il prodursi di un vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell' art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 (Sez. 5, Sentenza n. 13167 del 11/06/2014 ; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9511 del 18/04/2018).
Solo in difetto dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonchè il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (Sez. 5, Sentenza n. 11431 del 08/04/2022 ).
Va altresì tenuto presente che, ove i fondi siano compresi nel perimetro di contribuenza, in difetto di specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica, che può ritenersi integrata unicamente dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, si presume che gli stessi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24356 del 29/11/2016).
Nella fattispecie in esame è incontestato, e comunque risulta ex actis, che il consorzio abbia depositato sia il piano di classifica che lo stralcio planimetrico, dal quale ultimo si evinceva che i terreni del A.A. erano irrigati da quattro idranti (cfr. pag. 10 del ricorso). Non risulta, invece, che il contribuente abbia specificamente contestato la legittimità dei detti documenti, essendosi limitato a dedurre la mancata esecuzione delle opere e, in genere, l'insussistenza di un beneficio fondiario diretto e specifico.
Del resto, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sè maggior valore per effetto di tali opere (Sez. 5, Sentenza n. 27057 del 19/12/2014 ; conf. Sez. 5, Sentenza n. 27469 del 30/12/2016 ).
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) per aver la CTR rilevato un vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione impugnato, nonostante solo il successivo atto impositivo (id est, la cartella di pagamento) dovesse contenere una motivazione analitica.
2.1. Il motivo è fondato.
I giudici di appello hanno esaminato la doglianza relativa al deficit motivazionale dell'atto opposto, sul presupposto che si trattasse di un avviso di liquidazione, mentre in realtà l'atto notificato al contribuente è un invito al pagamento.
La Commissione regionale, ritenendo che l'oggetto della controversia fosse un avviso di liquidazione – mentre si tratta di un invito al pagamento – è incorsa nel denunciato "errore di sussunzione", che si è tradotto in una falsa applicazione dei principi di diritto concretamente applicabili.
Giova, in proposito, rammentare – come è stato ribadito anche di recente da questa Corte – che il vizio di cui all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione. ( Sez. U. del 12/11/2020, n. 25573; Cass. del 25/09/2019, n. 23851; Cass. del 14/01/2019, n. 640 ).
Il vizio di cui all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 inoltre, "può pure sostanziarsi nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione", ferma restando la necessità che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito, poichè altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell'accertamento di fatto di competenza di detti giudici ( Cass. del 13/10/2017, n. 4125 ).
Ebbene, nel caso in esame, i giudici regionali, hanno erroneamente ricondotto l'atto impositivo opposto in una fattispecie astratta piuttosto che in un'altra ( Cass. del 31/5/2018, n. 13747 ; Cass. n. 10320 del 2018), considerato che ha applicato i criteri motivazionali richiesti per gli atti impositivi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ad un atto diverso da quello erroneamente presupposto dalla regionale.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) per avere i giudici territoriali omesso di pronunciarsi in merito al quarto motivo di appello con il quale era stata denunciata la "nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in ordine alla presunta sovrapposizione del finanziamento regionale con il contributo consortile".
3.1. Il motivo è fondato.
Premesso che il ricorrente, in osservanza del principio di specificità, ha debitamente trascritto i passaggi logici dell'atto di appello dai quali si evince che aveva, con uno specifico motivo di gravame, sottoposto all'attenzione della CTR la questione (sottolineando, tra l'altro, che, a seguito della deliberazione commissariale n. 52 del 21.2.2014, il Commissario Straordinario del Consorzio aveva potuto formare il ruolo rideterminando nella misura corretta le spese da ripartire sui consorziati, al netto del contributo regionale), non è revocabile in dubbio che la stessa CTR non si sia pronunciata sul detto motivo, in tal guisa incorrendo in una palese violazione dell' art. 112 c.p.c. .
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Puglia.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Puglia in differente composizione.
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