Cassazione, sentenza n. 9382 del 05/04/2023
Sentenza n. 9382 del 05/04/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9382
- Data
- 05/04/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta sull’incentivo all’esodo, invocando il regime agevolato mantenuto transitoriamente dopo la sua abrogazione. La Cassazione afferma che il beneficio resta applicabile se il rapporto è cessato entro il 3 luglio 2006 oppure, per cessazioni successive, se deriva da atti o accordi di data certa anteriore; grava sul lavoratore la prova dell’adesione tempestiva al piano. Poiché la cessazione era successiva e non risultava dimostrato il perfezionamento dell’accordo prima dell’abrogazione, il ricorso è rigettato.
Testo della pronuncia
A.A. formulò istanza di rimborso dell'Irpef oggetto di ritenuta sull'incentivo all'esodo riconosciutogli per gli anni (Omissis), in seguito alle dimissioni irrevocabili dal lavoro che egli aveva presentato in attuazione di un piano programmato dalla propria datrice UBI Banca Carime Spa e in adesione al corrispondente Fondo di solidarietà.
Con nota del 28 novembre 2011 l'Agenzia delle entrate respinse l'istanza di rimborso; tale atto di diniego fu impugnato dal contribuente, con esito favorevole, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari.
2. La sentenza fu riformata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, adita con gravame principale dell'Amministrazione e con gravame incidentale del contribuente, limitato alla regolazione delle spese.
I giudici d'appello ritennero che il contribuente fosse decaduto dal diritto ai benefici fiscali; l'accordo sindacale prevedeva infatti, a tale riguardo, che la domanda di adesione al Fondo di solidarietà fosse presentata entro il 30 dicembre 2005, mentre la cessazione anticipata del rapporto di lavoro aveva avuto luogo solo il 31 luglio 2006.
3. La sentenza d'appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denunzia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorrente osserva che la sentenza di primo grado era stata appellata dall'Amministrazione sul solo rilievo dell'omessa valutazione delle ragioni di fatto esposte in relazione all'an e al quantum della pretesa. Sostiene, pertanto, che la pronunzia impugnata, che ha accolto il gravame sulla base di una diversa ragione, sarebbe affetta da ultrapetizione.
2. Con il secondo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione del giudicato formatosi in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'accesso del contribuente ai benefici fiscali.
La statuizione resa sul punto dalla C.T.P. di Bari, infatti, non era stata fatta oggetto di specifiche ragioni di doglianza da parte dell'Amministrazione.
3. Il terzo mezzo di impugnazione denunzia violazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 23, art. 36, comma 23, conv. nella L. n. 248 del 2006 .
Il ricorrente osserva che tale disposizione, nell'abrogare il D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917, art. 19, comma 4-bis, ( TUIR ), ne ha disposta l'applicazione in via transitoria con riferimento alle somme corrisposte in relazione ai rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto (3 luglio 2006).
4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce "violazione ex art. 360 c.p.c. , n. 3 per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio", assumendo che la sentenza d'appello non si sarebbe pronunziata in ordine alla circostanza che l'accordo sindacale del 3 marzo 2005 prevedeva la possibilità per il contribuente di presentare domanda di adesione al piano di incentivazione all'esodo in qualunque momento e senza limiti temporali.
5. I primi due motivi, che agitano questioni collegate, possono essere oggetto di scrutinio congiunto.
Entrambe le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
5.1. Con riferimento alla prima, infatti, il ricorrente ha omesso di riportare l'atto di appello dell'amministrazione finanziaria sul quale ha fondato la propria denunzia di ultrapetizione.
Peraltro, la sentenza impugnata riporta espressamente, nella parte in fatto, uno stralcio delle controdeduzioni dell'Agenzia delle entrate che contiene un'esplicita contestazione della tempestività del collocamento a riposo del contribuente.
5.2. Quanto, poi, al motivo fondato sull'intervenuto giudicato, neppure in tal caso il ricorrente produce la sentenza di primo grado donde tale circostanza dovrebbe evincersi; d'altro canto, la sentenza d'appello, alla pag. 3, contiene espressamente il rilievo in base al quale l'Ufficio "reiterando, sostanzialmente, le argomentazioni proposte in primo grado, ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti legittimanti il rimborso delle ritenute richieste, ed ha evidenziato che il contribuente non ha fornito una cognizione certa della natura delle riscosse e l'entità del credito spettante".
6. I restanti motivi, anch'essi meritevoli di esame congiunto per la loro connessione, non sono fondati.
6.1. Il Collegio, sul punto, intende uniformarsi ai precedenti di questa Corte (v. ad es. Cass. n. 29400/2019; Cass. n. 21770/2018; Cass. n. 25953/2015), secondo i quali l'art. 19, comma 4-bis TUIR , che ha introdotto per i contributi d'incentivo all'esodo dei lavoratori dipendenti un'aliquota dimezzata rispetto a quella per il trattamento di fine rapporto, quantunque abrogato è reso ultrattivo dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23 , in due ipotesi non concorrenti, ovvero (1) con riferimento alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto-legge menzionato, e (2) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo tale data, ma resi in attuazione di atti o accordi aventi data certa ad essa anteriore.
In tal senso, spetta al lavoratore che abbia proposto istanza di rimborso dell'Irpef, assumendo di aver percepito l'indennità come incentivo all'esodo volontario, di fornire la prova, mediante idonea documentazione, che l'erogazione del contributo è avvenuta a tale titolo, e di aver aderito in data antecedente al 4 luglio 2006 al piano di incentivo proposto dal datore di lavoro oppure oggetto di accordo sindacale.
6.2. Tale onere non è stato assolto dal ricorrente.
Questi, infatti, si è limitato ad allegare che il proprio rapporto di lavoro sarebbe cessato in attuazione dell'incentivo all'esodo di cui all'art. 19, comma 4-bis TUIR , ma – a fronte del fatto che la cessazione risulta perfezionata il 31 luglio 2006, con l'adesione datoriale alla propria richiesta – non ha dimostrato che l'accordo si fosse già perfezionato prima dell'abrogazione del trattamento fiscale agevolato.
Preso atto di tale incolmabile difetto probatorio, il Collegio osserva che è irrilevante accertare se l'accordo sindacale prevedesse o meno la possibilità di un'adesione del lavoratore senza limiti di tempo, poichè ciò che conta, in questa sede, è la sussistenza dei requisiti per l'applicazione di una particolare disciplina fiscale a tale adesione.
7. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
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