Cassazione, sentenza n. 10244 del 18/04/2023

Sentenza n. 10244 del 18/04/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
10244
Data
18/04/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava l’avviso comunale per la TARI 2016 su aree e magazzini adibiti allo stoccaggio, dopo che il giudice regionale aveva escluso l’esenzione per mancata prova dell’impossibilità di produrre rifiuti o del loro avvio a recupero. La Cassazione non ha esaminato il merito: l’omesso deposito dell’avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta rende inesistente la notificazione e comporta l’inammissibilità, salvo tempestiva prova dei presupposti per la rimessione in termini. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione del Comune.

Testo della pronuncia

Con avviso notificato il 1 agosto 2016 il Comune di Nola accertava e chiedeva alla società ricorrente il pagamento dell'intero importo a titolo di TARI per l'anno di imposta 2016 in relazione al bene immobile, posseduto dall'istante, sito nel comprensorio industriale dell'Interporto di (Omissis).

2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dal Comune di Nola avverso la pronuncia n. 3483/30/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ritenendo che le condizioni di esonero dal pagamento della tassa in esame esigessero la prova dall'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti o in ragione dell'inutilizzabilità dell'area o dei locali posseduti dal contribuente, circostanza questa esclusa in relazione alle aree ed ai magazzini della ricorrente (adibiti a stoccaggio delle merci), così concludendo nel senso che nessuna prova era stata fornita dalla contribuente in ordine alle condizioni per beneficare dell'agevolazione prevista dalla L. 31 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641, e cioè di aver avviato i rifiuti a recupero tramite attestazione rilasciata da operatore competente.

3. La ricorrente impugnava detta pronuncia con ricorso spedito tramite servizio postale il 15 febbraio 2019, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 7 , formulando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 29 dicembre 2022, memoria ex art. 378 c.p.c..

4. Il Comune di Nola è restato intimato.

Motivi della decisione

1. Con il primo ed il quinto motivo di impugnazione l'istante ha eccepito, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione della L. 31 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 656 e 657, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14 , del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59 , nonchè delle Delib. Giunta Comunale n. 72 del 2014 e Delib. Giunta Comunale n. 75 del 2013, della Delib. commissariale Comune di Nola n. 90 del 1994, art. 2, della Delib. Consiliare n. 66 del 1998, della Det. Dirig. Comune di Nola 18 maggio 2010 e del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 152.

2. Con la seconda, terza e quarta doglianza la società ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione della L. 31 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 656 e 657, e successive modificazioni.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. L'esame degli atti ha evidenziato la mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso al Comune di Nola, eseguita tramite servizio postale ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 7 .

La Sostituta Procuratrice Generale, sulla base di tale rilievo, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'avv. Andrea Napolitano, presente in udienza in sostituzione dell'avv. Antonio Giasi, difensore della ricorrente, ha dichiarato di non essere in grado "al momento" (così nel verbale di udienza) di depositare detto avviso, all'uopo formulando istanza di rinvio.

5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, subito avvertendo che non vi è ragione di dar seguito alla menzionata istanza di rinvio dell'udienza, in quanto non è stata fornita alcuna giustificazione circa la non imputabilità dell'omessa produzione di detto avviso.

6. In tale contesto, deve allora ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui:

– "la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. , è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita";

– "(…) ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 – 5, n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 – 01 (…)";

– (…) ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost. , ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 , un duplicato dell'avviso stesso (…)" (così Cass., Sez. T., 23 gennaio 2023, n. 2031, che richiama, Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8641; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 21 luglio 2021, n. 20778, che richiama Cass., Sez. 1, 16 settembre 1995, n. 9782).

7. Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione del Comune.

8. Nondimeno, va dato atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

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