Cassazione, sentenza n. 21728 del 20/07/2023

Sentenza n. 21728 del 20/07/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
21728
Data
20/07/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi recuperavano maggiori redditi derivanti da minusvalenze prodotte mediante operazioni ritenute elusive; i giudici di merito li avevano annullati per violazione del contraddittorio, poiché emessi senza considerare i chiarimenti tempestivamente inviati dalla contribuente. La Cassazione rileva però d’ufficio che, al momento della notificazione degli atti e della successiva impugnazione, la società era già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, con perdita della capacità processuale. La sentenza è cassata senza rinvio perché l’azione originaria non poteva essere proposta; le spese sono compensate.

Testo della pronuncia

Cà Sagredo Srl impugnò gli avvisi di accertamento che le erano stati notificati dall'amministrazione finanziaria il 29 dicembre 2010, con i quali venivano recupero a tassazione, per gli anni d'imposta (Omissis), maggiori redditi derivanti dal rilievo di minusvalenze realizzate mediante operazioni elusive di dividend washing. La Commissione tributaria provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, li accolse, dichiarando nulli degli avvisi perchè emanati senza tener conto dei chiarimenti tempestivamente forniti dalla società all'Ufficio richiedente.

2. Il successivo appello, proposto dall'Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, venne respinto.

I giudici del gravame ricostruirono i termini fattuali della vicenda osservando che la società contribuente aveva inviato i chiarimenti richiesti nel termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 4, e che, pertanto, gli atti impositivi non potevano essere emessi "prima della scadenza del predetto termine", in forza di quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 , salvi i casi di particolare urgenza.

Ritennero, tuttavia, di escludere tale ultima evenienza in quanto: (a) per l'anno (Omissis), la verifica nei confronti della società si era conclusa il 21 giugno 2010 e i chiarimenti erano stati richiesti solo il 27 ottobre successivo, cosicchè l'imminente decadenza dei termini non poteva essere imputata al contribuente; (b) l'avviso relativo al (Omissis) avrebbe potuto essere notificato sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Secondo la C.T.R., pertanto, gli atti impositivi erano nulli per violazione del principio del contraddittorio, difettando una specifica ragione della mancata utilizzazione dei chiarimenti forniti dalla società contribuente prima della loro emissione.

3. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società contribuente ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo.

Chiamata per la discussione all'adunanza camerale dell'11 novembre 2022, la controversia è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza attesa la rilevanza delle questioni da trattare, in relazione al suo cospicuo valore.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 .

Secondo l'Agenzia ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel richiamare la disposizione evocata, ove è stabilito il termine minimo che deve decorrere fra la conclusione della verifica fiscale e la notifica dell'atto impositivo; nel caso di specie si controverte, invece, circa il rispetto del diverso termine previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 4, che decorre fra l'invio al contribuente del questionario inerente alle potenziali condotte elusive accertate e la notifica dell'avviso di accertamento.

In ogni caso, l'impostazione dei giudici d'appello sarebbe errata anche nel merito, poichè il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, era stato rispettato dall'Ufficio, essendo decorsi più di sessanta giorni fra l'invio del questionario e la notifica dell'avviso.

2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, commi 4 e 5.

La ricorrente rileva, in punto di fatto, che nel caso di specie essa aveva ricevuto la risposta al questionario soltanto in data 11 gennaio 2011; osserva quindi, in diritto, che la risposta al questionario costituisce atto recettizio, sicchè il termine dilatorio prescritto per l'emissione dell'atto impositivo fa riferimento alla ricezione, e non all'invio della risposta. Pertanto, il fatto che gli atti impositivi non avessero tenuto conto delle risposte era dipeso unicamente dalla scelta del mezzo di trasmissione adottata dalla società, e non poteva ridondare come ragione di nullità degli stessi.

3. L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. La società contribuente ripropone la questione di nullità degli atti impositivi – ritenuta assorbita dai giudici d'appello – in quanto notificati presso la sua sede legale anteriore alla sua estinzione, quantunque essa fosse stata cancellata dal registro delle imprese cinque anni prima e perciò estinta.

4. In via preliminare, va rilevato che la società contribuente risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese il (Omissis).

Pertanto, l'avviso di accertamento fu notificato quando (il 29 dicembre 2010) la società era già estinta, e presso la sede della stessa; tant'è che l'impugnazione dell'atto impositivo ebbe luogo il 30 maggio 2011 ad opera di A.A. nella sua qualità di legale rappresentante illo tempore della società estinta, dopo il fallimento della procedura di accertamento con adesione.

Questa Corte, al riguardo, ha da tempo affermato che "la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (così, fra le altre, Cass. n. 23365/2019; Cass. n. 33278/2018; Cass. n. 21188/2014).

In considerazione di tale rilievo, di valore assorbente e perciò ostativo all'esame dei ricorsi, la sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio perchè l'originaria domanda non poteva essere proposta.

La decisione della controversia in base ad una questione rilevata d'ufficio costituisce giusta ragione di compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione non poteva essere proposta. Spese compensate.

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