Cassazione, sentenza n. 24700 del 17/08/2023
Sentenza n. 24700 del 17/08/2023
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24700
- Data
- 17/08/2023
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia originava da un accertamento IRES, IVA e IRAP relativo a minusvalenze, costi non deducibili e altre componenti dell’imponibile, ancora pendente in Cassazione dopo l’accoglimento solo parziale delle ragioni della contribuente nei gradi di merito. Durante il giudizio la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi riconducibili all’atto impugnato e ha documentato l’integrale pagamento di quanto determinato dall’agente della riscossione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
All'esito di una verifica fiscale condotta nei confronti della società Immagine e Cinema Srl fu notificato un avviso d'accertamento, con cui l'Agenzia delle entrate rideterminò l'imponibile relativo all'anno 2008, ai fini Ires, Iva ed Irap, con maggiori imposte, del complessivo importo di Euro 121.926,00, oltre sanzioni.
Con l'atto impositivo erano state contestate minusvalenze non spettanti, costi non deducibili e altre voci incidenti sulla quantificazione dell'imponibile della società.
Contestando gli esiti dell'accertamento, la società adì la Commissione tributaria provinciale di Roma, che ne accolse in parte le ragioni. Anche la Commissione tributaria regionale del Lazio accolse parzialmente l'appello con la sentenza n. 191/22/2015.
La pronuncia è stata censurata dalla società con quattro motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato un "atto di costituzione", al solo fine della eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
Nelle more del processo la contribuente ha chiesto l'estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata, disciplinata dal D.L. n. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito con modificazioni in l. 1 dicembre 2016, n. 225 .
Disposta l'integrazione della documentazione allegata, cui la società ha provveduto, all'esito della pubblica udienza del 5 luglio 2023, la causa è stata riservata.
Motivi della decisione La ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle).
La documentazione è riferibile alla definizione dei carichi fiscali riconducibili all'avviso d'accertamento oggetto del giudizio (n. (Omissis)), come si evince dagli estratti di ruolo prodotti dalla contribuente a seguito dell'ordinanza interlocutoria.
Risulta che la società ha provveduto a saldare integralmente il debito fiscale, così come determinato dall'agente della riscossione, e ciò è da intendersi con effetto irreversibile, in virtù dell'intervenuta adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 .
Deve dunque accogliersi l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio estinto, ai sensi del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, in quanto il presupposto della definizione del giudizio è sopravvenuto alla proposizione del ricorso ( Cass., 7 giugno 2018, n. 14782 ; 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico di chi le ha sostenute.
Conclusione Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2023
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