Cassazione, sentenza n. 30497 del 02/11/2023

Sentenza n. 30497 del 02/11/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
30497
Data
02/11/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva su avvisi relativi al canone collegato all’imposta comunale sulla pubblicità per impianti posti sul suolo comunale; la CTR aveva distinto l’imposta dalla componente concessoria e respinto le censure tariffarie. La Cassazione non affronta tali questioni, poiché il soggetto che impugna senza coincidere con la parte del precedente grado deve allegare e provare la propria successione nella posizione processuale, depositando ritualmente gli atti societari pertinenti. La documentazione richiamata dalla ricorrente non risultava agli atti ed era comunque riferita in modo non pertinente: il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

La controversia riguarda il canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità relativo all'anno 2014, di cui agli avvisi di accertamento nn. 120 e 146, pari alle somme rispettive di 770,00 Euro e di 34.542,00 Euro, richieste da (Omissis) Srl , nell'interesse del Comune di (Omissis), quale concessionaria della riscossione dell'ente territoriale, con riferimento ad impianti pubblicitari realizzati dalla contribuente sul suolo comunale.

2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto da (Omissis) Srl avverso la sentenza n. 17509/7/2018 della Commissione tributaria provinciale di (Omissis), affermando, in linea con la ribadita giurisprudenza della Commissione territoriale, che:

– il Comune di (Omissis) con la deliberazione n. 419/1999 non aveva escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (hinc: I.c.p.), sostituendola con il C.I.M.P. (canone di installazione dei mezzi pubblicitari), non avendo adottato il regolamento attuativo previsto dal D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62 (per il C.I.M.P.), "essendo necessaria l'adozione di un regolamento attuativo previsto solo in prospettiva futura" (così nella sentenza impugnata priva di numerazione);

– detta ultima deliberazione del consiglio comunale (n. 419/1999), che aveva approvato il Piano Generale degli Impianti (P.G.I.), infatti, non aveva introdotto il canone di installazione dei mezzi pubblicitari di cui al D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62 (C.I.M.P.), ma il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti pubblicitari compresi nel P.G.I. di (Omissis), in luogo della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche, canone questo che si era aggiunto all'I.c.p., avendo natura e presupposti di applicabilità diversi;

– tale canone sostitutivo dell'imposta comunale (comprendente in sè un tributo ed un canone concessorio) aveva accorpato sia l'imposta comunale di pubblicità, che il canone di locazione sulla scorta di una medesima base di calcolo, costituita dalla superficie pubblicitaria, da non confondere, quindi, con il C.I.M.P., che costituiva invece un tributo interamente sostitutivo dell'I.c.p.;

– il progressivo aumento del canone di locazione (stabilito, ai sensi dell'art. 3 delle norme transitorie del citato piano, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002) non andava assolutamente confuso con l'aumento tariffario (stabilito nei limiti del 25% rispetto alla tariffa dell'I.c.p. fissata nel 1998) previsto dal citato art. 62 per il C.I.M.P., il che rendeva infondato il motivo di appello concernente la dedotta violazione della riserva di legge e "del principio di irretroattività" (così nella sentenza impugnata);

– l'ordinanza sindacale n. 223 del 31 dicembre 2001 non aveva introdotto il regime tariffario del C.I.M.P., ma si era limitato a convertire in Euro le tariffe (espresse in lire) dei canoni pubblicitari, per cui risultava irrilevante la sentenza del T.A.R. n. 9438/2004 , che aveva annullato tale ordinanza;

– la determinazione del predetto canone dell'I.c.p. non aveva comportato maggiorazioni superiori (del 25%) rispetto alle tariffe originarie di cui al D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n. 80/1998, essendosi aggiunto detto canone all'I.c.p. con un aumento del 20%, il cui cumulo doveva considerarsi consentito dal D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7;

– "L'emolumento impropriamente definito "canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità", di cui agli avvisi di accertamento impugnati non va quindi confuso con il CIMP di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 62 e le differenze evidenziate nei prospetti allegati dalla contribuente non integrano illegittimi aumenti del CIMP in violazione del D.Lgs. n. 449 del 1997, art. 62, ma progressivi aumenti della componente non tributaria del canone, costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che ha sostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicato secondo i criteri di cui art. 3 Norme di Attuazione del PGI del 1999" (così nell'ultima pagina della sentenza impugnata priva di numerazione);

3. Con ricorso notificato il 4 dicembre 2020 ai suindicati controinteressati, Clear Channell Italia Spa proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di quattro motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

4. (Omissis) Srl in liquidazione resisteva con controricorso notificato il 13 gennaio 2021, concludendo per il rigetto del ricorso;

5. il Comune di (Omissis) notificava controricorso in data 10 gennaio 2021, successivamente depositando la memoria di cui all' art. 378 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione 1. Con la prima ragione di censura, l'istante ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 4, c.p.c. l'"error in procedendo: nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello e sulle eccezioni opposte alla tesi riproposta dalle appellate violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c." (cfr. pagina n. 19 del ricorso).

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento all'art. 360, comma 1, num. 4, c.p.c. l'"error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c., non avendo la CTR posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati dalle parti appellate", nonchè, ai sensi dell'art. 360, comma 1, num. 5, c.p.c., l'"error in iudicando per omessa motivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande ed eccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento" (v. pagina n. 23 del ricorso).

3. Con il terzo motivo di impugnazione, l'istante ha denunciato, in relazione all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c. l'"error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dalla Costituzione, art. 23 in rapporto al D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 52 ; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993 , art. 9 , comma 7, riferito esclusivamente all'ICP; violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 62 , comma 2, lett. d) e f), secondo il quale il CIMP copre anche la tassazione dell'occupazione di suolo pubblico dell'impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato", nonchè, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l'"error in iudicando per violazione del limite massimo delle tariffe CIMP fissato al D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 62 comma 2, lett. d) e f) e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato e mai contestato dalle parti appellate, rappresentato dal superamento delle tariffe CIMP applicate del limite cogente fissato da tale norma, coincidente con l'importo indebito preteso con gli avvisi, che comporta l'accoglimento del ricorso di primo grado" (v. pagina n. 27 del ricorso).

4. Con la quarta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del terzo motivo di impugnazione, Clear Channell Italia Spa ha eccepito, con riguardo all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., l'"error in iudicando: violazione del principio di autonomia dell'obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d'imposta hanno effetti a partire dall'anno successivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazione della Legge 27.7.2000 n. 212 , art. 3 e del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 54 ; (…) violazione del D.L. n. 83 del 2012 , art. 23 , convertito in Legge 7.8.2012, n. 134 , oggetto della norma di interpretazione autentica di cui al Legge 28.12.2015, n. 208 , art. 1 , comma 739) nell'interpretazione confermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 15/2015 ; violazione del D. Lgs. n. 507 del 1993 , art. 9 , comma 7, novellato dalla Legge 23.12.2000, n. 388 , art. 145 , comma 55)" (v. pagine nn. 30 e 31 del ricorso).

5.Tanto ricapitolato, va dato conto che la difesa di (Omissis) Srl in liquidazione ha preliminarmente eccepito "l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità per carenza di legittimazione attiva della Clear Chanell Italia S.p.A." (v. pagina n. 17 delle controdeduzioni), ponendo in rilievo che parte appellante del giudizio di merito era stata (Omissis) Srl e che la ricorrente, pur qualificandosi nel ricorso come Clear Chanell Italia Spa – già (Omissis) Srl , "non ha prodotto alcuna documentazione attestante un(a) collegamento con la (Omissis) Srl che giustifichi una propria legittimazione attiva", segnalando "che non si verta in ipotesi di mero mutamento della ragione sociale si evince dalla circostanza che le due predette società recano differenti numeri di partita I.V.A. e codice fiscale: /1..) (Omissis): C.F. (Omissis), P.I.V.A. (Omissis), con sede in (Omissis) Clear Channel Italia S.p.A.: C.F. (Omissis), P.I.V.A. (Omissis), con sede (Omissis)" (così alle pagine nn. 18 e 19 del controricorso).

6. La ricorrente ha replicato alla predetta eccezione nella memoria ex art. 378 cod., assumendo che "la società ricorrente ha prodotto documentazione che attesta come (Omissis) sia stata ridenominata "Clear Channel Italia Spa giusto Verbale di assemblea (Omissis) n. (Omissis) ((Omissis)), senza modificare nè codice fiscale, nè sede legale" (v. pagina n. 2 della predetta memoria).

7. Alla luce di quanto precede va, intanto, preso atto che la replica della ricorrente non risulta pertinente all'eccezione formulata dalla menzionata controricorrente ed alle evidenze processuali, giacchè dalla sentenza appellata effettivamente risulta che nel giudizio di gravame parte appellante era costituta da (Omissis) Srl , tant'è che anche nell'epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente si è qualificata come già "(Omissis) Srl ", il che vale a rendere non conferente il riferimento, contenuto nella citata memoria, al mutamento della denominazione sociale di altra società, denominata (Omissis).

8. Va poi osservato che la citata locuzione ("già") risulta, di per sè, indecifrabile, in quanto non chiarisce se la nuova denominazione sociale sia dipesa dal mero mutamento della stessa o da altra vicenda societaria, come è più che verosimile sia accaduto nella specie, in quanto risulta modificato il tipo sociale (da Srl ad S.p.A.), restando – come anticipato – inconferente il richiamo, quanto meno nei termini contenuti nella predetta memoria, alla società (Omissis).

9. Deve ancora porsi in rilievo che nell'originario ricorso risulta indicato che "si depositano i seguenti atti e documenti: 1. ricorso con procura in calce notificato; 2. sentenza della CTR Campania, Sez. n. 14, n. 4540/20 notificata; 3. istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Cancelleria della Suprema Corte, munita di visto della Cancelleria del giudice a quo" (v. pagina n. 35 del ricorso).

10. Non vi è, invece, traccia agli atti processuali del documento n. 1.c, indicato nella citata memoria ex art. 378 c.p.c., asseritamente concernente il cambio di denominazione da (Omissis) in Clear Channel Italia Spa in forza del menzionato verbale di assemblea del 1 luglio 2020, n. (Omissis), che, in ogni caso, per quanto sopra detto, sarebbe risultato del tutto inconferente.

11. Alla stregua delle considerazioni svolte, non può, allora, non accogliersi l'eccezione sollevata da (Omissis) Srl in liquidazione, dichiarando, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, con valore ovviamente assorbente rispetto all'esame dei motivi di impugnazione, dovendo darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui:

– "ove un soggetto, il quale non sia stato parte nella precedente fase del giudizio, proponga impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di tale fase, deve non solo dedurre esplicitamente o, quanto meno, implicitamente d'averne acquistato la legittimazione sulla base d'una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla. Ma viene a gravare su di esso altresì l'onere di fornire la prova della situazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva – nella specie un potere o comunque un diritto potestativo di natura processuale – si ha correlativamente l'onere di dare la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all' art. 2697 c.c.";

– "onde, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa ed, in particolare, ove ricorrente sia una società che assuma derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio stesso, deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla preesistente società: dimostrazione consentita anche in sede di legittimità, a norma dell' art. 372 c.p.c., e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione ( Cass. n. 1468/2002 , Cass. n. 2119/1995 , Cass. sez. un. 2424/1993);

– Va, inoltre, considerato al riguardo come nel giudizio di legittimità, dovendo i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio stesso, tale inserzione debba aver luogo mediante espressa indicazione dei detti documenti nel contesto dell'atto d'impugnazione, a cui deve far seguito il loro deposito in cancelleria in uno all'atto stesso" (così, Cass., Sez. L., 14 agosto 2007, n. 17681, che richiama " Cass. sez. un. 1325/1996 , Cass. n. 1822/2000 )" e nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. III, 13 giugno 2008, n. 16002 , in relazione al giudizio di appello; Cass., Sez., II, 25 giugno 2010, n. 15352; Cass., Sez., II, 16 gennaio 20212, n. 520; Cass., Sez. L, 31 gennaio 2014, n. 2131 , in tema di legittimazione passiva; Cass. Sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116 ; Cass., Sez. VI/III, 21 giugno 2017, n. 15414).

12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

13. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.M. la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Condanna Clear Channel Italia Spa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di (Omissis) Srl in liquidazione e del Comuune di (Omissis) nella misura di 4.000,00 Euro per ciascuno di loro, a titolo di competenze, e di 200,00 Euro per spese vive, oltre accessori.

Dà atto che ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

Domande frequenti

Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?

L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.

Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?

Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.

Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?

Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.