Cassazione, sentenza n. 30685 del 03/11/2023

Sentenza n. 30685 del 03/11/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
30685
Data
03/11/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava più avvisi sul canone connesso all’imposta comunale sulla pubblicità per impianti installati sul suolo comunale; la CTR aveva respinto l’appello della contribuente, distinguendo la componente tributaria dal canone concessorio. La Cassazione arresta però l’esame sulle questioni processuali: la società che ricorre dichiarandosi succeduta, per fusioni e cambio di denominazione, alla parte del giudizio di merito deve provare tale successione mediante il rituale deposito dei relativi atti. Non essendovi traccia dei documenti indicati soltanto nella memoria, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

La controversia riguarda il canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità relativo all'anno 2014, di cui agli avvisi di accertamento nn. 130, 143, 144 e 284, pari alle somme rispettive di 18.975,00 Euro, 14.674,00 Euro, 17.031,00 Euro e 2.100,00 Euro, richieste da Elpis Srl , nell'interesse del Comune di Napoli, quale concessionaria della riscossione dell'ente territoriale, con riferimento a plurimi impianti pubblicitari realizzati dalla contribuente sul suolo comunale.

2. Con l'impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 15729/40/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, affermando, dopo la ricostruzione del quadro normativo (primario e secondario) ed in linea con la ribadita giurisprudenza della Commissione territoriale, che:

– il Comune di Napoli, con la deliberazione n. 419/1999, non aveva escluso l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità (da ora anche I.C.P.) e non aveva introdotto, in luogo di essa, il canone previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , art. 62 (canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, cd. C.I.M.P.), in quanto il regolamento attuativo previsto dall'art. 62 citato non veniva adottato, restando solo un obiettivo programmatico, nè esso poteva individuarsi nella citata deliberazione del consiglio comunale n. 419/1999, che aveva approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

– il Comune di Napoli aveva continuato ad applicare l'imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , art. 12 , aggiornate con la deliberazione del consiglio comunale n. 80/1998, in conformità al disposto di cui alla L. 27 dicembre 1997, n. 449 , art. 11 , punto 10, (aumento del 20%);

– all'imposta comunale sulla pubblicità (e quindi, al tributo), veniva aggiunto il "canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti" (v. pagina n. 9 della sentenza), detto cumulo risultando consentito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , art. 9 , comma 7, precisando che non si tratta di un tributo (come l'I.C.P. o il C.I.M.P.), ma di un "canone concessorio, il cui presupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr. Cassazione SSUU 21545/2017 )" (v. sempre pagina n. 9 della sentenza), canone questo introdotto dal predetto Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che ne aveva determinato le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti, prevedendone l'entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000-2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002;

– l'emolumento, sia pure impropriamente definito ""canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità"" (v. pagina n. 9 della sentenza), non andava confuso con il C.I.M.P. di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , art. 62 , in quanto in esso sono accorpati, con la stessa base di calcolo (ovvero la superficie pubblicitaria), l'imposta comunale sulla pubblicità D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , ex art. 7 (tributo) ed il canone concessorio per la locazione dei luoghi pubblici di installazione degli impianti pubblicitari ex art. 9, comma 7, del medesimo decreto;

– non si era, quindi, verificato alcun aumento tariffario del C.I.M.P. in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell'ICP, asseritamente stabilite con ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenza del T.A.R. del 2006, passata in giudicato, poichè detta ordinanza non aveva determinato le nuove tariffe CIMP, ma si era limitata a convertire in Euro le previgenti tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi;

– le voci e le tariffe del ""canone sostitutivo dell'imposta sulla pubblicità"" (v. pagina n. 10 della sentenza) erano state rese conoscibili ai contribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto di pubblicazione, sicchè la mancata specificazione nell'atto impositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, non poteva essere invocata a sostegno dell'illegittimità dell'avviso di accertamento;

– la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall'I.C.P., non aveva subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , art. 12 , aggiornate con deliberazione del consiglio comunale n. 80/1998;

– nella fattispecie non sono riscontrabili illegittimi aumenti del C.I.M.P. in violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , art. 62 , bensì solo dei progressivi aumenti della componente non tributaria del canone, costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che ha sostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicato secondo i criteri di cui all'art. 3 Norme di Attuazione del PGI del 1999;

– a prescindere dall'improprio nomem iuris utilizzato per indicare l'emolumento emerge, nella sostanza, che gli atti impositivi sono conformi alla normativa vigente, mentre la società contribuente "che parte da un'errata interpretazione della Deliberazione n. 419/1999 emanata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 507 del 1993 e dell'Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, non ha fornito la prova nè dell'intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e della sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 62 " (così a pagina n. 10 della sentenza impugnata).

3. Con ricorso notificato il 7 dicembre 2020 ai suindicati controinteressati, Clear Channel Italia Spa proponeva ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;

4. Elpis Srl in liquidazione resisteva con controricorso notificato il 15 gennaio 2021, concludendo per l'inammissibilità e/o comunque per il rigetto del ricorso;

5. il Comune di Napoli notificava controricorso in data 10 gennaio 2021, successivamente depositando la memoria di cui all' art. 378 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso;

Motivi della decisione 1. Con la prima doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l'"error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c., non avendo la CTR posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati dalle parti appellate", nonchè, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'"error in iudicando per omessa motivazione ed esame di fatti decisivi, costitutivi delle domande ed eccezioni opposte dalla ricorrente appellata, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato una pronuncia di accoglimento" (v. pagine nn. 19 e 20 del ricorso).

2. Con la seconda censura, l'istante ha denunciato, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'"error in iudicando: violazione dell' art. 2909 c.c. in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza C.T.P. di Napoli n. 1194/2019 relativa alla stessa contribuente, allo stesso anno di imposta (2014) e ad avvisi di accertamento pressochè identici" (v. pagina n. 24 del ricorso).

3. Con il terzo motivo di impugnazione, l'istante ha dedotto, in relazione all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'"error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall'art. 23 Costi. in rapporto al D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 52 ; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993 , art. 9 , comma 7, riferito esclusivamente all'ICP; violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 62 , comma 2, lett. d e f, secondo il quale il CIMP copre anche la tassazione dell'occupazione di suolo pubblico dell'impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato", nonchè, ai sensi dell' art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l'"error in iudicando per violazione del limite massimo delle tariffe CIMP fissato al D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 62 , comma 2, lett. d) e f) e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato e mai contestato dalle parti appellate, che comporta l'accoglimento del ricorso di primo grado" (v. pagina n. 25 del ricorso).

4. Con la quarta ragione di contestazione, sviluppata in termini subordinati al mancato accoglimento del terzo motivo di impugnazione, Clear Channell Italia ha eccepito, con riguardo all' art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'"error in iudicando: violazione del principio di autonomia dell'obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d'imposta hanno effetti a partire dall'anno successivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 3 e del D.Lgs. n. 446 del 1997 , art. 54 ; violazione del D.L. n. 83 del 2012 , art. 23 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 739); violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993 , art. 9 , comma 7, (novellato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 , art. 145 , comma 55)" (v. pagine nn. 28 e 29 del ricorso).

5.Tanto ricapitolato, va dato conto che la difesa di Elpis Srl in liquidazione ha preliminarmente eccepito "l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità per carenza di legittimazione attiva della Clear Chanell Italia S.p.A." (v. pagina n. 13 delle controdeduzioni), ponendo in rilievo che parte appellante del giudizio di merito era stata Clear Channel Jolly Pubblicità Spa e che la ricorrente, pur qualificandosi nel ricorso come Clear Chanell Italia Spa – già Clear Channel Jolly Pubblicità Spa "non ha prodotto alcuna documentazione da cui possa ricavarsi la propria legittimazione attiva", segnalando che la predetta dicitura, presente nell'intestazione del ricorso "è assolutamente priva di rilevanza ai fini della legittimazione attiva della ricorrente (…)" (così a pagina n. 14 del controricorso).

6. La contribuente ricorrente ha replicato alla predetta eccezione nella memoria ex art. 378 cod., assumendo che:

"La ricorrente ha prodotto nel presente giudizio di cassazione la documentazione che attesta come Clear Channel Italia Spa sia succeduta nel 2020 in tutti i rapporti, anche processuali, che facevano capo a Clear Channel Italy Outdoor Srl in forza dell'incorporazione della prima nella seconda, avvenuta con i seguenti passaggi:

a. fusione per incorporazione di Clear Channel Italy Outdoor Srl Srl in Clear Channel Holding Italia Srl , giusto atto 4.11.2019 n. 73198/30708 Rep. (doc. 1.a);

b. fusione per incorporazione di Clear Channel Holding Italia Srl in Clear Channel Jolly Pubblicità Spa giusto atto 4.11.2019 n. 73199/30709 Rep. (doc. 1.b);

c. variazione della ragione sociale di Clear Channel Jolly Pubblicità Spa in Clear Channel Italia Spa giusto Verbale di assemblea 1.07.2020 n. 16156 (doc. 1.c)" (v. pagina n. 2 della predetta memoria).

7. Deve osservarsi che nell'originario ricorso risulta indicato che "si depositano i seguenti atti e documenti: 1. ricorso con procura in calce notificato; 2. sentenza della CTR Campania, Sez. n. 10, n. 4284/20 notificata; 3. istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Cancelleria della Suprema Corte, munita di visto della Cancelleria del giudice a quo" (v. pagine nn. 32 e 33 del ricorso).

8. Sta di fatto che non vi è traccia agli atti processuali dei documenti 1.a, 1.b ed 1.c. indicati nella citata memoria ex art. 378 c.p.c., asseritamente concernenti le menzionate operazioni societarie.

9. Alla stregua delle considerazioni svolte, non può, allora, non accogliersi l'eccezione sollevata da Elpis Srl in liquidazione, dichiarando, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, con valore ovviamente assorbente sull'esame dei motivi di impugnazione, dovendo darsi seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui:

– "ove un soggetto, il quale non sia stato parte nella precedente fase del giudizio, proponga impugnazione avverso la decisione adottata all'esito di tale fase, deve non solo dedurre esplicitamente o, quanto meno, implicitamente d'averne acquistato la legittimazione sulla base d'una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla. Ma viene a gravare su di esso altresì l'onere di fornire la prova della situazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva – nella specie un potere o comunque un diritto potestativo di natura processuale – si ha correlativamente l'onere di dare la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all' art. 2697 c.c.";

– "onde, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legitimatio ad causam e fornire la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa ed, in particolare, ove ricorrente sia una società che assuma derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio stesso, deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla preesistente società: dimostrazione consentita anche in sede di legittimità, a norma dell' art. 372 c.p.c., e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione ( Cass. n. 1468/2002 , Cass. n. 2119/1995 , Cass. sez. un. 2424/1993);

– Va, inoltre, considerato al riguardo come nel giudizio di legittimità, dovendo i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio stesso, tale inserzione debba aver luogo mediante espressa indicazione dei detti documenti nel contesto dell'atto d'impugnazione, a cui deve far seguito il loro deposito in cancelleria in uno all'atto stesso" (così, Cass., Sez. L., 14 agosto 2007, n. 17681, che richiama " Cass. sez. un. 1325/1996 , Cass. n. 1822/2000 )" e nello stesso senso, tra le tante, Cass. Sez. 3, 13 giugno 2008, n. 16002 , in relazione al giudizio di appello; Cass., Sez., 2, 25 giugno 2010, n. 15352; Cass., Sez., 2, 16 gennaio 20212, n. 520; Cass., Sez. L, 31 gennaio 2014, n. 2131 , in tema di legittimazione passiva; Cass. Sez. 1, 2 marzo 2016, n. 4116 ; Cass., Sez. 6/3, 21 giugno 2017, n. 15414).

10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

11. Va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

P.Q.M. la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Condanna Clear Channel Italia Spa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di Elpis Srl in liquidazione e del Comune di Napoli nella misura di 5.000,00 Euro per ciascuno di loro, a titolo di competenze, e di 200,00 Euro per spese vive, oltre accessori.

Dà atto che ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

Domande frequenti

Posso detrarre l’IVA se non ho presentato la dichiarazione annuale?

L’omissione della dichiarazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione. Occorre però dimostrare i requisiti sostanziali degli acquisti e l’esercizio del diritto entro il termine applicabile all’annualità interessata: la sola irregolarità formale non decide l’esito.

Le fatture bastano a dimostrare il diritto alla detrazione IVA?

Le fatture, anche se non contestate singolarmente dall’Ufficio, non bastano da sole. Bisogna provare che gli acquisti siano effettivi, compiuti da un soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili, oltre a documentare il rispetto dei termini.

Il termine biennale vale per tutte le annualità IVA?

Il termine della dichiarazione del secondo anno successivo riguarda la disciplina applicabile al caso del 2005. Per altre annualità occorre controllare il testo dell’art. 19 e le disposizioni transitorie, perché la norma è stata modificata nel tempo.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.