Cassazione, sentenza n. 1392 del 15/01/2024

Sentenza n. 1392 del 15/01/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
1392
Data
15/01/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite riguardava l’imposta di registro dovuta per una transazione enunciata in un atto di costituzione di pegno su quote societarie, rispetto alla quale erano stati proposti ricorso principale e ricorsi incidentali. Una coobbligata solidale aveva però perfezionato la definizione agevolata della medesima controversia, con pagamento della somma dovuta. La Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere anche per le altre coobbligate, per l’estensione degli effetti della definizione, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 6 giugno 2017, n. 5055-01-2017, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di Euro 1.022.260,00, in dipendenza di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata, a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme il 24 settembre 2012,ha accolto per intero l'appello proposto in via principale dall'Agenzia delle Entrate ed ha accolto in parte l'appello proposto in via incidentale dalla "Cargill International S.A." avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 30 settembre 2015, n. 21579-18-2015, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi originari – sul presupposto che la transazione enunciata con risalenza al 4 aprile 2012 fosse la sola a scontare l'imposta di registro, essendone esclusa la transazione enunciata con risalenza al 26 luglio 2011, e che l'importo residuo da assoggettare ad imposta di registro a titolo di riconoscimento del debito fosse pari ad Euro 2.056.617,00.

3. La "Cargill International S.A." e la "A.A. di Navigazione Spa" hanno resistito con separati controricorsi, proponendo a loro volta ricorsi incidentali avverso la medesima sentenza;

4. A seguito della presentazione (in separato processo) di domanda di definizione agevolata della controversia da parte della coobbligata in solido "Perseveranza Spa di Navigazione" con il successivo pagamento della somma dovuta a tale titolo, la "Cargill International S.A." ha depositato la relativa documentazione per avvalersene nel presente procedimento.

5. Prendendone atto, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

Motivi della decisione 1. Con istanza depositata il 22 maggio 2019, la "Cargill International S.A." ha chiesto la sospensione del processo sino al 10 giugno 2019, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata richiesta (in altro procedimento) dalla coobbligata in solido "Perseveranza Spa di Navigazione" in ordine all'impugnato avviso di liquidazione, ai sensi dell' art. 6 , comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 . Con memoria depositata il 7 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la regolarità della definizione agevolata in questione.

2. Pertanto, prendendone atto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721 ).

3. Tale effetto si produce non soltanto per la "Perseveranza Spa di Navigazione", che ha presentato la relativa istanza nel corso di separato procedimento ed ha corrisposto l'importo dovuto, ma anche per la "Cargill International S.A." e la "A.A. di Navigazione Spa", che erano coobbligate in solido per il medesimo titolo, ai sensi dell' art. 6 , comma 14, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 .

4. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733 ).

5. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420 ).

P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.