Cassazione, sentenza n. 8007 del 25/03/2024

Sentenza n. 8007 del 25/03/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
8007
Data
25/03/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia verteva su un accertamento IVA sostitutivo di un precedente atto annullato e sulla detraibilità di costi e regolarizzazione di fatture, che la CTR aveva confermato richiamando principi giurisprudenziali e la decisione di primo grado. La Cassazione ha giudicato tale motivazione meramente apparente, perché priva di un esame concreto delle riprese, delle allegazioni difensive e dei motivi di appello. Ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.

Testo della pronuncia

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l'appello proposto da B.B. Srl avverso la sentenza n. 97/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento IVA 2002. La CTR osservava in particolare:

– che l'avviso di accertamento impugnato era valida espressione del

potere di autotutela sostitutiva dell'agenzia fiscale;

– che le riprese fiscali erano tutte fondate, trattandosi di costi la cui

deducibilità/detraibilità IVA era onere della società contribuente

provare ed egualmente in ordine alla regolarizzazione di fatture,

attestando il mancato assolvimento di tale onere.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società

incorporante della società contribuente originaria ricorrente

deducendo cinque motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Il PG ha depositato una memoria

Motivi della decisione Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla validità dell'atto impositivo impugnato, quale secondo provvedimento di accertamento relativo all'annualità IVA 2002, essendo stato annullato il primo.

Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e lamenta la violazione della regola generale codicistica sull'onere della prova ( art. 2697 , cod. civ.).

Con il terzo, quarto e quinto motivo -ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, omessa pronuncia e violazione del canone normativo generale sull'onere della prova ( art. 2697 , cod. civ.), relativamente al merito delle riprese fiscali oggetto della lite.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono fondate, dirimentemente, in ordine alla denuncia di nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione omessa/apparente).

Va ribadito che "La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture" ( Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 , Rv. 641526 – 01).

La motivazione della sentenza impugnata rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, dunque, concretizzando un chiaro esempio di "motivazione apparente" ossia del tutto mancante, si pone sicuramente al di sotto del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U, 8053/2014).

Il giudice tributario di appello infatti null'altro ha fatto se non riportare precedenti giurisprudenziali per poi applicarli in modo del tutto non argomentato ed apodittico al caso in esame.

Nella motivazione della sentenza impugnata non si rinviene alcun argomento fattuale concretamente e specificamente illustrativo delle statuizioni di merito in ordine ai thema decidendum, così come puntualmente illustrati dalla ricorrente nei singoli motivi di censura.

Al più la CTR laziale si è riferita alla sentenza appellata, attingendone per relationem le argomentazioni, ma senza alcuna autonoma specifica valutazione, in chiaro contrasto con i consolidati principi di diritto secondo i quali "Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto a quella di un'altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un'autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio" (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018, Rv. 647325 – 01) e "Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello" ( Cass., n. 22022 del 21/09/2017 , Rv. 645333 – 01).

Il che è -esattamente- quanto avvenuto nel caso di specie.

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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