Cassazione, sentenza n. 9901 del 11/04/2024
Sentenza n. 9901 del 11/04/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9901
- Data
- 11/04/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudice tributario d’appello aveva riconosciuto il rimborso parziale della tassa automobilistica 2016 per un veicolo d’epoca ultraventennale registrato per uso promiscuo; la Provincia e il concessionario sostenevano che tale indicazione consentisse di presumere l’uso professionale, escluso dal beneficio. La Cassazione osserva che l’uso professionale dipende dalle concrete modalità e finalità d’impiego, non dalle sole caratteristiche del mezzo: la dicitura «uso promiscuo», ricondotta alla categoria del trasporto di persone, esprime soltanto una compatibilità astratta. Non essendo desumibile un effettivo utilizzo professionale dal documento di circolazione, la Corte rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
La Provincia Autonoma di Bolzano e la Alto Adige Riscossioni Spa propongono, con unitario ricorso, tre motivi per la cassazione della su indicata sentenza, con la quale la Commissione Tributaria di II grado, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il diniego sull'istanza di rimborso della tassa automobilistica 2016 presentata dal A.A. in relazione ad un veicolo d'epoca ad uso promiscuo (tg. (Omissis)).
La Commissione Tributaria di II grado, in particolare, ha osservato che:
– la Provincia non aveva contestato che si trattasse in effetti di auto d'epoca;
– l'istanza di rimborso si basava sulla riduzione del 50 % della tassa automobilistica provinciale di cui all' articolo 8 bis della legge provinciale n. 9 del 1998 , che appunto prevedeva tale agevolazione per gli autoveicoli ultraventennali, con la sola eccezione di quelli adibiti ad uso professionale;
– contrariamente a quanto voluto dalla Provincia, nella specie non si trattava di veicolo adibito ad uso professionale, bensì di veicolo "ad uso promiscuo di trasporto di cose e persone" (categoria soppressa dalla direttiva CE n.98-14 recepita dal D.M. 4.8.98 , e poi assorbita nella categoria M1 di trasporto di persone), come da iscrizione sulla carta di circolazione;
– il fatto che l'uso promiscuo fosse teoricamente compatibile con l'uso professionale non consentiva di equiparare le due nozioni, dal momento che "uso promiscuo per il trasporto di cose e persone indica soltanto che l'autoveicolo può essere utilizzato anche per il trasporto di cose, mentre un uso professionale implica un utilizzo effettivo nell'ambito di un'attività professionalmente organizzata";
– l'esclusione della agevolazione, "in quanto eccezione alla regola generale di esenzione", doveva essere interpretata in modo restrittivo ed a favore del contribuente.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata.
Motivi della decisione Par. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1° n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell' articolo 8 bis della legge provinciale n. 9 del 1998 , dal momento che:
– i veicoli già immatricolati 'ad uso promiscuo', classificazione poi soppressa in esecuzione della citata direttiva CE che prevede l'unica distinzione tra veicoli per trasporto di persone ovvero di cose, sono compatibili con l'uso professionale, anche tenuto conto dell'articolo 31 della L. 298 dal 1974 di definizione del trasporto di cose e di individuazione dei requisiti per il rilascio della relativa licenza ( art.83 , co. 6° Codice della Strada ; Circ. Ministero Trasporti n. 1927-FP3 del 14.12.1999);
– la dicitura 'uso promiscuo' apposta sulla carta di circolazione non ingenera alcuna presunzione a favore del contribuente, sicché è quest'ultimo a dover fornire la prova contraria della fattispecie esclusa dalla agevolazione, ovvero a dover chiedere l'aggiornamento della carta di circolazione medesima rispetto alla sua effettiva destinazione; ciò sul presupposto che l'indicazione di 'uso promiscuo' è compatibile anche con l'uso professionale del veicolo, quanto a trasporto di cose per conto proprio o di terzi (nel quale ultimo caso occorre l'iscrizione all'albo autotrasportatori), situazione che non è invece permessa nel caso di immatricolazione per il trasporto di persone.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, ultimo co., del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al D.P.R. n. 39 del 1953 . Norma dalla quale si evince che i dati fiscalmente rilevanti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile con effetto di pubblicità dichiarativa. In modo tale che grava sul contribuente (anche nel rispetto del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 legge 212 del 2000 ) l'onere di attivarsi presso la stessa Motorizzazione Civile per ottenere la variazione della carta di circolazione nel senso della effettiva destinazione d'uso del veicolo.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell' articolo 14 delle preleggi. Per avere il giudice di appello ritenuto di dare una interpretazione restrittiva dei casi di esclusione dalla agevolazione, nonostante che il criterio interpretativo fosse esattamente contrario, dal momento che la regola generale deve essere individuata (art.7 L. provinciale n. 9 del 1998 ) in quella di normale imposizione dei veicoli, non già in quella di esenzione-riduzione.
Par. 2.2 I tre motivi di ricorso, – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche da essi poste, tutte incentrate sull'interpretazione dell'art. 8 bis L. Prov.Bolzano n.9 del 1998 – sono infondati.
La disposizione in esame, successivamente abrogata ma qui applicabile ratione temporis, stabiliva (oltre alla totale esenzione per gli autoveicoli d'epoca ultratrentennali) che: "Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all'art. 8, nella misura ridotta del 50 per cento".
La peculiarità del caso è data dal fatto che il veicolo di specie recava, sulla carta di circolazione, la dicitura 'uso promiscuo' di trasporto persone e cose.
Si tratta di una categoria d'uso abolita in sede di recepimento della Direttiva 98-14-CE, operato con D.M. 4 agosto 1998 , recante procedure per l'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, in relazione agli (attuali) contenuti di cui agli artt. 47 ed 82 Codice della Strada , secondo cui i veicoli si distinguono per categorie (per quanto di interesse: 'M' se destinati al trasporto di persone; 'N' se destinati al trasporto di merci) e destinazione d'uso;
Fermo restando che in base all'art. 2 u.co. d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, gli elementi determinativi della tassa "e la destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di circolazione", si è osservato, nella Circolare Ministero Trasporti n. 1927-FP3 del 14.12.1999, come la 'vecchia' categoria dell'uso promiscuo resti assorbita nella categoria M1 del trasporto di persone, precisandosi che i veicoli di quest'ultima categoria possono essere destinati tanto ad un uso proprio quanto ad un uso per conto terzi. Rileva poi che, in base all' art. 82 D.Lgs. n. 285 del 1992 (CdS): "Destinazione ed uso dei veicoli. 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi".
Par. 2.3 Ebbene, tutto ciò premesso, si osserva come questa Corte di legittimità si sia già occupata del problema interpretativo, qui dedotto, con due decisioni del tutto convergenti, recenti e rese su fattispecie esattamente sovrapponibili alla presente (v. Cass.nn. 11010-23 e 23534-23).
I passaggi essenziali del ragionamento seguito – che non vi sono ragioni di qui disattendere – possono così riassumersi:
– la (pregressa) classificazione di 'uso promiscuo' non può di per sé accreditare l'ipotesi di un utilizzo professionale del veicolo per il trasporto di cose, dipendendo questo, non dalle caratteristiche intrinseche del medesimo, ma dal modo e dalla finalità per cui esso è utilizzato, secondo quanto stabilito – in sede di istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
– dall' art. 31 L. 298 del 1974 ;
– pur disciplinato nell'ambito di un'attività regolata per legge e presupponente una licenza d'esercizio ricollegabile allo svolgimento di un'attività professionale ed imprenditoriale, il trasporto di cose costituisce tuttavia un'ipotesi altrettanto concettualmente compatibile con un uso non professionale (né imprenditoriale) del bene, "mentre l'errore logico-giuridico della tesi dei ricorrenti sta nell'accreditare un'assiomatica ed automatica equivalenza tra il trasporto di cose e l'attività economica e l'uso promiscuo del bene con il suo utilizzo professionale, laddove trattasi di nozioni non sovrapponibili tra loro, integrando profili solo compatibili tra loro" (Cass.cit.);
– la riconducibilità ex lege della precedente categoria dell'uso promiscuo al trasporto di persone (categoria M) e, quindi, la riferibilità di tale classificazione ad un utilizzo – per così dire – ordinario del bene, solo ipoteticamente compatibile con un uso professionale in termini non evincibili dal documento di circolazione, accredita l'ordine di idee secondo cui "debba prevalere nelle siffatte condizioni – non per presunzione, ma sul piano interpretativo – il riconoscimento di un uso normale, ordinario, cioè non professionale del bene" (ivi);
– in modo tale che (Cass. 11010-23 cit.) la precedente classificazione di uso promiscuo, per quanto non aggiornata e certo suscettibile di istanza di rettifica da parte del proprietario del mezzo, non è comunque da sola "sufficiente ad accreditare l'ipotesi di un utilizzo professionale degli stessi veicoli, stante la diversa caratterizzazione di tale uso, che dipende non dalle caratteristiche intrinseche del veicolo, ma piuttosto dal modo e dalla finalità per cui esso è utilizzato con valutazione da compiersi non in astratto ma in concreto";
– neppure può dirsi che la Commissione Tributaria Regionale abbia violato il principio-cardine della stretta interpretazione delle disposizioni agevolative, posto che la disposizione in esame prevedeva l'operatività del beneficio della riduzione (per i veicoli ultraventennali) o dell'esenzione (per i veicoli ultratrentennali) della tassa automobilistica, con esclusione per quelli adibiti ad uso professionale, potendosi in ciò "cogliere un rapporto tra una regola, costituita dall'applicazione del beneficio ai veicoli di antica data, ed un'eccezione, rappresentata dall'inoperatività dell'agevolazione per i veicoli destinati ad uso professionale. Tale rapporto giustifica, allora, un'interpretazione della disposizione in termini tali da assicurare l'applicazione della regola generale, senza che ciò contraddica il principio secondo il quale le norme agevolative sono di stretta interpretazione, restandosi, con tale esegesi, nell'ambito prescrittivo del generale criterio di disciplina, senza alcuna estensione del suo ambito, escludendo soltanto che l'applicazione della menzionata regola possa essere impedita da un prospettiva di utilizzo del bene solo astratta, ipotetica e virtuale, non desumibile dal libretto di circolazione" (ivi).
Par. 2.4 Ne segue quindi il rigetto del ricorso.
Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio della parte contribuente intimata.
P.Q.M. La Corte
– rigetta il ricorso;
– v.to l' art. 13 , comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , come modificato dalla L. n. 228 del 2012 ;
– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
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