Cassazione, sentenza n. 13029 del 13/05/2024
Sentenza n. 13029 del 13/05/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 13029
- Data
- 13/05/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella TARSU relativa a un albergo e contestava sia la validità delle delibere tariffarie comunali sia la differenziazione delle tariffe rispetto alle abitazioni. Dopo aver aderito alla definizione agevolata dei carichi, senza avere ancora completato il pagamento rateale, la contribuente ha chiesto l’estinzione del procedimento; la Cassazione ha ravvisato in tale richiesta il venir meno dell’interesse alla prosecuzione, anche in assenza di formale rinuncia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
La "A.A. Turismo S.r.l" (già "A.A. Edilizia S.r.l") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 18 ottobre 2016, n. 3616/12/2016, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all'anno 2009, con riferimento ad un albergo sito in Palermo, ha accolto l'appello proposto in via principale dal Comune di Palermo ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 24 ottobre 2012, n. 473/04/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure (nel senso di rigettare il ricorso originario della contribuente) sul presupposto che le delibere tariffarie per la TARSU rientrassero tra le competenze della Giunta Municipale e che l'annullamento della delibera tariffaria per l'anno 2006 da parte del giudice amministrativo non avesse alcuna rilevanza sulle delibere tariffarie per gli anni successivi.
3. Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso.
4. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo di aver presentato il 3 gennaio 2019 la domanda di definizione agevolata (c.d. "rottamazione ter") dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , con la rateizzazione del debito tributario fino al 30 novembre 2027 e chiedendo di disporre la sospensione del presente procedimento.
5. Rinviata a nuovo ruolo per verificare l'esito della definizione agevolata, la causa è stata fissata per la pubblica udienza del 24 aprile 2024.
6. Nelle more, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo di dichiarare l'estinzione del presente procedimento "all'effettivo perfezionamento della definizione".
7. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per la dichiarazione di estinzione del procedimento, ancorché la contribuente non abbia completato il pagamento rateizzato del debito tributario.
Motivi della decisione 1. Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 , comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , con riferimento agli artt. 13 della legge reg. Sicilia 26 agosto 1992, n. 7 , in combinato disposto con l' art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (recepita dalla legge reg. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48 ), 49 dello Statuto del Comune di Palermo, 65 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , 14 del Regolamento per la TARSU del Comune di Palermo, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che per essere stata disattesa dal giudice di secondo grado l'eccezione di illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emanazione della cartella di pagamento in conseguenza dell'annullamento della deliberazione adottata dalla Giunta Municipale del Comune di Palermo il 31 maggio 2006 n. 165 (in materia di variazione delle tariffe per la TARSU relativa all'anno 2006) con la sentenza depositata dal T.A.R. della Sicilia il 16 giugno 2009 n. 1550, sul presupposto che tale pronunzia non potesse riguardare anche la TARSU relativa all'anno 2009, stante l'autonomia delle obbligazioni tributarie per le singole annate.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 65 , 68 e 69 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 , 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il Comune possa esercitare un potere discrezionale nella diversificazione delle tariffe per la TARSU con riguardo agli alberghi ed alle abitazioni senza tener conto della effettiva attitudine alla produzione di rifiuti.
2. Preliminarmente, ancorché la contribuente non abbia completato il pagamento rateizzato del debito tributario, né abbia dichiarato di rinunciare al ricorso, la presentazione dell'istanza di estinzione del procedimento evidenzia il venir meno dell'interesse all'ulteriore prosecuzione del procedimento. Pertanto, tenendo anche conto che nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione, si può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti in considerazione dell'adesione alla domanda di definizione agevolata.
4. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3°, 10 febbraio 2017, n. 3542 ; Cass., Sez. 5°, 20 giugno 2019, n. 16562 ; Cass., Sez. 5°, 21 febbraio 2020, n. 4663 ; Cass., Sez. 3°, 20 luglio 2021, n. 20697 ; Cass., Sez. 5°, 5 novembre 2021, nn. 31871 , 31923, 31924 e 31937).
P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione e compensa tra le parti le spese giudiziali.
Domande frequenti
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No, la riattivazione ricostruisce la posizione anagrafica ma non sana automaticamente adempimenti omessi o altre obbligazioni del periodo. Il contribuente deve verificare fatture, corrispettivi e dichiarazioni e regolarizzare quanto dovuto, se necessario mediante ravvedimento operoso.
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